Circolare numero 150 del 25-8-2000
Istruzioni operative per la gestione dei recuperi e dei rimborsi nell'ambito dell'assistenza fiscale prestata ai contribuenti beneficiari di prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità con cui le Sedi devono recuperare o rimborsare, nel mese di settembre e nei mesi successivi, gli importi derivanti dai risultati contabili del mod. 730/2000 relativi a prestazioni temporanee (mobilità, LSU/LPU, ASU). Definisce tempi, flussi procedurali, comunicazioni ai contribuenti, gestione degli interessi di rateizzazione e di incapienza, nonché le scritture contabili e i nuovi conti da utilizzare. Vengono inoltre allegati i modelli di comunicazione ai contribuenti e le schede analitiche con esempi di ripartizione contabile.
Istruzioni operative per recuperi e rimborsi mod. 730/2000 su prestazioni temporanee
Istruzioni operative per il recupero e il rimborso del mod. 730/2000 sulle prestazioni temporanee
La circolare detta le modalità operative e contabili per gestire i risultati dei conguagli del mod. 730/2000 riferiti ai titolari di prestazioni temporanee, in particolare mobilità, assegni LSU/LPU e assegni di utilizzo in ASU. L'obiettivo è garantire il tempestivo recupero delle somme a debito, il rimborso delle somme a credito, l'allineamento tra contabilizzazione e dati trasmessi alla DCSIT e la corretta imputazione ai conti dedicati.
Ambito di applicazione e impostazione generale
Le Sedi devono operare sulla base della documentazione fornita dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, costituita da schede analitiche individuali e lista dei rimborsi. Per la gestione dei recuperi e dei rimborsi il primo mese utile è settembre; a tale mese si deve fare riferimento anche per il calcolo degli interessi di dilazione nei casi di rateizzazione. La circolare richiama inoltre la necessità di organizzare le attività con soluzioni idonee, tenendo conto della delicatezza della materia e della necessità di eseguire gli adempimenti con tempestività.
Ricezione dati, stampa delle schede e termini operativi
Le Sedi ricevono mensilmente, sul sottosistema AS/400, i dati delle posizioni individuali di competenza. La stampa delle schede individuali e della lista dei rimborsi assume cadenza mensile e riporta soltanto gli importi da trattenere o da rimborsare nel mese di riferimento. Le operazioni di ricezione e stampa devono essere avviate dal giorno 25 di ciascun mese, da agosto a novembre, in tempo utile per consentire:
- il recupero sui pagamenti delle prestazioni del mese successivo;
- il rimborso delle somme a credito agli assicurati.
Il risultato degli adempimenti svolti nel mese deve essere comunicato tramite l'apposita funzione della procedura di assistenza fiscale entro il giorno 20 dello stesso mese, così da permettere alla DCSIT di predisporre le schede del mese successivo, comprensive della rata successiva e degli eventuali importi non comunicati nel mese precedente, oltre agli interessi di rateizzazione e di incapienza.
Recuperi delle somme a debito
Quando dalla scheda analitica emerge un risultato a debito del contribuente, la Sede deve:
- se nel mese di settembre, o nel mese a cui si riferisce la rata, non risulta in pagamento alcuna prestazione, inviare immediatamente la lettera dell'allegato 1, così da consentire al contribuente il versamento diretto;
- se invece è in pagamento una prestazione, procedere al recupero degli importi con le modalità contabili previste.
Se l'importo netto della prestazione non copre l'intero debito, la Sede deve inviare la comunicazione di cui all'allegato 2 per informare che l'importo netto spettante è stato interamente assorbito dal debito fiscale. Se la durata della prestazione non consente ulteriori recuperi, deve essere inviata anche la lettera dell'allegato 1, dopo l'acquisizione delle somme effettivamente recuperate, per rendere noto al contribuente l'eventuale residuo da versare autonomamente. Nei mesi successivi a settembre, se persistono incapienze, la trattenuta va aumentata degli interessi relativi.
Rimborsi delle somme a credito
Per i contribuenti presenti nella lista dei rimborsi, la somma a credito deve essere rimborsata nel corso del mese di settembre. Il rimborso deve essere effettuato immediatamente sulla base delle schede analitiche e delle procedure previste. Se il rimborso non viene comunicato o viene comunicato in ritardo, la somma a credito viene riproposta nelle schede individuali e nella lista dei rimborsi del mese successivo; in tal caso, se il rimborso risulta già disposto, la Sede deve effettuare senza indugio la relativa comunicazione alla DCSIT e annotare nella lista i riferimenti contabili del pagamento già eseguito.
Mancato abbinamento con gli archivi delle prestazioni
Nel caso di mancato abbinamento con gli archivi delle prestazioni di mobilità, degli assegni LSU/LPU e degli assegni di utilizzo in ASU, le Sedi devono:
- inviare immediatamente la lettera dell'allegato 1 se il saldo è a debito;
- rimborsare quanto indicato nella lista dei rimborsi se il saldo è a credito;
- inviare comunque la lettera dell'allegato 1 anche quando il contribuente ha ottenuto il rimborso della somma a credito ma deve ancora effettuare versamenti per il secondo acconto IRPEF.
Interessi di rateizzazione e di incapienza
La circolare distingue due ipotesi:
- in caso di richiesta di rateizzazione, con limite massimo fino a novembre 2000, la quota da trattenere nelle rate successive alla prima è maggiorata dello 0,50% mensile; tale interesse è già precalcolato nella scheda analitica;
- in caso di incapienza dell'intero debito, o della rata, nell'importo della prestazione erogata a settembre o nei mesi successivi, si applica uno 0,40% mensile sulle somme trattenute nei mesi successivi; anche questo interesse è già indicato nella scheda analitica e si aggiunge all'interesse di rateizzazione.
Se al 31 dicembre 2000 non è stato possibile recuperare integralmente le somme dovute, entro dicembre deve essere inviata la lettera dell'allegato 1 per informare il contribuente della parte residua non trattenuta.
Procedure di recupero e scritture contabili
I recuperi delle somme a debito riportate nella riga "TOTALE DA RECUPERARE" della scheda analitica devono essere effettuati sulle collezioni "INDENN/MOBIL" e "INDENN/SUSSI" generate dalle funzioni di calcolo mensile delle prestazioni. L'importo da recuperare deve essere sottratto dal campo "Importo assegno" e riportato nel campo "importi vari" denominato "REC.730".
Dopo l'elaborazione delle collezioni, il modello IP6 bis deve evidenziare un totale di "pagamenti da effettuare" diverso dalla somma degli importi attribuiti nella sezione Avere del biglietto contabile ai conti GPA 10/52 e/o GPA 10/18. La differenza corrisponde ai recuperi effettuati e deve rettificare gli importi attribuiti a tali conti, ripartendola tra GPA 10/52 e GPA 10/18 in base alla natura della prestazione: mobilità o assegni. La rettifica va eseguita mediante biglietto contabile mod. SC3, con imputazione in Dare dei conti GPA 10/52 e/o GPA 10/18 e in Avere dei conti relativi alle ritenute da effettuare.
Contabilizzazione dei rimborsi
Le somme a credito evidenziate nella lista dei rimborsi devono essere liquidate tramite la procedura dei "Pagamenti Vari". La collezione deve essere inizializzata con la causale generica "Rimborsi 730/2000" e collegata all'archivio dei trattamenti di disoccupazione e mobilità, con valore 6 nel pannello dei dati generali, per il prelievo automatico di anagrafica e residenza solo se il beneficiario è titolare di prestazione di mobilità o degli assegni considerati; altrimenti tali dati devono essere inseriti dall'operatore.
I pagamenti devono essere imputati al conto GPA 10/99 e gli estremi della contabilizzazione devono essere riportati sulla lista dei rimborsi. Il biglietto contabile e il mandato di pagamento mod. IP6 bis devono essere trasmessi all'Ufficio competente per la contabilità.
Conti utilizzati e variazioni al piano dei conti
La circolare elenca i conti da utilizzare per le diverse tipologie di imposta e di interessi, tra cui:
- GPA 06/89 per il rimborso IRPEF a saldo;
- GPA 29/48 per le ritenute IRPEF a saldo;
- GPA 29/49 per le ritenute IRPEF in acconto;
- GPA 29/50 per le ritenute di acconto IRPEF su redditi a tassazione separata;
- GPA 29/51, GPA 29/52 e GPA 29/53 per gli interessi per incapienza;
- GPA 29/54 per gli interessi per rateizzazione;
- GPA 06/87 per il rimborso dell'addizionale regionale IRPEF;
- GPA 29/89 per le ritenute addizionale regionale IRPEF e relativi interessi per incapienza;
- GPA 27/52 per gli interessi per rateizzazione dell'addizionale regionale IRPEF;
- GPA 06/77 per il rimborso dell'addizionale comunale IRPEF;
- GPA 27/57 per le ritenute addizionale comunale IRPEF e relativi interessi per incapienza;
- GPA 27/58 per gli interessi per rateizzazione dell'addizionale comunale IRPEF.
I conti GPA 06/77, GPA 27/52, GPA 27/57 e GPA 27/58 sono di nuova istituzione. Il conto GPA 29/89 mantiene la funzione di ritenute per addizionale regionale e relativi interessi per incapienza, ma con denominazione aggiornata, poiché gli interessi di rateizzazione dell'addizionale regionale vengono spostati sul nuovo conto GPA 27/52.
Criteri di ripartizione contabile e casi di incapienza
Quando la rata da recuperare o la somma da rimborsare è il risultato di crediti e debiti di natura diversa, il biglietto contabile mod. SC3 deve essere compilato secondo specifici schemi in partita doppia. Se si tratta di rata da recuperare, la registrazione coinvolge i conti di rimborso e ritenute per IRPEF, addizionali regionale e comunale, oltre ai conti GPA 10/52 o GPA 10/18 per la somma da recuperare. Se la rata è costituita esclusivamente da importi a debito, lo schema si semplifica, ma per i recuperi nei mesi successivi a settembre devono essere compresi anche gli eventuali interessi di rateizzazione e/o incapienza.
Se la somma da rimborsare deriva da importi a credito, il biglietto contabile deve movimentare i conti di rimborso e il conto GPA 10/99, sul quale vengono addebitati i pagamenti effettuati. La circolare precisa inoltre che anche nei casi in cui il saldo tra somme a debito e a credito sia pari a zero, oppure vi siano partite a debito e a credito ma sia previsto l'invio della lettera dell'allegato 1, la contabilizzazione deve comunque avvenire sui conti di pertinenza fino a compensazione degli importi.
Nei recuperi parziali per incapienza, l'importo trattenuto va imputato prioritariamente agli interessi di rateizzazione e di incapienza; solo la parte residua va attribuita alle varie tipologie di imposta secondo l'ordine riportato nelle schede analitiche, fino a concorrenza dei relativi importi.
Regole di ripartizione della trattenuta e esempio applicativo
La circolare chiarisce che, per l'emissione del Bcfc, la trattenuta deve essere ripartita, al netto degli interessi, tra le diverse voci d'imposta seguendo l'ordine indicato nella scheda analitica. Gli importi da contabilizzare sono:
- gli importi prestampati sulla scheda, se la trattenuta è stata interamente capiente;
- gli importi ripartiti secondo i criteri sopra descritti, se si è verificata incapienza.
È inoltre fornito un esempio specifico per il caso di incapienza della prima o unica rata comprendente anche un saldo a credito: in tale ipotesi la ripartizione della trattenuta deve considerare, come importo recuperato, la somma della trattenuta effettiva e dei saldi a credito, mentre il coacervo delle trattenute è dato dalle sole voci a debito. L'esempio mostra come la parte trattenuta venga prima attribuita al saldo IRPEF e poi, per differenza, alla successiva rata di acconto.
Chiusura dell'esercizio e adempimenti finali
I saldi dei conti GPA 06/77, GPA 06/87 e GPA 06/89 rilevati alla fine dell'esercizio non devono essere riportati nel nuovo esercizio, poiché la sistemazione è demandata alla Direzione Generale. Inoltre, con l'introduzione della nuova procedura, per le operazioni di assistenza fiscale in oggetto viene meno l'invio della comunicazione mensile all'Ufficio Normativa fiscale della Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.
Allegati operativi
La circolare contiene:
- l'allegato 1, lettera da inviare al contribuente quando non è possibile gestire il recupero o resta un residuo da versare direttamente al fisco;
- l'allegato 2, comunicazione da inviare quando la prestazione del mese è stata interamente assorbita dal debito fiscale;
- l'allegato 3, schede analitiche con esempi di conguaglio, ripartizione contabile e gestione di rateizzazione e incapienza;
- l'allegato 4, variazioni al piano dei conti con le nuove denominazioni e istituzioni contabili.
Punti principali
Ambito e finalità dell'intervento
La circolare fornisce istruzioni operative e contabili per gestire i recuperi e i rimborsi delle somme risultanti dai conguagli del mod. 730/2000 nei confronti dei titolari delle prestazioni in oggetto. Le operazioni devono essere effettuate con tempestività, individuando le soluzioni organizzative più idonee e prendendo settembre come primo mese utile per la gestione di recuperi e rimborsi.
Flussi mensili, schede e termini
Le Sedi ricevono mensilmente su sottosistema AS/400 i dati delle posizioni di competenza; la stampa delle schede individuali e della lista dei rimborsi ha cadenza mensile e deve essere attivata dal 25 di ogni mese, da agosto a novembre. Il risultato degli adempimenti del mese deve essere comunicato tramite la procedura di assistenza fiscale entro il giorno 20 dello stesso mese, così da consentire alla DCSIT di predisporre i dati per il mese successivo.
Recuperi a debito e rimborsi a credito
Se dalla scheda analitica emerge un saldo a debito, la Sede deve recuperarlo sul primo pagamento utile del mese di settembre o del mese cui la rata si riferisce; se non c'è alcuna prestazione da pagare, deve essere inviata la lettera di cui all'allegato 1 per consentire al contribuente il versamento diretto. Se invece risulta un saldo a credito, il rimborso va eseguito nel corso dello stesso mese di settembre a tutti i soggetti presenti nella lista dei rimborsi.
Comunicazioni ai contribuenti
Quando il recupero non è possibile in tutto o in parte, la Sede deve inviare immediatamente la lettera dell'allegato 1. Se l'importo netto della prestazione non copre il debito, va inviata anche la lettera dell'allegato 2 per informare che la prestazione è stata assorbita dalle imposte dovute e che l'eventuale residuo sarà recuperato sui pagamenti successivi. In caso di rimborso già effettuato ma non comunicato, le somme a credito vengono riproposte nelle stampe del mese seguente e va annotato il riferimento contabile del rimborso già eseguito.
Aspetti contabili e conti interessati
I recuperi devono essere imputati sulle collezioni 'INDENN/MOBIL' e 'INDENN/SUSSI' prima della quadratura, sottraendo l'importo da recuperare dal campo 'Importo assegno' e riportandolo in 'REC.730'. Le rettifiche vanno registrate con mod. SC3 e ripartite tra i conti GPA 10/52 e GPA 10/18, con contropartite sui conti delle varie ritenute. Per i rimborsi si utilizza la procedura 'Pagamenti Vari' con addebito al conto GPA 10/99.
Interessi, incapienza e fine anno
In caso di rateazione, la quota trattenuta nelle rate successive alla prima è maggiorata dello 0,50% mensile; in caso di incapienza si applica lo 0,40% mensile sulle somme trattenute nei mesi successivi, oltre all'eventuale interesse di rateizzazione. Se entro il 31 dicembre 2000 non è stato possibile recuperare tutto il dovuto, la lettera dell'allegato 1 deve essere inviata entro dicembre per informare il contribuente del residuo da versare autonomamente.
Nuovi conti e variazioni al piano dei conti
La circolare introduce nuovi conti per le addizionali comunali e per gli interessi di rateizzazione: GPA 06/77, GPA 27/52, GPA 27/57 e GPA 27/58. Il conto GPA 29/89 viene mantenuto ma con denominazione aggiornata, perché non rileva più gli interessi di rateizzazione dell'addizionale regionale, imputati al nuovo conto GPA 27/52.
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