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Direttiva 2002/77

Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifonde e aggiorna la disciplina sulla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, sostituendo il precedente quadro della direttiva 90/388/CEE. Il suo nucleo è l’abolizione dei diritti esclusivi e speciali, l’imposizione di regole non discriminatorie per autorizzazioni e frequenze, e la prevenzione di vantaggi concorrenziali per imprese pubbliche verticalmente integrate. La direttiva coordina inoltre alcuni profili specifici relativi a servizio universale, satelliti e reti televisive via cavo, prevedendo obblighi di comunicazione alla Commissione e l’abrogazione della direttiva 90/388/CEE dal 25 luglio 2003.

Liberalizzazione e tutela della concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con abolizione di diritti esclusivi/speciali e regole comuni su autorizzazioni, frequenze, servizi universali e cavo/satelliti.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica nel mercato interno, inclusi i servizi e le reti di telecomunicazioni, le reti via cavo, satellitari, terrestri fisse e mobili, i sistemi di trasporto della corrente elettrica usati per trasmettere segnali, nonché i servizi di trasmissione nella diffusione circolare radiotelevisiva, con esclusione dei servizi che forniscono contenuti o esercitano controllo editoriale e dei servizi della società dell’informazione non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali. Incide su Stati membri, imprese pubbliche e private, imprese verticalmente integrate, operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, fornitori di servizi a disposizione del pubblico, gestori di reti televisive via cavo e operatori del segmento spaziale/satellitare. Sono richiamati i rapporti con le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE; restano inoltre salve specifiche disposizioni nazionali conformi al diritto UE per la distribuzione di programmi televisivi e l’uso delle frequenze per contenuti radiotelevisivi. La direttiva è indicata come testo rilevante ai fini del SEE.

Liberalizzazione e concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche

La direttiva 2002/77/CE della Commissione rifonde e aggiorna il precedente quadro della direttiva 90/388/CEE, inserendosi nel nuovo assetto normativo delle comunicazioni elettroniche applicabile dal 25 luglio 2003. Essa mira a rimuovere residui di monopolio, diritti esclusivi e diritti speciali, assicurando che le reti e i servizi di comunicazione elettronica operino in un contesto aperto, concorrenziale e non discriminatorio.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si fonda sull’articolo 86, paragrafo 3, del Trattato CE, che consente alla Commissione di precisare gli obblighi degli Stati membri in materia di imprese pubbliche e di imprese titolari di diritti speciali o esclusivi. I considerando chiariscono che il testo sostituisce e coordina la disciplina precedente con il nuovo pacchetto regolatorio composto dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE, valorizzando la convergenza tra telecomunicazioni, media e tecnologie dell’informazione.

Ambito di applicazione e definizioni

L’ambito materiale è molto ampio e copre tutte le reti di comunicazione elettronica, incluse reti satellitari, fisse, mobili, via cavo, reti che trasportano corrente elettrica se usate per trasmettere segnali, e reti per la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi. Sono ricompresi anche i servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico, mentre restano esclusi i servizi che forniscono contenuti o esercitano controllo editoriale e i servizi della società dell’informazione non consistenti prevalentemente nella trasmissione di segnali.

Le definizioni dell’articolo 1 sono centrali per l’applicazione della direttiva: "diritti esclusivi" e "diritti speciali" vengono definiti in modo rigoroso per ricomprendere qualsiasi riserva legale o regolamentare che limiti l’accesso al mercato in una certa area geografica. La nozione di rete televisiva via cavo è autonoma e rileva per gli obblighi di separazione e per l’analisi della concorrenza nel settore.

Abolizione di diritti esclusivi e libertà di ingresso nel mercato

L’articolo 2 costituisce la disposizione cardine: gli Stati membri non possono accordare né mantenere diritti esclusivi o speciali per l’installazione o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, né per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico. Devono inoltre garantire a ogni impresa la possibilità di prestare servizi, installare, ampliare e fornire reti, anche attraverso infrastrutture di terzi o forme di condivisione di reti e siti.

La direttiva impone che le autorizzazioni generali e le relative condizioni siano fondate su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti. Se una decisione impedisce la prestazione di servizi o reti per i motivi indicati dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE, essa deve essere motivata e deve poter essere impugnata dinanzi a un organo indipendente e, in ultima istanza, a un giudice.

Non discriminazione delle imprese pubbliche verticalmente integrate

L’articolo 3 rafforza il principio di neutralità concorrenziale nei confronti delle imprese pubbliche verticalmente integrate che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e che occupano una posizione dominante. Tali imprese non devono discriminare a favore delle proprie attività, in aggiunta agli obblighi generali dell’articolo 2 e senza pregiudizio per l’articolo 14 della direttiva 2002/21/CE.

Frequenze radio e servizi di repertoriazione

Per le frequenze radio, l’articolo 4 vieta agli Stati membri di concedere diritti esclusivi o speciali per l’uso delle frequenze a fini di servizi di comunicazione elettronica; l’assegnazione deve avvenire secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Restano salvi i criteri e le procedure specifici adottati per i servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiotelevisive per finalità di interesse generale.

L’articolo 5 impone l’abolizione di tutti i diritti esclusivi e/o speciali relativi ai servizi di directory, compresi gli elenchi telefonici e i servizi di informazione e ricerca negli elenchi stessi.

Servizio universale

L’articolo 6 disciplina i regimi nazionali di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale previsti dalla direttiva 2002/22/CE. Tali regimi devono essere fondati su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, e rispettare proporzionalità e minimizzazione della distorsione del mercato. Se il costo ricade, in tutto o in parte, su un’impresa pubblica, tale elemento deve essere considerato nel calcolo del contributo. Gli Stati membri devono comunicare questi regimi alla Commissione.

Satelliti e segmenti spaziali

L’articolo 7 richiede la rimozione di ogni divieto o restrizione legale all’offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati di reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite. I fornitori del segmento spaziale devono poter verificare che le reti interessate rispettino le condizioni pubblicate di accesso alla capacità. Se convenzioni internazionali istitutive di organizzazioni satellitari sono incompatibili con le regole di concorrenza del trattato CE, gli Stati membri devono usare tutti i mezzi disponibili per eliminare tali incompatibilità.

Reti televisive via cavo e separazione giuridica

L’articolo 8 introduce un obbligo di separazione per talune imprese pubbliche o titolari di diritti speciali che siano anche dominanti e gestiscano, nella stessa area geografica, una rete televisiva via cavo basata su diritti speciali o esclusivi. In tali casi la rete televisiva via cavo non può essere gestita tramite la medesima persona giuridica che gestisce l’altra rete pubblica di comunicazione elettronica.

Gli Stati membri possono però segnalare alla Commissione che nel loro territorio esiste una concorrenza sufficiente nell’infrastruttura del local loop e nei relativi servizi, trasmettendo una descrizione particolareggiata della struttura del mercato; le informazioni devono essere rese disponibili agli interessati, nel rispetto dei segreti aziendali. La Commissione decide, dopo aver sentito i terzi interessati, se sopprimere l’obbligo di separazione e deve riesaminare l’articolo entro il 31 dicembre 2004.

Obblighi informativi, abrogazione e decorrenza

L’articolo 9 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro il 24 luglio 2003, tutte le informazioni necessarie per confermare la conformità alla direttiva. L’articolo 10 abroga la direttiva 90/388/CEE, come modificata dalle direttive elencate nell’allegato I, parte A, con effetto dal 25 luglio 2003, fatti salvi i termini di attuazione e applicazione indicati nell’allegato I, parte B.

L’articolo 11 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, mentre l’articolo 12 individua gli Stati membri come destinatari. Per i professionisti italiani, il dato centrale è che la direttiva non si limita a principi generali, ma impone un risultato preciso di liberalizzazione e non discriminazione, lasciando agli ordinamenti nazionali la scelta delle forme attuative, purché compatibili con le direttive del nuovo quadro europeo.

Disposizioni principali

Definizioni chiave (art. 1)

Vengono ridefinite le nozioni di "reti di comunicazione elettronica", "rete pubblica di comunicazioni", "servizi di comunicazione elettronica", "servizi a disposizione del pubblico", "diritti esclusivi", "diritti speciali", "rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite" e "rete televisiva via cavo". La definizione di rete di comunicazione elettronica è ampia e include reti satellitari, terrestri fisse e mobili, Internet, reti via cavo e reti usate per diffusione sonora e televisiva.

Abolizione di diritti esclusivi e speciali e libertà di prestazione/instal­lazione (art. 2)

Gli Stati membri non possono accordare o mantenere diritti esclusivi o speciali per l’installazione o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, né per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico. Devono garantire a ciascuna impresa il diritto di prestare servizi e di installare, ampliare o fornire reti, eliminando restrizioni alla fornitura tramite reti proprie, infrastrutture di terzi o condivisione di reti e siti, nel rispetto delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE. Le autorizzazioni generali e le condizioni relative devono basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti; le decisioni impeditive devono essere motivate e impugnabili dinanzi a un organo indipendente e, in ultima istanza, giurisdizionale.

Imprese pubbliche verticalmente integrate (art. 3)

Le imprese pubbliche verticalmente integrate che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e occupano una posizione dominante non devono operare discriminazioni a favore delle proprie attività. La previsione opera in aggiunta alle condizioni dell’art. 2, par. 2, e fatto salvo l’art. 14 della direttiva 2002/21/CE.

Uso delle frequenze radio (art. 4)

Gli Stati membri non possono concedere diritti esclusivi o speciali di uso delle frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. L’attribuzione delle frequenze deve avvenire secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, senza pregiudicare i criteri specifici applicati ai fornitori di servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiotelevisive per obiettivi di interesse generale conformi al diritto UE.

Servizi di repertoriazione e elenchi abbonati (art. 5)

Devono essere aboliti tutti i diritti esclusivi e/o speciali relativi alla predisposizione e alla prestazione di servizi di directory sul territorio degli Stati membri, inclusi gli elenchi telefonici e i servizi di informazione e ricerca negli elenchi.

Costo netto del servizio universale (art. 6)

Ogni regime nazionale di condivisione del costo netto degli obblighi di servizio universale, ai sensi della direttiva 2002/22/CE, deve essere fondato su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori ed essere coerente con proporzionalità e minimizzazione della distorsione del mercato. Se un’impresa pubblica fornitrice di servizi di comunicazione elettronica è soggetta a obblighi di servizio universale, tale circostanza va considerata nel calcolo dell’eventuale contributo. Gli Stati membri devono comunicare tali regimi alla Commissione.

Satelliti e segmenti spaziali (art. 7)

Gli Stati membri devono abolire ogni divieto o restrizione legale all’offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati di reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite e consentire ai fornitori del segmento spaziale di verificare la conformità della rete alle condizioni pubblicate di accesso alla capacità. Se esistono incompatibilità tra convenzioni internazionali istitutive di organizzazioni internazionali per la gestione di servizi via satellite e le regole di concorrenza del trattato CE, gli Stati membri devono usare tutti i mezzi per eliminarle.

Reti televisive via cavo e separazione giuridica (art. 8)

Gli Stati membri devono evitare che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica gestiscano la propria rete televisiva via cavo nella medesima persona giuridica che gestisce l’altra rete pubblica di comunicazione elettronica, quando ricorrono congiuntamente i requisiti di controllo pubblico o di diritti speciali, posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune e gestione nella stessa area geografica di una rete via cavo basata su diritti speciali o esclusivi. È prevista la possibilità per gli Stati membri di notificare alla Commissione l’esistenza di concorrenza sufficiente nel mercato dell’anello locale; la Commissione, sentiti i terzi interessati, decide se sopprimere l’obbligo di gestione tramite persone giuridiche distinte e riesamina l’articolo entro il 31 dicembre 2004.

Comunicazioni alla Commissione e controllo di conformità (artt. 6, 8 e 9)

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i regimi di ripartizione del costo del servizio universale e, entro il 24 luglio 2003, tutte le informazioni necessarie a confermare l’ottemperanza alla direttiva. È inoltre previsto che gli Stati membri informino la Commissione circa la concorrenza sufficiente nel local loop ai fini della possibile soppressione dell’obbligo di separazione giuridica nel settore cavo.

Abrogazione del precedente quadro e decorrenza (artt. 10-12)

La direttiva 90/388/CEE, come modificata dalle direttive elencate nell’allegato I, parte A, è abrogata con effetto dal 25 luglio 2003, fatti salvi i termini di attuazione e applicazione indicati nell’allegato I, parte B. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono riferiti alla presente direttiva secondo la tabella di corrispondenza dell’allegato II. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; gli Stati membri ne sono destinatari.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronicheconcorrenzatelecomunicazioniservizio universalemedia

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