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direttiva

Direttiva 2002/78

Direttiva 2002/78/CE della Commissione, del 1° ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi

Normativa europea32002L0078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2002/78/CE della Commissione aggiorna tecnicamente la direttiva 71/320/CEE sulla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. L’intervento chiarisce soprattutto le regole per i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni, introducendo obblighi di marcatura, imballaggio e informazioni tecniche, nonché un regime transitorio per i veicoli omologati prima delle modifiche del 1998. La direttiva fissa anche le date a partire dalle quali gli Stati membri non possono più impedire, o possono vietare, la vendita e la messa in circolazione dei ricambi conformi o non conformi alle nuove prescrizioni, e impone il recepimento entro il 31 dicembre 2002.

Direttiva di adeguamento tecnico della disciplina UE sulla frenatura dei veicoli a motore e dei rimorchi, con particolare riguardo ai gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni.

Ambito di applicazione

Si applica ai gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati a talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi disciplinate dalla direttiva 71/320/CEE, come modificata. Rileva per gli Stati membri nei rapporti con la vendita e la messa in circolazione di tali ricambi per motivi connessi ai sistemi di frenatura dei veicoli; include una disciplina specifica per i ricambi destinati a veicoli omologati prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla direttiva 98/12/CE. Restano esclusi, per espressa previsione, i gruppi di ricambio che non possono contenere amianto; inoltre, alcuni obblighi di marcatura e imballaggio non si applicano ai gruppi forniti ai costruttori di veicoli esclusivamente per l’assemblaggio iniziale.

Direttiva 2002/78/CE: adeguamento tecnico della disciplina sulla frenatura dei veicoli

La direttiva 2002/78/CE della Commissione interviene sulla direttiva 71/320/CEE, che fa parte della procedura di omologazione dei veicoli prevista dalla direttiva 70/156/CEE. L’obiettivo è chiarire e aggiornare le regole tecniche relative ai gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni, distinguendo tra ricambi identici ai componenti originari e ricambi di altro tipo, con particolare attenzione alla marcatura, all’imballaggio e alle informazioni da fornire ai fini dell’omologazione.

Finalità e contesto normativo

La direttiva muove dall’esigenza di adeguare al progresso tecnico la disciplina esistente. Dai considerando emerge che:

  • la direttiva 71/320/CEE è una direttiva particolare della procedura di omologazione istituita dalla direttiva 70/156/CEE;
  • non è ritenuto necessario applicare ai gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni tutte le regole relative all’omologazione dei gruppi di ricambio, purché tali gruppi siano identificabili secondo la presente disciplina;
  • occorre precisare le regole su marcatura e imballaggio, distinguendo i ricambi identici ai pezzi originari da quelli non identici.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati a talune categorie di veicoli a motore e ai loro rimorchi disciplinate dalla direttiva 71/320/CEE. Le nuove regole incidono sia sulle condizioni di commercializzazione dei ricambi sia sulle prescrizioni tecniche e documentali collegate all’omologazione.

Sono previste due situazioni rilevanti:

  • i gruppi di ricambio utilizzati per sostituire parti usurate, che in linea generale devono rispettare l’allegato XV;
  • alcuni gruppi destinati al montaggio su un veicolo/asse/freno indicati nel documento di omologazione, per i quali operano regole speciali di marcatura e imballaggio e non si applicano taluni obblighi più onerosi.

È inoltre previsto un regime transitorio per i ricambi destinati a veicoli omologati prima dell’entrata in vigore della direttiva 71/320/CEE modificata dalla direttiva 98/12/CE. In ogni caso, tali gruppi non possono contenere amianto.

Modifiche tecniche agli allegati della direttiva 71/320/CEE

L’articolo 1 modifica gli allegati I, IX e XV della direttiva 71/320/CEE. Le modifiche sono sostanziali soprattutto sul piano operativo:

  • nell’allegato I vengono inserite nuove disposizioni sui gruppi di guarnizioni dei freni;
  • nell’allegato IX viene aggiornata la scheda di omologazione CE e la relativa addenda;
  • nell’allegato XV vengono riviste le regole sui gruppi di ricambio e sulle indicazioni per il consumatore.

Regole sui gruppi di guarnizioni dei freni: sostituzione e omologazione

Le nuove disposizioni dell’allegato I stabiliscono che i gruppi di guarnizioni dei freni usati per sostituire parti usurate devono rispettare le prescrizioni dell’allegato XV per le categorie di veicoli interessate.

Se i gruppi di guarnizioni sono di un tipo previsto dall’appendice all’allegato IX e sono destinati al montaggio su un veicolo/asse/freno coperto dal documento di omologazione, non devono rispettare l’allegato XV, ma devono osservare obblighi specifici di:

  • marcatura;
  • imballaggio;
  • istruzioni di montaggio;
  • informazioni tecniche ai fini dell’identificazione e della tracciabilità.

Marcatura dei ricambi

Per i gruppi di guarnizioni dei freni soggetti alle regole speciali, la marcatura deve riportare almeno:

  • il nome o la marca del veicolo e/o del costruttore dei componenti;
  • la marca e il numero di identificazione della parte del gruppo, come risultanti dalle informazioni di cui al punto 2.3.4.

Imballaggio e informazioni al consumatore

I gruppi di guarnizioni dei freni devono essere confezionati in set per asse. Ogni confezione deve:

  • essere sigillata e realizzata in modo da evidenziare eventuali aperture;
  • indicare la quantità di gruppi contenuti;
  • riportare il nome o la denominazione commerciale del veicolo e/o del costruttore dei componenti;
  • indicare marca e numero identificativo del pezzo;
  • indicare i numeri delle parti del set per asse;
  • contenere informazioni sufficienti per consentire al consumatore di identificare i veicoli/assi/freni per i quali il contenuto è omologato.

Inoltre, ciascuna confezione deve contenere istruzioni di montaggio con un particolare riferimento alle parti accessorie e con l’indicazione che i gruppi di guarnizioni dei freni devono essere sostituiti in set per asse. In alternativa, le istruzioni possono essere fornite in una confezione trasparente separata insieme al prodotto.

Eccezione per l’assemblaggio iniziale da parte dei costruttori

I gruppi di guarnizioni dei freni forniti ai costruttori di veicoli esclusivamente per l’uso durante l’assemblaggio dei veicoli non sono soggetti agli obblighi di marcatura e imballaggio previsti per i ricambi destinati al mercato dei pezzi di ricambio.

Obblighi informativi verso autorità e servizi tecnici

Il costruttore del veicolo deve fornire al servizio tecnico e/o all’autorità di omologazione, in formato elettronico, le informazioni necessarie a collegare i numeri delle parti con la documentazione di omologazione. Tali informazioni comprendono:

  • marche e tipi di veicoli;
  • marche e tipi di guarnizioni dei freni;
  • numeri dei pezzi e quantità dei gruppi di guarnizioni;
  • numeri dei pezzi del set per asse;
  • numero di omologazione del sistema di frenatura per i tipi di veicoli interessati.

Divieto e facoltà degli Stati membri sulla commercializzazione dei ricambi

La direttiva introduce una disciplina graduale per gli Stati membri:

  • dal 1° gennaio 2003, gli Stati membri non possono vietare la vendita o la messa in circolazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se conformi alle prescrizioni della direttiva 71/320/CEE come modificata;
  • dal 1° giugno 2003, gli Stati membri possono vietare la vendita o la messa in circolazione dei gruppi non conformi.

Ne deriva che la direttiva non impone direttamente un divieto generalizzato, ma fissa un risultato da garantire e una finestra temporale entro la quale gli Stati possono attivare misure restrittive per i prodotti non conformi.

Regime transitorio per veicoli più datati

In deroga alla facoltà di vietare i ricambi non conformi, gli Stati membri devono consentire la vendita o la messa in circolazione dei gruppi di ricambio destinati a veicoli omologati prima dell’entrata in vigore della direttiva 71/320/CEE modificata dalla direttiva 98/12/CE, a condizione che i ricambi rispettino la versione precedente della direttiva applicabile al momento dell’immissione in circolazione di tali veicoli.

La deroga ha un limite assoluto: in nessun caso i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni possono contenere amianto.

Recepimento e applicazione negli ordinamenti nazionali

L’articolo 4 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2002, mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Gli Stati devono inoltre informare immediatamente la Commissione.

Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono:

  • inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali, oppure
  • corredare tali disposizioni di un riferimento alla direttiva al momento della pubblicazione ufficiale.

Le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Indicazioni operative per professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistano operatori del settore automotive, la direttiva rileva soprattutto per:

  • la corretta qualificazione dei ricambi delle guarnizioni dei freni come conformi/non conformi alla disciplina tecnica UE;
  • la verifica delle scadenze del 1° gennaio 2003 e del 1° giugno 2003 per la commercializzazione;
  • la gestione documentale di marcatura, imballaggio e istruzioni di montaggio;
  • il controllo delle informazioni elettroniche richieste ai costruttori per l’omologazione;
  • l’esclusione assoluta dell’amianto nei gruppi di ricambio ammessi in deroga.

Disposizioni principali

Adeguamento tecnico della direttiva 71/320/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, IX e XV della direttiva 71/320/CEE conformemente all’allegato della direttiva 2002/78/CE.

Divieto di restrizioni per ricambi conformi

L’articolo 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli Stati membri non possono vietare, per motivi relativi ai sistemi di frenatura dei veicoli, la vendita o la messa in circolazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se conformi alla direttiva 71/320/CEE come modificata.

Facoltà di restrizione per ricambi non conformi e regime transitorio

L’articolo 3, paragrafo 1, prevede che dal 1° giugno 2003 gli Stati membri possono vietare la vendita o la messa in circolazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni non conformi alla direttiva modificata. Il paragrafo 2 introduce una deroga per i pezzi di ricambio destinati a tipi di veicoli omologati prima dell’entrata in vigore della direttiva 71/320/CEE come modificata dalla direttiva 98/12/CE: in tal caso la vendita o la messa in circolazione resta consentita se i ricambi sono conformi alla precedente versione applicabile al momento della prima immissione dei veicoli, ma in ogni caso senza amianto.

Recepimento nazionale

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 6 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Marcatura, imballaggio e informazioni tecniche dei gruppi di guarnizioni

L’allegato introduce nell’allegato I della direttiva 71/320/CEE nuove regole per i gruppi di guarnizioni dei freni usati per sostituire parti usurate: in linea generale devono rispettare l’allegato XV; per alcuni tipi omologati possono essere esentati, a condizione di rispettare prescrizioni specifiche di marcatura e imballaggio. Sono richieste informazioni identificative sul prodotto, confezioni sigillate e informazioni minime sull’imballaggio, oltre a istruzioni di montaggio e all’indicazione che la sostituzione va effettuata in set per asse.

Eccezione per forniture ai costruttori in fase di assemblaggio

I gruppi di guarnizioni dei freni forniti ai costruttori di veicoli esclusivamente per l’uso durante l’assemblaggio dei veicoli non devono rispettare le prescrizioni di marcatura e imballaggio previste per i ricambi commercializzati.

Obblighi informativi verso servizio tecnico e autorità di omologazione

Il costruttore del veicolo deve fornire in formato elettronico al servizio tecnico e/o all’autorità di omologazione le informazioni necessarie a collegare numeri delle parti e documentazione di omologazione, includendo marche e tipi di veicoli e di guarnizioni, numeri dei pezzi, quantità dei gruppi, numeri dei pezzi del set per asse e numero di omologazione del sistema di frenatura.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza stradalenormazione tecnicamercato interno

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