Cassazione Penale, Sentenza n. 36209/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 29/12/2022 che aveva: per Fornasari ratificato un concordato in appello (art. 599 bis c.p.p.) su alcuni capi e confermato responsabilita' per altri; per Soldini, assoluzione parziale e conferma di responsabilita' per altri capi. Soldini deduce errori di diritto e di valutazione probatoria in ordine alla sussistenza della colpa grave e della manifesta imprudenza degli affidamenti (valutazione delle garanzie, coincidenza delle operazioni, uso delle consulenze, misura della 'notevole parte del patrimonio'). Contesta inoltre la quantificazione della pena e la legittimita' delle statuizioni civili. Fornasari invoca l'effetto estensivo dell'assoluzione del coimputato (art. 587 c.p.p.) ritenendo che l'assoluzione di Soldini avrebbe dovuto estendersi a lui.
La decisione
Ricorso di Fornasari dichiarato inammissibile: resta impregiudicata la condanna che era stata ratificata in appello; Fornasari condannato al pagamento delle spese di cassazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione di specifiche spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (importi liquidati nel dispositivo). Ricorso di Soldini parzialmente accolto: la sentenza impugnata e' annullata senza rinvio agli effetti penali per Soldini perche' i reati sono estinti per prescrizione; annullate senza rinvio anche le statuizioni civili relative a Soldini (eliminazione delle condanne civili e delle spese). Inoltre la Corte ha chiarito questioni processuali connesse al concordato in appello e al sindacato di legittimita'.
Norme richiamate
art. 217 n.2 r.d. n. 267/1942 (Legge Fallimentare)
La Corte ha richiamato la fattispecie della bancarotta semplice per 'operazioni manifestamente imprudenti' e ha interpretato l'elemento oggettivo 'notevole parte del patrimonio' privilegiando la consistenza numeraria dell'importo erogato, integrata dalla valutazione contestuale della vulnerabilita' patrimoniale dell'ente.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Rilevata l'ammissibilita' del concordato in appello per Fornasari e confermata la limitazione del sindacato sulle questioni rinunciate dall'appellante, con conseguente restrizione dei motivi di cassazione esperibili.
art. 587 cod. proc. pen.
La Corte ha escluso l'applicabilita' dell'effetto estensivo dell'impugnazione tra concorrentI quando manca prova di concorso di colpa e quando i fatti per cui uno e' stato assolto non sono sovrapponibili ai fatti oggetto di concordato dell'altro.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle cause di proscioglimento e alla rinuncia ai motivi di impugnazione in sede di concordato: la Corte ha osservato che questioni rinunciate non sono sindacabili in cassazione salvo specifiche eccezioni.
art. 2381 e art. 2392 cod. civ.
Interpretati a favore di un obbligo attivo degli amministratori non delegati di agire 'informati' e di esercitare vigilanza, con possibilita' di interventi operosi (direttive, avocazione, annotazione del dissenso) quando vi siano segnali di anomalia.
d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), artt. 70 e 82 commi 2-3
Richiamati per il regime di responsabilita' e di vigilanza nel settore bancario; la Corte ha considerato rilevante la disciplina sulla tutela del risparmio e le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia nel valutare la prudenza delle decisioni creditizie.
d.lgs. n. 180/2015 art. 36 e d.lgs. n. 10/2015 art. 32 (risoluzione bancaria)
Confermata la rilevanza penale dello stato d'insolvenza preesistente alla risoluzione: se l'ente era insolvente alla data di avvio della risoluzione, si applicano disposizioni assimilate alla dichiarazione giudiziale di insolvenza ai fini penali.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la condanna alle spese e per la liquidazione delle somme dovute dal ricorrente in caso di inammissibilita' del ricorso.
art. 78 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato la nullita' o inammissibilita' delle costituzioni di parte civile che non individuano correttamente i soggetti nei cui confronti si esercita l'azione civile, con conseguente annullamento delle statuizioni civili errate.
Massime di principio
- Le 'operazioni manifestamente imprudenti' si valutano sia in base all'ammontare assoluto delle risorse impiegate sia considerando il contesto di vulnerabilita' patrimoniale dell'ente: non conta solo la percentuale rispetto al patrimonio, ma anche la rilevanza numeraria e le condizioni dell'ente finanziatore.
- Gli amministratori non delegati di banche hanno l'obbligo attivo di 'agire informati' e devono attivarsi concretamente (richiedere informazioni, avocare operazioni, annotare dissenso, segnalare all'autorita') se emergono 'campanelli d'allarme'; il semplice affidamento passivo sulle relazioni dei delegati non esonera da responsabilita'.
- In presenza di concordato in appello (art. 599-bis), la possibilita' di sindacare in cassazione e' fortemente limitata per i motivi rinunciati dall'appellante; l'effetto estensivo dell'impugnazione a favore di altri concorrenti e' applicabile solo se sussistono requisiti di concorso e sovrapponibilita' dei fatti.
- La prescrizione puo' essere dichiarata d'ufficio in cassazione anche se il ricorso non e' inammissibile in tutti i suoi punti; l'eventuale estinzione per prescrizione comporta l'annullamento senza rinvio delle statuizioni penali e civili collegate.
- Le costituzioni di parte civile devono indicare esplicitamente i soggetti nei confronti dei quali e' promossa l'azione civile (art. 78 c.p.p.); l'omissione e' causa di inammissibilita' e puo' comportare annullamento delle statuizioni civili.
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