Cassazione Penale, Ordinanza n. 32105/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un delitto tentato di riciclaggio. Nel ricorso ha dedotto: 1) l'insussistenza della penale responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fossero errate; 2) la violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nel diverso reato di furto; 3) il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi sostanzialmente reiterativi di doglianze già prospettate in appello, privi di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata e, quanto al primo motivo, orientati a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a contestare la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove, già affrontati in appello con motivazione non illogica; il secondo perché meramente riproduttivo di censure già disattese e non specifico; il terzo perché privo di confronto con la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche, fondato anche sulla personalità del ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
delitto realizzato nella forma tentata
Il ricorso riguardava la responsabilità per un tentativo di riciclaggio; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma ne esclude il riesame in cassazione perché la censura investe solo il fatto e la prova.
art. 624 c.p.
La richiesta di riqualificazione del fatto in furto è stata ritenuta inammissibile perché proposta in modo non specifico e meramente reiterativo rispetto alle difese già respinte in appello.
circostanze attenuanti generiche
Il mancato riconoscimento è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito, che ha valorizzato anche la personalità compromessa dell'imputato.
Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirano solo a una nuova lettura del compendio probatorio o a una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali valutazioni appartengono al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: motivi meramente ripetitivi di doglianze già dedotte in appello, o solo apparenti, sono inammissibili.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando si fonda su censure non specifiche e non si confronta con le ragioni poste a base della decisione di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica; è sufficiente una valutazione negativa fondata sulla personalità dell'imputato e su elementi ostativi emergenti dagli atti di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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