Direttiva 2002/65
Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/65/CE stabilisce regole comuni per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, con l’obiettivo di favorire il mercato interno e assicurare un elevato livello di protezione del consumatore. Essa disciplina in modo armonizzato le informazioni precontrattuali, la forma di comunicazione delle condizioni contrattuali, il diritto di recesso, i servizi non richiesti, le comunicazioni non sollecitate e i rimedi/sanzioni. La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità limitati, soprattutto per mantenere o introdurre requisiti informativi più rigorosi e per disciplinare talune esclusioni o sospensioni del recesso. Il termine di recepimento è fissato al 9 ottobre 2004.
Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, con armonizzazione minima delle informazioni precontrattuali, del diritto di recesso e delle tutele contro comunicazioni e servizi non richiesti.
Ambito di applicazione
Si applica ai contratti a distanza aventi per oggetto servizi finanziari conclusi tra un fornitore e un consumatore, nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore. Riguarda servizi bancari, creditizi, assicurativi, pensionistici individuali, di investimento e di pagamento. Copre anche i casi in cui nella commercializzazione intervenga un intermediario, ma esclude le prestazioni svolte in modo strettamente occasionale e al di fuori di una struttura commerciale organizzata per concludere contratti a distanza. Per i rapporti con un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o distinte della stessa natura, la direttiva si applica in via principale all’accordo iniziale; se manca un accordo iniziale, gli articoli 3 e 4 operano solo sulla prima operazione di una serie, salvo che per un anno non vi siano operazioni della stessa natura.
Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
La direttiva 2002/65/CE mira a creare un quadro comune per la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, in coerenza con gli obiettivi del mercato interno e con un livello elevato di tutela del consumatore. I considerando sottolineano l’esigenza di rafforzare la fiducia nel commercio a distanza, di evitare divergenze nazionali idonee a ostacolare concorrenza e libera prestazione dei servizi, e di coordinare la disciplina con gli altri atti dell’Unione in materia di servizi finanziari, commercio elettronico, giurisdizione, protezione dei dati e tutela dei consumatori.
Obiettivi e logica dell’armonizzazione
La direttiva non si limita a fissare principi generali, ma impone un nucleo comune di obblighi di risultato agli Stati membri: trasparenza precontrattuale, consegna delle condizioni su supporto durevole, diritto di recesso, protezione contro servizi non richiesti e garanzie procedurali. L’armonizzazione è però modulata: in talune materie gli Stati membri conservano spazi di intervento, purché nel rispetto del diritto dell’Unione e senza alterare il livello minimo di protezione delineato dalla direttiva.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 circoscrive il campo ai contratti a distanza relativi a servizi finanziari conclusi tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema organizzato di vendita o prestazione a distanza. Rientrano i servizi bancari, creditizi, assicurativi, pensionistici individuali, di investimento e di pagamento. La direttiva si applica anche quando nella commercializzazione intervenga un intermediario. Sono esclusi i casi di prestazioni strettamente occasionali e fuori da una struttura commerciale organizzata per concludere contratti a distanza.
Per i rapporti con accordo iniziale e operazioni successive, la disciplina si applica in via principale all’accordo iniziale; in assenza di accordo iniziale, gli obblighi informativi degli articoli 3 e 4 riguardano la prima operazione, e se per un anno non vi sono operazioni della stessa natura, la successiva torna a essere trattata come prima di una nuova serie.
Informazioni precontrattuali e trasparenza
L’articolo 3 costituisce il fulcro della tutela informativa. Prima che il consumatore sia vincolato, il fornitore deve comunicare in modo chiaro e comprensibile, con mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione utilizzata, informazioni sull’identità del fornitore, sull’eventuale rappresentante, sull’iscrizione in registri e sulle autorizzazioni, nonché sulle principali caratteristiche del servizio, sul prezzo totale o sul criterio di calcolo, su rischi specifici, imposte e costi aggiuntivi, durata di validità dell’offerta, modalità di pagamento ed esecuzione.
Devono inoltre essere indicati gli elementi relativi al contratto a distanza: esistenza e modalità del recesso, durata minima del contratto, diritti di scioglimento e penali, istruzioni pratiche per l’esercizio del recesso, legge o leggi su cui il fornitore si basa per instaurare i rapporti, eventuali clausole su legge applicabile e foro competente, lingua o lingue utilizzate, nonché esistenza di procedure extragiudiziali di reclamo e ricorso e di fondi di garanzia o altri dispositivi di indennizzo. Per le telefonate vocali, la disciplina consente un regime semplificato iniziale, purché il fine commerciale sia dichiarato subito e le informazioni complete siano poi rese disponibili e trasmesse al momento dovuto.
L’articolo 4 preserva i requisiti informativi aggiuntivi previsti da altra normativa UE e consente agli Stati membri, in attesa di ulteriore armonizzazione, di mantenere o introdurre regole informative più rigorose, purché conformi al diritto dell’Unione e comunicate alla Commissione.
Forma della comunicazione e supporto durevole
L’articolo 5 impone che le condizioni contrattuali e le informazioni precontrattuali siano comunicate su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile, in tempo utile prima del vincolo contrattuale. Se il contratto è concluso su richiesta del consumatore mediante una tecnica che non consente la trasmissione preventiva, l’adempimento può avvenire subito dopo la conclusione. Il consumatore conserva, durante il rapporto, il diritto di ricevere le condizioni su carta e di cambiare tecnica di comunicazione a distanza, salvo incompatibilità con il contratto o con la natura del servizio.
Diritto di recesso
L’articolo 6 introduce un diritto di recesso generalizzato di 14 giorni di calendario, senza penali e senza obbligo di motivazione. Per le assicurazioni sulla vita e gli schemi pensionistici individuali il termine sale a 30 giorni. Il termine decorre, di regola, dalla conclusione del contratto, ma può decorrere più tardi se il consumatore riceve successivamente condizioni e informazioni dovute; per le assicurazioni sulla vita decorre dal momento in cui il consumatore è informato della conclusione del contratto.
La direttiva esclude il recesso per una serie di servizi finanziari il cui prezzo è legato a fluttuazioni di mercato non controllabili dal fornitore, per alcune assicurazioni viaggio e bagagli a breve termine e per i contratti già interamente eseguiti su richiesta esplicita del consumatore. Gli Stati membri possono inoltre prevedere esclusioni per taluni crediti immobiliari e per le dichiarazioni rese dinanzi a pubblico ufficiale, e possono sospendere l’efficacia dei contratti di investimento durante il periodo di recesso.
Effetti del recesso e rimborsi
L’articolo 7 regola gli effetti economici del recesso. Il consumatore può essere tenuto a corrispondere solo l’importo proporzionale del servizio effettivamente prestato prima del recesso, purché l’esecuzione sia iniziata con il suo consenso; tale importo non può diventare una penale. Il fornitore deve rimborsare entro 30 giorni gli importi ricevuti, con decorrenza dalla ricezione della comunicazione di recesso, mentre il consumatore deve restituire entro 30 giorni importi o beni ricevuti, con decorrenza dall’invio della comunicazione.
Il fornitore non può esigere il pagamento se non prova che il consumatore è stato informato dell’importo dovuto; in ogni caso non può pretenderlo se ha iniziato l’esecuzione del contratto prima della scadenza del termine di recesso senza previa richiesta del consumatore. Per i contratti di assicurazione gli Stati membri possono prevedere che il consumatore non debba pagare alcun importo in caso di recesso.
Pagamenti con carta e servizi non richiesti
L’articolo 8 impone agli Stati membri di assicurare strumenti idonei affinché il consumatore possa ottenere l’annullamento di un pagamento in caso di uso fraudolento della carta e il conseguente riaccredito o rimborso.
L’articolo 9 vieta la fornitura non richiesta di servizi finanziari quando ciò comporti richiesta di pagamento immediato o differito, e libera il consumatore da ogni obbligo derivante dalla fornitura non richiesta. Il silenzio del consumatore non può equivalere a consenso, salvo il profilo del tacito rinnovo se previsto dal diritto nazionale nei limiti consentiti.
Comunicazioni non richieste e consenso del consumatore
L’articolo 10 adotta una disciplina puntuale delle tecniche di contatto a distanza. Per i sistemi automatizzati di chiamata senza operatore e per il fax è richiesto il consenso preventivo del consumatore. Per le altre tecniche che consentono comunicazioni individuali, gli Stati membri possono optare per il consenso preventivo oppure per l’uso in assenza di opposizione manifesta. In ogni caso, le misure non possono comportare costi per i consumatori.
Sanzioni, rimedi e tutela processuale
L’articolo 11 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni adeguate, effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle norme di recepimento; tra le misure possibili figura anche la risoluzione del contratto da parte del consumatore in qualsiasi momento, senza costi e senza penali.
Gli articoli 13 e 14 richiedono che siano predisposti mezzi efficaci di tutela giudiziale, amministrativa ed extragiudiziale. Possono agire organismi pubblici, associazioni di consumatori e associazioni professionali con interesse legittimo. Gli Stati membri devono inoltre promuovere procedure stragiudiziali di reclamo e ricorso e incoraggiare la cooperazione tra organismi nazionali, soprattutto per le controversie transfrontaliere; il contesto richiama espressamente la rete FIN-NET.
Carattere imperativo, legge applicabile e onere della prova
L’articolo 12 sancisce la non derogabilità in peius dei diritti riconosciuti al consumatore e impedisce che una scelta di legge di un paese terzo lo privi della protezione garantita dalla direttiva quando il contratto è strettamente collegato a uno o più Stati membri.
L’articolo 15 consente agli Stati membri di porre a carico del fornitore l’onere della prova dell’adempimento informativo e del consenso alla conclusione ed eventuale esecuzione del contratto. È invece qualificata come clausola abusiva, ai sensi della direttiva 93/13/CEE, la clausola che trasferisca sul consumatore la prova dell’adempimento degli obblighi del fornitore.
Rapporti con altri atti e modifiche legislative
La direttiva modifica la direttiva 90/619/CEE, estendendo a 30 giorni il termine di rinuncia per i contratti individuali di assicurazione sulla vita. Modifica inoltre la direttiva 97/7/CE, escludendo dal suo campo di applicazione i servizi finanziari disciplinati dalla nuova direttiva e sopprimendo l’allegato II, e integra la direttiva 98/27/CE inserendovi la nuova direttiva nell’elenco degli atti per i quali sono ammissibili provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.
Recepimento, entrata in vigore e riesame
L’articolo 21 fissa il termine di recepimento al 9 ottobre 2004, imponendo agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie e di comunicarle alla Commissione, insieme a una tabella di corrispondenza. L’articolo 22 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
L’articolo 20 impone alla Commissione un riesame del funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari nel contesto della commercializzazione a distanza e la presentazione, entro il 9 aprile 2006, di una relazione su problemi incontrati da consumatori e fornitori, con eventuali proposte di modifica o ulteriore armonizzazione delle norme su informazione e recesso.
Disposizioni principali
Oggetto e criterio di applicazione
L’articolo 1 dispone il ravvicinamento delle disposizioni nazionali relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Per i contratti con accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o distinte della stessa natura, la disciplina si applica solo all’accordo iniziale; se non vi è accordo iniziale, gli articoli 3 e 4 si applicano alla prima operazione e, se per un anno non vi sono operazioni della stessa natura, l’operazione successiva è considerata prima di una nuova serie.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, contratto a distanza, servizio finanziario, fornitore, consumatore, tecnica di comunicazione a distanza, supporto durevole e operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza. Le definizioni sono centrali per delimitare l’ambito applicativo e comprendono servizi bancari, creditizi, assicurativi, pensionistici individuali, di investimento e di pagamento.
Informazioni precontrattuali obbligatorie
L’articolo 3 impone che, in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato, siano fornite informazioni chiare e comprensibili su: identità del fornitore e, se esistente, del rappresentante; dati di registrazione o autorizzazione; caratteristiche principali del servizio; prezzo totale o criterio di calcolo; rischi specifici; imposte e costi aggiuntivi; durata di validità dell’offerta; modalità di pagamento ed esecuzione; diritti di recesso; durata minima del contratto; diritti di scioglimento; istruzioni pratiche per il recesso; legge applicabile e foro competente; lingue utilizzate; procedure di reclamo e ricorso; fondi di garanzia o altri sistemi di indennizzo. In caso di telefonia vocale, alcune informazioni minime devono essere date all’inizio della chiamata, con successiva comunicazione completa secondo l’articolo 5.
Requisiti informativi aggiuntivi e margine nazionale
L’articolo 4 prevede che eventuali requisiti informativi aggiuntivi derivanti da altra normativa UE sui servizi finanziari restino applicabili. In attesa di ulteriore armonizzazione, gli Stati membri possono mantenere o introdurre requisiti informativi più rigorosi, purché conformi al diritto dell’Unione, e devono comunicarli alla Commissione.
Forma di comunicazione delle condizioni e delle informazioni
L’articolo 5 impone al fornitore di comunicare condizioni contrattuali e informazioni precontrattuali su supporto cartaceo o altro supporto durevole, disponibile e accessibile, prima che il consumatore sia vincolato. Se il contratto è concluso su richiesta del consumatore mediante tecnica che non consente la trasmissione preventiva, la comunicazione deve avvenire subito dopo la conclusione. Il consumatore può poi chiedere le condizioni su carta e cambiare tecnica di comunicazione a distanza, salvo incompatibilità con il contratto o la natura del servizio.
Diritto di recesso
L’articolo 6 riconosce un recesso senza penali e senza motivazione entro 14 giorni di calendario; il termine è esteso a 30 giorni per assicurazioni sulla vita e schemi pensionistici individuali. Il termine decorre dalla conclusione del contratto oppure, se successiva, dalla ricezione delle condizioni contrattuali e delle informazioni di cui all’articolo 5. Sono previste esclusioni per determinati servizi il cui prezzo dipende da fluttuazioni di mercato, per polizze viaggio/bagagli o analoghe a breve termine, e per i contratti interamente eseguiti su richiesta esplicita del consumatore prima del recesso. Gli Stati membri possono inoltre escludere alcuni crediti immobiliari e le dichiarazioni rese davanti a pubblico ufficiale, nonché prevedere la sospensione dell’efficacia dei contratti di investimento durante il termine di recesso.
Effetti economici del recesso
L’articolo 7 consente al fornitore di chiedere solo il corrispettivo proporzionale per il servizio effettivamente prestato prima del recesso, purché l’esecuzione sia iniziata con il consenso del consumatore; il pagamento non può costituire una penale. Il fornitore deve rimborsare entro 30 giorni gli importi ricevuti, mentre il consumatore deve restituire entro 30 giorni eventuali importi o beni ricevuti. Se il recesso riguarda un contratto di assicurazione, gli Stati membri possono prevedere che non sia dovuto alcun importo.
Pagamenti con carta e operazioni fraudolente
L’articolo 8 impone agli Stati membri di garantire misure adeguate affinché il consumatore possa chiedere l’annullamento del pagamento in caso di uso fraudolento della carta di pagamento nell’ambito di contratti a distanza e ottenga il riaccredito o rimborso dell’importo versato.
Servizi finanziari non richiesti e comunicazioni non sollecitate
L’articolo 9 vieta la fornitura di servizi finanziari non richiesti che comporti una domanda di pagamento immediato o differito e libera il consumatore da ogni obbligo in caso di fornitura non richiesta, senza che il silenzio valga come consenso. L’articolo 10 richiede il previo consenso del consumatore per sistemi automatizzati di chiamata senza operatore e fax; per le altre tecniche che consentono comunicazioni individuali, gli Stati membri possono scegliere tra regime di consenso preventivo o di mera assenza di opposizione. Le misure non devono comportare costi per i consumatori.
Sanzioni e mezzi di tutela
L’articolo 11 impone sanzioni adeguate, effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione delle norme di recepimento, potendo includere la facoltà del consumatore di risolvere il contratto in qualsiasi momento senza costi e senza penali. Gli articoli 13 e 14 richiedono mezzi giudiziari, amministrativi ed extragiudiziali efficaci, inclusa la possibilità per organismi pubblici, associazioni di consumatori e associazioni professionali di agire per l’applicazione della direttiva e la promozione di procedure stragiudiziali, anche per controversie transfrontaliere.
Carattere imperativo e legge applicabile
L’articolo 12 vieta la rinuncia dei diritti conferiti dalla direttiva e impedisce che il consumatore perda la protezione della direttiva per effetto della scelta di una legge di un paese terzo, se il contratto ha uno stretto collegamento con uno o più Stati membri.
Onere della prova e clausole abusive
L’articolo 15 consente agli Stati membri di stabilire che l’onere della prova dell’adempimento degli obblighi informativi e del consenso alla conclusione ed esecuzione del contratto incomba sul fornitore. È qualificata come clausola abusiva, ai sensi della direttiva 93/13/CEE, la clausola che ponga sul consumatore l’onere di provare l’adempimento del fornitore.
Recepimento e scadenza
L’articolo 21 impone il recepimento entro il 9 ottobre 2004. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle misure adottate, includere un riferimento alla direttiva nell’atto di recepimento e trasmettere il testo delle disposizioni essenziali e una tabella di corrispondenza. La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifiche ad altri atti UE
Gli articoli 17, 18 e 19 modificano rispettivamente la direttiva 90/619/CEE, la direttiva 97/7/CE e la direttiva 98/27/CE: si estende a 30 giorni il termine di recesso per le assicurazioni vita, si escludono i servizi finanziari dal campo della direttiva 97/7/CE e si inserisce la nuova direttiva nell’allegato della direttiva 98/27/CE.
Riesame della Commissione
L’articolo 20 prevede una relazione della Commissione entro il 9 aprile 2006 sui problemi incontrati da consumatori e fornitori nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari, con eventuali proposte di modifica o ulteriore armonizzazione delle norme su informazioni e recesso.
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