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Direttiva 2002/74

Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2002/74/CE modifica la disciplina UE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. L’intervento mira ad adattare la direttiva 80/987/CEE all’evoluzione delle normative nazionali e del mercato interno, chiarendo campo di applicazione, definizioni, garanzie minime e regole per le imprese operanti in più Stati membri. Vengono inoltre rafforzati il coordinamento tra autorità nazionali, gli obblighi di informazione verso la Commissione e la salvaguardia del livello di protezione già esistente negli Stati membri.

Modifica della direttiva 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, con precisazione dell’ambito di applicazione, delle garanzie minime, delle limitazioni facoltative e delle regole per i casi transnazionali.

Ambito di applicazione

Si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti o rapporti di lavoro nei confronti di datori di lavoro in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 80/987/CEE come modificata. Riguarda tutti gli Stati membri e, per i casi transnazionali, le imprese che svolgono attività sul territorio di almeno due Stati membri. Restano possibili esclusioni eccezionali per talune categorie di lavoratori subordinati se esistono forme di garanzia alternative equivalenti; gli Stati membri possono inoltre continuare, se già previsto dal diritto nazionale, a escludere i lavoratori domestici presso persona fisica e i pescatori retribuiti a percentuale. Non possono invece essere esclusi i lavoratori a tempo parziale, a tempo determinato e interinali, né può essere imposto un requisito di anzianità minima del rapporto di lavoro.

Direttiva 2002/74/CE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro

La direttiva 2002/74/CE interviene sulla direttiva 80/987/CEE per adeguarla all’evoluzione del diritto dell’insolvenza negli Stati membri e alle esigenze del mercato interno. Il legislatore unionale sottolinea la necessità di maggiore certezza giuridica, di un chiarimento del campo di applicazione e di una disciplina più esplicita per le imprese operanti in più Stati membri.

Obiettivi e finalità

L’obiettivo è mantenere e rafforzare una tutela minima dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, garantendo il pagamento dei diritti non pagati tramite organismi di garanzia nazionali. La direttiva mira anche a coordinare le amministrazioni competenti e a evitare vuoti di protezione nelle situazioni transnazionali.

Campo di applicazione

La direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti o rapporti di lavoro verso datori di lavoro insolventi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 80/987/CEE come modificata. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere categorie particolari solo se esiste una tutela equivalente; possono inoltre mantenere alcune esclusioni già presenti nel diritto nazionale, in particolare per i lavoratori domestici presso persona fisica e per i pescatori retribuiti a percentuale.

Restano espressamente inclusi i lavoratori a tempo parziale, a tempo determinato e interinali, che non possono essere esclusi dal beneficio della direttiva. Inoltre, gli Stati membri non possono subordinare la tutela a una durata minima del rapporto di lavoro. La direttiva lascia impregiudicate le definizioni nazionali di lavoratore subordinato, datore di lavoro, retribuzione, diritto maturato e diritto in corso di maturazione.

Definizione di insolvenza

L’articolo 2 definisce lo stato di insolvenza in modo funzionale alla tutela dei lavoratori: rileva l’apertura richiesta di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza, con spossessamento totale o parziale e nomina di un curatore o soggetto analogo, oppure la decisione di apertura del procedimento o la constatazione della chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento con insufficienza dell’attivo. La direttiva consente agli Stati membri di mantenere le proprie definizioni interne delle nozioni di base, ma entro il quadro comune fissato dal testo unionale.

Garanzia dei crediti retributivi

Gli Stati membri devono garantire, tramite organismi di garanzia, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati. La copertura comprende anche le indennità dovute alla cessazione del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale. La direttiva si concentra sulle retribuzioni non pagate riferite a un periodo determinato dagli Stati membri, collocato prima e/o dopo la data presa a riferimento nella disciplina nazionale.

Limiti e facoltà degli Stati membri

La direttiva riconosce margini di discrezionalità agli Stati membri. In particolare, essi possono limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, ma devono comunque rispettare standard minimi vincolanti. Il periodo coperto non può essere inferiore a un periodo riferito alle retribuzioni degli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro; tale periodo può essere inserito in un periodo di riferimento di almeno sei mesi.

Se il periodo di riferimento è di almeno diciotto mesi, lo Stato membro può limitare a otto settimane il periodo che dà luogo al pagamento. Sono inoltre ammesse soglie massime di pagamento, purché socialmente compatibili con l’obiettivo della direttiva; in questo caso lo Stato membro deve comunicare alla Commissione i criteri con cui il massimale è fissato.

Situazioni transnazionali e coordinamento tra Stati membri

La nuova sezione III bis disciplina le insolvenze che coinvolgono imprese attive in almeno due Stati membri. Il principio centrale è che competente al pagamento è l’organismo di garanzia dello Stato membro in cui il lavoratore esercita o esercitava abitualmente la propria attività. La portata dei diritti è determinata dal diritto applicabile a tale organismo.

Gli Stati membri devono anche assicurare che le decisioni adottate nel quadro di una procedura d’insolvenza aperta in un altro Stato membro siano prese in considerazione per determinare lo stato di insolvenza ai fini della direttiva. Inoltre, devono prevedere lo scambio di informazioni tra amministrazioni pubbliche competenti e/o organismi di garanzia, così da consentire un trattamento rapido ed efficace dei crediti non pagati.

Clausola di non regresso e deroghe specifiche

La direttiva contiene una clausola di salvaguardia del livello di tutela: la sua attuazione non può costituire motivo per ridurre la protezione già esistente negli Stati membri nel settore disciplinato. Allo stesso tempo, è prevista una specifica possibilità per gli Stati membri di rifiutare o ridurre il pagamento o la garanzia quando il lavoratore, da solo o con i parenti stretti, abbia posseduto una parte essenziale dell’impresa o dello stabilimento e abbia esercitato una notevole influenza sulle attività aziendali.

Obblighi di notifica e pubblicità

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedure nazionali d’insolvenza che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, nonché le successive modifiche. La Commissione pubblica tali notifiche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, favorendo così l’identificazione delle procedure rilevanti, soprattutto nei casi transnazionali.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Il termine di recepimento è fissato all’8 ottobre 2005. Le misure nazionali devono applicarsi agli stati di insolvenza intervenuti dopo la data di entrata in vigore della normativa interna di recepimento. Quando adottano le disposizioni di attuazione, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva o accompagnarle con un riferimento formale alla pubblicazione ufficiale.

La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Entro l’8 ottobre 2010 la Commissione deve presentare una relazione sull’attuazione e sull’applicazione della direttiva negli Stati membri, con attenzione anche alle nuove forme di occupazione sviluppatesi negli ordinamenti nazionali.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 80/987/CEE e nuovo titolo

La direttiva sostituisce il titolo della 80/987/CEE, che diventa "relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro", e ne aggiorna la struttura, sopprimendo l’allegato e inserendo nuove disposizioni, tra cui la sezione III bis sui casi transnazionali.

Campo di applicazione e esclusioni ammesse

L’articolo 1, come sostituito, stabilisce che la direttiva copre i diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti o rapporti di lavoro verso datori di lavoro insolventi. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere categorie di lavoratori solo se esistono altre forme di garanzia equivalenti; possono inoltre mantenere le esclusioni già previste per lavoratori domestici presso persona fisica e pescatori retribuiti a percentuale. Restano inclusi obbligatoriamente i lavoratori a tempo parziale, a tempo determinato e interinali.

Definizione di insolvenza e nozioni nazionali

L’articolo 2 definisce lo stato di insolvenza come l’apertura richiesta di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza, con spossessamento parziale o totale del datore di lavoro e nomina di un curatore o figura analoga, oppure la decisione di apertura del procedimento o la constatazione della chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento con insufficienza dell’attivo. La direttiva lascia impregiudicate le definizioni nazionali di "lavoratore subordinato", "datore di lavoro", "retribuzione", "diritto maturato" e "diritto in corso di maturazione".

Divieto di esclusione per talune tipologie contrattuali

Gli Stati membri non possono escludere dal beneficio della direttiva i lavoratori a tempo parziale, a tempo determinato e i lavoratori interinali, né subordinare l’accesso alla tutela a una durata minima del contratto o del rapporto di lavoro.

Obblighi degli organismi di garanzia

L’articolo 3 impone agli Stati membri di assicurare che gli organismi di garanzia paghino i diritti non pagati dei lavoratori subordinati, incluse le indennità dovute a seguito dello scioglimento del rapporto se previste dal diritto nazionale. La garanzia riguarda le retribuzioni non pagate riferite a un periodo collocato prima e/o dopo una data fissata dallo Stato membro.

Limitazioni facoltative della garanzia e massimali

L’articolo 4 consente agli Stati membri di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia. Se esercitano tale facoltà, devono prevedere una durata minima di copertura che non può essere inferiore a un periodo riferito alle retribuzioni degli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro, collocato prima e/o dopo la data di cui all’articolo 3; tale periodo può essere inserito in un periodo di riferimento non inferiore a sei mesi. Con un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi, è possibile limitare a otto settimane il periodo coperto. Sono ammessi massimali, purché socialmente compatibili con l’obiettivo della direttiva; in tal caso gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i metodi di determinazione del massimale.

Regole per le situazioni transnazionali

La nuova sezione III bis disciplina i casi in cui un’impresa operi in almeno due Stati membri. L’organismo di garanzia competente è quello dello Stato membro in cui il lavoratore esercita o esercitava abitualmente il lavoro. La portata dei diritti è determinata dal diritto applicabile all’organismo competente. Gli Stati membri devono inoltre far sì che le decisioni adottate nel quadro di una procedura d’insolvenza avviata in un altro Stato membro siano prese in considerazione ai fini della determinazione dello stato d’insolvenza.

Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni

L’articolo 8 ter impone agli Stati membri di prevedere lo scambio di informazioni pertinenti tra amministrazioni pubbliche competenti e/o organismi di garanzia, per consentire all’organismo competente di conoscere i diritti non pagati. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i recapiti delle autorità e degli organismi coinvolti; la Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.

Salvaguardia del livello di protezione e clausola di non regresso

L’articolo 9, come integrato, dispone che l’attuazione della direttiva non può in nessun caso essere invocata per giustificare un regresso rispetto al livello generale di protezione dei lavoratori nel settore considerato.

Deroga per lavoratori con influenza significativa sull’impresa

L’articolo 10, lettera c), consente agli Stati membri di rifiutare o ridurre il pagamento o la garanzia quando il lavoratore subordinato, da solo o con i parenti stretti, sia stato proprietario di una parte essenziale dell’impresa o dello stabilimento e abbia avuto una notevole influenza sulle attività.

Notifica delle procedure nazionali di insolvenza

Il nuovo articolo 10 bis obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, nonché ogni modifica. La Commissione pubblica tali notifiche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Termine di recepimento e applicazione temporale

Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro l’8 ottobre 2005 e applicarle agli stati di insolvenza intervenuti dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere il testo delle misure adottate alla Commissione.

Entrata in vigore e relazione della Commissione

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Entro l’8 ottobre 2010 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e applicazione della direttiva negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materielavoroinsolvenzatutela dei lavoratoridiritto socialecoordinamento transnazionale

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