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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32778/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 28/11/2024 lamentando: 1) errata applicazione della legge penale per il mancato accoglimento dell'istanza di astensione presentata nei confronti di due componenti del collegio e per presunta violazione del principio di imparzialità; 2) violazione del divieto di ne bis in idem per sovrapposizione di imputazioni con una sentenza irrevocabile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 3) eccessiva e non motivata determinazione della pena (tra cui l'applicazione della continuazione e di un'aggravante ex art. 61 n.7 solo per il capo b)); 4) vizio di motivazione nella determinazione del tempus commissi e nella valutazione dei termini di prescrizione, sostenendo che molte condotte si erano esaurite prima del 2017 e pertanto erano prescritte.

La decisione

La Corte di Cassazione, sez. penale, ha dichiarato inammissibili le doglianze relative all'astensione dei giudici e al ne bis in idem sollevate per la prima volta in cassazione. Ha invece accolto il motivo relativo alla prescrizione: ha ritenuto estinte per prescrizione le truffe contestate a carico di Aita in danno di Elvira Giordano (versamenti terminati a gennaio 2017; dies a quo e decorrenza porta alla prescrizione anteriore alla sentenza di secondo grado considerati i periodi di sospensione) e in danno di Gennaro Maiorano (premi versati in unica soluzione prima del 2014/2011, con riscatto richiesto nel 2017 che conferma l'anteriorità dell'evento); di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione dei reati per prescrizione. Ha confermato invece le statuizioni civili. Gli ulteriori motivi relativi ad aggravanti e determinazione della pena sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 36 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alle cause di astensione/ricusazione del giudice; la Corte ha osservato che le eccezioni di incompatibilità andavano sollevate mediante istanza di ricusazione e non potevano essere dedotte per la prima volta in cassazione

  • artt. 41 e 52 cod. proc. pen.

    riferiti alle norme sulla costituzione del collegio e sulle modalità processuali; usati per sostenere la tesi di vizio nella composizione del giudice, ma inutilizzabili in cassazione se non dedotti in precedenza

  • art. 81 cod. pen.

    richiamato dal ricorrente in tema di base di pena e applicazione di circostanze; la Cassazione ha ritenuto le questioni attinenti alla determinazione della pena assorbite dall'accertamento della prescrizione

  • art. 649 cod. proc. pen.

    menzionato in riferimento a precedenti decisioni di non doversi procedere; la Corte ha rilevato che la presunta sovrapposizione di giudicati richiedeva accertamenti di fatto non consentiti in cassazione

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    rilevante per la contestata aggravante; la Corte ha ritenuto irrilevante decidere sul punto dopo avere dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione (motivi assorbiti)

  • artt. 131 e 157 cod. pen.

    richiamati in relazione alla determinazione della pena e alla continuazione; la Cassazione non ha pronunciato sul merito per effetto dell'annullamento per prescrizione

  • art. 336 cod. proc. pen.

    censurato dal ricorrente in materia di motivazione della sentenza di primo grado, ma la questione è stata assorbita dall'accertamento della prescrizione

Massime di principio

  • Le eccezioni relative all'imparzialità del giudice (astensione/ricusazione) e i profili di ne bis in idem devono essere sollevate tempestivamente davanti ai giudici di merito (con istanza di astensione o ricusazione); sollevare tali questioni per la prima volta in cassazione rende il motivo inammissibile.
  • Nelle truffe caratterizzate da versamenti periodici collegati a un unico comportamento fraudolento (consumazione prolungata), il dies a quo per la prescrizione è il momento in cui cessa la situazione di illegittimità (di norma l'ultima percezione/ultimo versamento), e non la data dell'accertamento.
  • Quando i premi o i pagamenti sono avvenuti in unica soluzione contestualmente alla stipula, la prescrizione decorre da quella data; la richiesta di riscatto o la scoperta successiva possono aiutare a datare la conoscenza del danno, ma non sempre posticipano il dies a quo se il fatto si è consumato prima.
  • La Cassazione evita accertamenti di fatto nuovi: se la decisione invoca questioni fattuali complesse (identità di condotte, sovrapposizione di capi), tali questioni restano di competenza del giudice di merito e non sono generalmente esaminabili in sede di legittimità.
  • L'estinzione del reato per prescrizione in sede di legittimità comporta l'annullamento senza rinvio degli effetti penali, ma le statuizioni civili possono restare in vigore se non sono state contestate da chi ricorre.

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