Direttiva 2002/79
Direttiva 2002/79/CE della Commissione, del 2 ottobre 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di certi antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna gli allegati di quattro direttive del Consiglio sui limiti massimi di residui di antiparassitari, introducendo nuovi valori per numerose sostanze e sopprimendo una voce ormai non più necessaria. Le modifiche si fondano su una rivalutazione dei dati scientifici e delle esposizioni alimentari, con particolare attenzione alla tutela del consumatore e alla determinazione analitica. Gli Stati membri devono recepire le diverse parti della direttiva entro due scadenze distinte, applicando alcune modifiche dal 1° gennaio 2003 e altre dal 1° agosto 2003.
Modifica gli allegati sulle quantità massime di residui di alcuni antiparassitari in cereali, prodotti di origine animale e prodotti vegetali, compresi gli ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire le modifiche agli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. L'intervento riguarda i residui di specifici antiparassitari su e nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli; per il tè è inoltre modificato il limite per etion. È esclusa ogni disciplina generale nuova sui prodotti fitosanitari: la direttiva opera come aggiornamento tecnico dei limiti massimi di residui già previsti dalle direttive settoriali.
Modifica degli allegati sui residui di antiparassitari in alimenti
La direttiva 2002/79/CE della Commissione aggiorna i limiti massimi di residui di determinati antiparassitari previsti da quattro direttive settoriali del Consiglio. L'intervento è giustificato da un riesame dei dati scientifici disponibili, dalla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori e dall'esigenza di garantire un livello adeguato di tutela della salute umana.
Finalità e base tecnica dell'intervento
La direttiva prende atto che gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE contengono elenchi di residui di antiparassitari e le relative quantità massime ammissibili. In base ai dati riesaminati, per varie combinazioni sostanza/prodotto è stato possibile fissare limiti calcolati come innocui per la salute umana; in altri casi, in mancanza di informazioni adeguate o per evitare un'esposizione acuta o cronica inaccettabile, è stato ritenuto opportuno fissare i limiti al livello inferiore di determinazione analitica.
Ambito di applicazione materiale
L'aggiornamento riguarda:
- i cereali, ai sensi della direttiva 86/362/CEE;
- i prodotti alimentari di origine animale, ai sensi della direttiva 86/363/CEE;
- alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, ai sensi della direttiva 90/642/CEE;
- specificamente, la direttiva 76/895/CEE per la soppressione della voce relativa al bromopropilato.
Le sostanze menzionate nei considerando e nelle modifiche comprendono, tra le altre, abamectin, azociclotin, bioresmetrin, bifentrin, bitertanol, bromopropilato, clofentezina, ciromazina, ciesatin, fenpropimorf, flucitrinato, esaconazolo, metacrifos, miclobutanil, penconazolo, procloraz, profenofos, resmetrin, tridemorf, triadimefon e triadimenol. Per il tè è previsto un valore specifico per etion pari a 3 mg/kg.
Valutazione scientifica e tutela del consumatore
La Commissione indica di aver esaminato l'esposizione in vita e l'esposizione acuta dei consumatori in conformità con le procedure e prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità. Per l'abamectin, i limiti sono stati anche stabiliti tenendo conto dell'impiego in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare e della valutazione della dose giornaliera ammissibile formulata dal Comitato per i medicinali veterinari. La Commissione conclude che i limiti proposti non comportano il superamento delle dosi giornaliere ammissibili né effetti tossici acuti.
Modifiche normative puntuali
L'articolo 1 sopprime nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE la voce "bromopropilato".
L'articolo 2 aggiunge nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE le quantità massime di residui per le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva.
L'articolo 3 modifica l'allegato II della direttiva 86/363/CEE:
- parte A: inserisce nuovi limiti per le sostanze indicate nell'allegato II della direttiva;
- parte B: inserisce nuovi limiti per le sostanze indicate nell'allegato III della direttiva.
L'articolo 4 modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE:
- lettera a): inserisce nuovi limiti per le sostanze elencate nell'allegato IV della direttiva;
- lettera b): sostituisce il limite per etion nel tè con 3 mg/kg.
Consultazione e contesto istituzionale
Nei considerando si precisa che sono stati consultati i partner commerciali comunitari tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e che sono state considerate le loro osservazioni. È inoltre richiamato il parere del comitato scientifico per i vegetali e si afferma che le misure adottate sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono assicurare due distinti termini di recepimento:
- entro il 31 dicembre 2002, per l'articolo 4, lettera b), con applicazione dal 1° gennaio 2003;
- entro il 31 maggio 2003, per gli articoli 1, 2 e 3 e per l'articolo 4, lettera a), con applicazione dal 1° agosto 2003.
I provvedimenti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità fissate dagli Stati membri. La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati sui residui di antiparassitari
La direttiva modifica gli allegati II delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per introdurre o aggiornare le quantità massime di residui (MRL) per numerose sostanze, tra cui abamectin, azociclotin, bioresmetrin, bifentrin, bitertanol, bromopropilato, clofentezina, ciromazina, ciesatin, fenpropimorf, flucitrinato, esaconazolo, metacrifos, miclobutanil, penconazolo, procloraz, profenofos, resmetrin, tridemorf, triadimefon e triadimenol.
Soppressione della voce bromopropilato
Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE la voce corrispondente a "bromopropilato" è soppressa (articolo 1).
Modifiche per cereali e prodotti di origine animale
Per i cereali, l'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è integrato con nuovi limiti per le sostanze indicate nell'allegato I della direttiva (articolo 2). Per i prodotti alimentari di origine animale, l'allegato II della direttiva 86/363/CEE è modificato in due parti: parte A per abamectin, bifentrin, bitertanol, bromopropilato, ciromazina, flucitrinato, metacrifos, penconazolo, procloraz, profenofos, resmetrin e bioresmetrin, tridemorf, triadimefon e triadimenol; parte B per azociclotin e ciesatin, fenpropimorf, clofentezina e miclobutanil (articolo 3).
Modifiche per prodotti vegetali e tè
Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunti nuovi limiti per numerosi antiparassitari in prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, secondo l'allegato IV della direttiva (articolo 4, lettera a). Inoltre, il limite massimo di residui di etion nel tè è sostituito con 3 mg/kg (articolo 4, lettera b).
Termini di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 4, lettera b), entro il 31 dicembre 2002 e applicarle dal 1° gennaio 2003. Devono inoltre recepire gli articoli 1, 2 e 3 nonché l'articolo 4, lettera a), entro il 31 maggio 2003 e applicarli dal 1° agosto 2003. I provvedimenti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale (articolo 5).
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (articolo 6) ed è rivolta agli Stati membri (articolo 7).
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