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Circolare

Circolare numero 152 del 4-9-2000

La facoltà di optare per la flessibilità dell’astensione obbligatoria è esercitabile anche prima della emanazione del decreto interministeriale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le modalità di applicazione immediata della facoltà per le lavoratrici dipendenti di posticipare un mese di astensione obbligatoria dal lavoro al periodo successivo al parto. Definisce i presupposti sanitari e organizzativi per l’esercizio dell’opzione, i ruoli del medico specialista e del medico competente, la documentazione da presentare e le modalità di regolarizzazione delle domande già presentate tra il 28 marzo 2000 e il 6 giugno 2000.

Flessibilità dell’astensione obbligatoria per maternità ex art. 12 l. 53/2000

Flessibilità dell’astensione obbligatoria per maternità ex art. 12 l. 53/2000

La circolare ministeriale interviene a chiarire l’applicazione dell’art. 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che consente alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, di avvalersi della cosiddetta astensione obbligatoria flessibile. La disciplina permette di spostare al periodo successivo al parto un mese dell’astensione ante partum, mantenendo ferma la durata complessiva del congedo obbligatorio.

Ambito di applicazione e immediata operatività

Il Ministero precisa che la facoltà prevista dal comma 1 dell’art. 12 è immediatamente esercitabile, senza attendere il decreto interministeriale previsto dal comma 2 per l’individuazione dei lavori esclusi. La disposizione si applica quindi nelle more dell’adozione del decreto, purché siano rispettati i presupposti indicati nella circolare ministeriale richiamata.

Presupposti per accedere alla flessibilità

L’esercizio dell’opzione è subordinato alla presenza di specifiche condizioni, che devono essere verificate al momento della richiesta:

  • assenza di condizioni patologiche che configurino rischi per la salute della lavoratrice e/o del nascituro;
  • assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro adottato dalla competente Direzione provinciale del lavoro;
  • venir meno delle cause che avevano determinato un precedente provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi della gravidanza;
  • assenza di pregiudizio per la salute della lavoratrice e del nascituro derivante da mansioni, ambiente di lavoro e/o articolazione dell’orario di lavoro;
  • assenza di controindicazioni allo stato di gestazione con riguardo alle modalità di raggiungimento del posto di lavoro.

La circolare specifica che, se viene riscontrata una situazione pregiudizievole, non è possibile consentire alla lavoratrice, ai fini dell’opzione, né lo spostamento ad altre mansioni né la modifica delle condizioni di lavoro o dell’orario.

Ruolo della sorveglianza sanitaria e dei medici coinvolti

La disciplina non introduce una nuova ipotesi di sorveglianza medica, ma si innesta sulle situazioni in cui la normativa sulla salute e sicurezza già prevede sorveglianza sanitaria. Ne consegue che:

  • se ricorre l’obbligo di sorveglianza sanitaria, la lavoratrice deve ottenere anche la certificazione del medico competente, che attesti l’assenza di rischi per lo stato di gestazione;
  • in ogni caso, la lavoratrice deve richiedere la certificazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato;
  • in assenza dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, lo specialista valuta anche la compatibilità delle mansioni e delle modalità di svolgimento dell’attività con la tutela della madre e del nascituro.

La circolare chiarisce inoltre che per 'medico specialista' deve intendersi il medico ostetrico-ginecologico del SSN o convenzionato, mentre il 'medico competente' è quello nominato dal datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 626/1994 nei casi previsti dall’art. 16 del medesimo decreto. La non obbligatorietà, in azienda, del medico competente deve essere dichiarata dall’azienda stessa.

Domanda, documentazione e tempistica

La lavoratrice che intende avvalersi della flessibilità deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni sanitarie richieste e, in attesa del modulo specifico, può essere presentata anche su carta libera. Le certificazioni devono essere acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.

Periodo di flessibilità e possibili riduzioni

La norma, secondo l’interpretazione ministeriale, individua nel mese precedente la data presunta del parto il periodo minimo di astensione obbligatoria prima del parto. Da ciò deriva che il periodo di flessibilità può variare da un minimo di un giorno a un massimo di un mese.

La flessibilità, anche se già accordata, può essere successivamente ridotta, ampliando così il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto:

  • espressamente, su istanza della lavoratrice;
  • implicitamente, per fatti sopravvenuti.

Tra i fatti sopravvenuti viene richiamato l’insorgere di una malattia, poiché ogni processo morboso in quel periodo comporta un rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro e supera il giudizio medico precedentemente espresso. In tali ipotesi, la flessibilità non riguarda il mese intero, ma solo le giornate di astensione ordinaria non godute prima della data presunta del parto, comprese le festività cadenti nel periodo considerato.

Regolarizzazione delle richieste già presentate

Le situazioni in cui la richiesta di flessibilità sia stata presentata dopo il 28 marzo 2000, data di entrata in vigore della legge n. 53/2000, e prima del 6 giugno 2000, data di diffusione della precedente circolare n. 109, possono essere regolarizzate. Ciò è possibile a condizione che la lavoratrice abbia presentato contestualmente una certificazione sanitaria comunque idonea, anche se rilasciata prima delle indicazioni normative, a individuare i presupposti richiesti per l’autorizzazione alla flessibilità.

Diffusione e applicazione territoriale

La circolare invita le Direzioni regionali e provinciali del lavoro a diffondere il contenuto dell’istruzione sul territorio e a informarne le associazioni sindacali, al fine di garantire un’applicazione uniforme della disciplina.

Punti principali

Oggetto e finalità della disciplina

L’art. 12, comma 1, della legge n. 53/2000 introduce la facoltà, per le lavoratrici dipendenti pubbliche e private, di utilizzare in forma flessibile il periodo di astensione obbligatoria, posticipando al dopo parto un mese dell’astensione ante partum. La circolare ministeriale precisa che la disposizione è immediatamente applicabile, anche prima del decreto interministeriale previsto dal comma 2 per individuare i lavori esclusi dalla facoltà.

Presupposti per l’esercizio dell’opzione

L’opzione è ammessa solo in assenza di condizioni patologiche che comportino rischi per la lavoratrice o per il nascituro, di provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro e di cause che abbiano già determinato una precedente interdizione. È inoltre richiesta l’assenza di pregiudizio derivante dalle mansioni, dall’ambiente di lavoro, dall’orario e dalle modalità di raggiungimento del posto di lavoro. Se emerge una situazione pregiudizievole, non è consentito ricorrere a mansioni diverse né modificare condizioni o orario di lavoro per rendere possibile l’opzione.

Ruolo delle certificazioni sanitarie

La lavoratrice deve acquisire la certificazione dello specialista ginecologo del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Se nella situazione lavorativa sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria, è necessaria anche la certificazione del medico competente aziendale, che attesti l’assenza di controindicazioni per lo stato di gestazione. In mancanza dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, il solo specialista valuta anche la compatibilità delle mansioni e delle modalità di svolgimento dell’attività con la tutela della gestante e del nascituro.

Domanda e tempistica

La domanda va presentata al datore di lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità, corredata delle certificazioni sanitarie, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza. In attesa dell’apposito modulo, la domanda può essere presentata anche su carta libera.

Chiarimenti su flessibilità, riduzione e regolarizzazione

La circolare chiarisce che il periodo di flessibilità può andare da un minimo di un giorno a un massimo di un mese e può essere successivamente ridotto, su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti, ad esempio l’insorgere di una malattia. In tali casi, la flessibilità riguarda solo le giornate di astensione ordinaria non godute prima della data presunta del parto. Le richieste presentate tra il 28 marzo 2000 e il 6 giugno 2000 possono essere regolarizzate se accompagnate da una certificazione sanitaria comunque idonea, secondo le attuali disposizioni, a dimostrare i presupposti richiesti.

Definizione dei soggetti e diffusione della circolare

Per 'medico specialista' si intende il medico ostetrico-ginecologico del SSN o convenzionato; il 'medico competente' è quello nominato dal datore di lavoro nei casi previsti dal d.lgs. n. 626/1994. La non obbligatorietà del medico competente in azienda deve essere dichiarata dall’azienda stessa. Le Direzioni regionali e provinciali del lavoro sono invitate a diffondere la circolare e a informarne le associazioni sindacali.

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