Cassazione Civile, Ordinanza n. 04997/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da una cartella di pagamento emessa per sanzione amministrativa tributaria in materia IVA, relativa al tardivo versamento dell’imposta periodica di ottobre 2006. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento della cartella; l’Agenzia aveva proposto appello, poi dichiarato inammissibile per tardività dalla CTR Lombardia. Nel frattempo, la società aveva presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, ma l’Amministrazione l’aveva negata ritenendo che la controversia riguardasse una cartella di pagamento, qualificata come atto di mera riscossione e non come atto impositivo, e che quindi restasse fuori dal perimetro della definizione agevolata. La società ha quindi impugnato il diniego; l’Agenzia ha resistito anche in cassazione. Il ricorso dell’Agenzia avverso la decisione della CTR, nella parte in cui aveva dichiarato tardivo l’appello, è rimasto logicamente assorbito dalla preliminare questione sulla definibilità della lite, che la Corte ha esaminato per prima.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata, ha annullato tale diniego e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio relativo all’impugnazione della cartella per cessazione della materia del contendere. Quanto al ricorso originario dell’Agenzia contro la sentenza della CTR, l’effetto dell’accoglimento della definizione agevolata ha determinato l’inammissibilità del precedente giudizio di impugnazione della cartella. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; le spese del giudizio sul diniego sono state compensate integralmente per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
comma 1; commi 12 e 13; comma 3
La definizione agevolata può riguardare anche controversie aventi ad oggetto cartelle di pagamento che costituiscano il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, anche quando la cartella svolga funzione sanzionatoria. Nel caso di sanzioni collegate a tributi già integralmente versati, è possibile la c.d. definizione a zero.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale procedimento di controllo automatizzato da cui può derivare una cartella definibile se costituisce il primo e unico atto della pretesa.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma simmetrica, in materia IVA, rispetto al controllo automatizzato richiamato per le imposte dirette.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Richiamato come base della sanzione per omesso o ritardato versamento dell’imposta.
art. 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Le iscrizioni a ruolo possono avere funzione polifunzionale di pretesa dell’imposta e irrogazione della sanzione.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’atto è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi inerenti al merito della pretesa quando sia il primo e unico atto che comunica la pretesa fiscale.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha deciso la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
Richiamato per l’istanza di sospensione del processo in vista della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, non è decisivo il nomen dell’atto impugnato: rileva se esso costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente, potendo essere impugnato anche nel merito.
- La cartella di pagamento emessa all’esito del controllo automatizzato può rientrare nella nozione di lite definibile quando non si limiti alla mera riscossione di un tributo già definitivamente liquidato, ma incorpori anche la funzione di irrogare la sanzione.
- Quando la sanzione è collegata a un tributo già integralmente versato, la definizione agevolata può operare anche a costo zero, perché viene meno il debito principale cui la sanzione accede.
- In presenza di un’interpretazione giurisprudenziale già consolidata sul punto, il diniego amministrativo di accesso alla definizione agevolata fondato sulla sola natura di mera riscossione della cartella è illegittimo se la cartella è il primo atto impositivo-sanzionatorio.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la controversia nel merito e dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
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