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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23301/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto correttamente motivato nella parte relativa all’aumento di pena per la continuazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva rideterminato la pena in presenza di reati unificati dal vincolo della continuazione. L’unico motivo dedotto denunciava il vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per i reati satellite, sostenendo che la motivazione sui singoli aumenti sarebbe stata insufficiente. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva correttamente individuato il reato più grave, stabilito la pena base e calcolato gli aumenti per ciascun reato satellite in modo distinto. Ha inoltre ritenuto che il grado di motivazione richiesto sugli aumenti sia proporzionato alla loro entità e che, nel caso concreto, l’onere argomentativo fosse stato implicitamente assolto tramite l’indicazione di un aumento modesto, in presenza di reati omogenei, senza superare i limiti dell’art. 81 c.p. né trasformare la continuazione in un cumulo materiale mascherato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Nel reato continuato il giudice deve determinare la pena complessiva individuando il reato più grave, fissando la pena base e applicando aumenti distinti per ciascun reato satellite, rispettando i limiti legali e senza ricorrere a un cumulo materiale surrettizio.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato continuato la motivazione sulla determinazione della pena deve dare conto, seppur in modo commisurato all’entità degli aumenti, della pena base e dei singoli incrementi riferiti ai reati satellite.
  • Il grado di specificità della motivazione sugli aumenti di pena per continuazione è proporzionato alla loro entità: aumenti modesti e reati omogenei possono essere giustificati anche con motivazione sintetica, purché sia verificabile il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti legali.
  • Integra violazione del criterio di determinazione della pena per continuazione solo una motivazione che non consenta di escludere un cumulo materiale occulto o il superamento dei limiti dell’art. 81 c.p.
  • Il motivo di ricorso che denunci una omessa motivazione sugli aumenti di pena per continuazione è manifestamente infondato quando dalla sentenza impugnata risulti comunque l’iter logico seguito dal giudice di merito e la modesta entità degli aumenti applicati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneContinuazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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