Direttiva 2002/80
Direttiva 2002/80/CE della Commissione, del 3 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina tecnica sulle emissioni dei veicoli a motore contenuta nella direttiva 70/220/CEE, introducendo regole più dettagliate sulla conformità dei veicoli in circolazione, sui sistemi OBD e sui convertitori catalitici di ricambio. Vengono precisati obblighi informativi per i costruttori, criteri di prova e limiti di superamento delle emissioni, nonché le condizioni per l’omologazione CE dei convertitori catalitici come entità tecniche. La direttiva stabilisce inoltre date di applicazione scaglionate e impone agli Stati membri il recepimento entro il 31 maggio 2003, con applicazione dal 1° giugno 2003.
Adeguamento tecnico della direttiva 70/220/CEE sulle emissioni inquinanti dei veicoli a motore, con nuove regole su conformità in circolazione, OBD e omologazione dei convertitori catalitici di ricambio
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e, per il tramite del sistema di omologazione CE, ai veicoli a motore delle categorie M1 e N1 e ai loro convertitori catalitici di ricambio, con particolare riferimento ai veicoli alimentati a benzina, diesel, GPL e gas naturale, inclusi i veicoli monocarburante e bicarburante. Incide sulle procedure di omologazione CE, sull’immatricolazione, vendita e messa in circolazione dei veicoli conformi/non conformi alle prescrizioni aggiornate, nonché sui convertitori catalitici destinati a essere montati come pezzi di ricambio. Sono previste regole specifiche per i veicoli già omologati in base alle versioni precedenti della direttiva 70/220/CEE e per l’accesso alle informazioni OBD richieste ai fini della manutenzione e della produzione di ricambi; alcune disposizioni si applicano a decorrere da date differenziate tra 1° luglio 2003, 1° gennaio 2006, 1° gennaio 2007 e 1° luglio 2005.
Direttiva 2002/80/CE: adeguamento tecnico della disciplina sulle emissioni dei veicoli a motore
La direttiva interviene sulla direttiva 70/220/CEE per aggiornarla al progresso tecnico in materia di emissioni dei veicoli a motore, con particolare attenzione alla conformità dei veicoli in circolazione, ai sistemi OBD e ai convertitori catalitici di ricambio. Il testo è costruito come un adeguamento tecnico del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE e incide sia sulle procedure di prova sia sugli obblighi informativi dei costruttori.
Finalità e contesto
I considerando chiariscono che l’intervento mira a rendere più efficace la verifica della conformità dei veicoli durante la loro vita utile, a definire le informazioni che il costruttore deve fornire all’autorità di omologazione e a disciplinare compiutamente l’omologazione dei convertitori catalitici di ricambio come entità tecniche separate. Viene inoltre riconosciuta la necessità di aggiornare i carburanti di riferimento in funzione dell’evoluzione della qualità dei carburanti sul mercato e di precisare le regole tecniche sui codici diagnostici e sui sistemi OBD.
Ambito di applicazione
La direttiva opera nel quadro dell’omologazione CE dei veicoli e si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1, ai veicoli alimentati a benzina, diesel, GPL o gas naturale, nonché ai veicoli monocarburante e bicarburante. Le regole riguardano anche i convertitori catalitici di ricambio destinati a tali veicoli, inclusi quelli già immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della direttiva per i quali sono richieste informazioni supplementari. Le disposizioni producono effetti differenziati nel tempo per determinate categorie di veicoli e per specifici obblighi di omologazione e commercializzazione.
Recepimento, decorrenze e applicazione temporale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 31 maggio 2003 e applicarle dal 1° giugno 2003, con obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno. Sul piano sostanziale, molte norme producono effetti dal 1° luglio 2003, data dalla quale gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione o vietare l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli conformi, né rilasciare nuove omologazioni per tipi non conformi. Ulteriori scadenze riguardano il 1° gennaio 2006 e il 1° gennaio 2007 per l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 2, paragrafo 3, a determinate categorie di veicoli, nonché il 1° luglio 2005 per le informazioni supplementari sui convertitori catalitici di ricambio preesistenti.
Nuove definizioni per veicoli a GPL e gas naturale
L’articolo 1 modifica la direttiva 70/220/CEE introducendo definizioni puntuali di veicolo alimentato a GPL o gas naturale, veicolo monocarburante e veicolo bicarburante. Il veicolo monocarburante è concepito per funzionare in permanenza a GPL o gas naturale, ma può essere dotato di un sistema a benzina limitato all’emergenza o all’avviamento, con serbatoio massimo di 15 litri; il veicolo bicarburante può invece funzionare alternativamente a benzina e a GPL o gas naturale.
Conformità dei veicoli in circolazione
L’allegato I viene profondamente riscritto per rafforzare il controllo della conformità dei veicoli in uso. Le autorità di omologazione devono valutare le informazioni raccolte dal costruttore secondo procedure analoghe a quelle della direttiva 70/156/CEE e possono decidere di non intervenire, richiedere ulteriori dati o sottoporre i veicoli a prova secondo un procedimento statistico dettagliato. Il costruttore deve trasmettere un ampio set di informazioni: dati identificativi del costruttore e del rappresentante autorizzato, modelli, VIN, numeri di omologazione, richiami, periodo di raccolta delle informazioni, metodi di selezione del campione, prove eseguite e risultati, inclusa la registrazione delle indicazioni OBD.
La direttiva precisa inoltre i parametri con cui può essere definita una "famiglia in circolazione", basata su caratteristiche progettuali comuni quali processo di combustione, numero di cilindri, configurazione del blocco cilindri, metodo di alimentazione, raffreddamento, aspirazione, carburante, tipo di convertitore catalitico, filtro antiparticolato, EGR e cilindrata.
Soglia di esenzione per piccole serie di vendita
Il costruttore non è tenuto a eseguire la verifica della conformità dei veicoli in circolazione per un dato tipo se dimostra, in modo soddisfacente per l’autorità di omologazione, che le vendite di quel tipo nella Comunità non superano 5000 esemplari l’anno. Si tratta di una clausola di alleggerimento dell’onere di monitoraggio, con margine di valutazione in capo all’autorità nazionale.
Procedura per le fonti di emissioni fuori linea
La procedura statistica delle appendici 3 e 4 dell’allegato I disciplina il campionamento e la gestione dei casi di veicoli che superano i limiti di emissione. Per i veicoli omologati secondo la riga A, un veicolo è considerato fonte di emissioni fuori linea se supera il valore limite di un fattore 1,2; per la riga B, il fattore è 1,5. Se il veicolo rientra nella zona intermedia o nella zona rifiuto, sono previste ulteriori estrazioni, valutazioni sulla causa comune dell’eccesso di emissioni e, nei casi negativi, l’applicazione di un programma di interventi di ripristino presentato dal costruttore.
OBD: obblighi informativi, accesso ai dati e standard tecnici
L’allegato II impone ai costruttori di veicoli di comunicare informazioni complementari necessarie per la fabbricazione di ricambi, dispositivi diagnostici e attrezzature di prova compatibili con il sistema OBD, salvo limiti derivanti da proprietà intellettuale o know-how riservato. Tali informazioni includono, tra l’altro, i cicli di precondizionamento, il ciclo di dimostrazione OBD e l’elenco completo dei componenti monitorati, dei codici OBD, dei formati e dei dati relativi ai servizi diagnostici; sono espressamente richiamati i servizi $05 e $06 e, per i veicoli CAN, i relativi Test ID.
L’allegato XI stabilisce che l’accesso ai dati diagnostici per il controllo delle emissioni deve essere normalizzato e illimitato, con rinvio a standard tecnici ISO/SAE. Sono menzionate le norme ISO 9141-2, SAE J1850, ISO 14230-4 e ISO DIS 15765-4 per la comunicazione, ISO DIS 15031-4 per l’attrezzatura di prova, ISO DIS 15031-5 per i servizi diagnostici, ISO 15031-6 per i codici guasto e ISO DIS 15031-3 per il connettore di diagnosi.
Spia MI, codici di guasto e requisiti di efficacia dell’OBD
La nozione di "malfunzionamento" viene precisata come guasto di un componente o sistema relativo alle emissioni tale da determinare il superamento dei limiti o l’incapacità dell’OBD di soddisfare i requisiti fondamentali. La spia di malfunzionamento (MI) deve attivarsi quando ricorrono le condizioni previste, e il sistema non può richiedere in media più di dieci cicli di guida per l’attivazione; se ne richiede più di due, il costruttore deve giustificarne l’efficacia con dati o valutazioni tecniche. Il sistema OBD deve memorizzare codici di stato e codici di guasto coerenti con la classificazione diagnostica richiamata dalla direttiva.
Veicoli bicarburante: gestione separata per benzina e gas
Per i veicoli a gas bicarburante, le funzioni OBD relative ad attivazione MI, memorizzazione e cancellazione dei codici guasto sono gestite separatamente per il funzionamento a benzina e a gas. Sono previste regole speciali per le anomalie ammissibili in omologazione, per l’indicazione dello stato del sistema e per la trasmissione dei segnali diagnostici, con possibilità di ulteriori opzioni autorizzate dall’autorità di omologazione. Anche i termini di durata delle anomalie ammesse sono estesi rispetto ai veicoli non bicarburante.
Terminologia e durata delle anomalie ammesse
Il regime ordinario consente che un’anomalia permanga fino a due anni dopo l’omologazione del tipo di veicolo, o fino a tre anni se la correzione richiede una modifica sostanziale dell’hardware. Per i veicoli a gas bicarburante, tali limiti diventano tre e quattro anni. È inoltre consentita l’ammissione retroattiva di un’anomalia manifestatasi dopo l’omologazione originaria, con decorrenza di due anni dalla notifica, salvo il caso di correzioni che richiedano un periodo più lungo.
Convertitori catalitici di ricambio: omologazione CE come entità tecniche
L’allegato XIII, sostituito integralmente, disciplina l’omologazione CE dei convertitori catalitici di ricambio quali entità tecniche ai sensi della direttiva 70/156/CEE. Vengono definiti i concetti di convertitore d’origine, convertitore di ricambio, convertitore di ricambio d’origine e tipo di convertitore catalitico, con parametri tecnici essenziali quali struttura del substrato, tipo di azione catalitica, volume, contenuto di materiale catalitico, densità delle celle, forma e protezione termica.
Domanda di omologazione, prove e rilascio
La domanda di omologazione è presentata dal costruttore e deve essere accompagnata dalla scheda informativa. Ai fini delle prove, devono essere presentati uno o più veicoli omologati con convertitore d’origine nuovo, un esemplare del convertitore di ricambio e, per i veicoli con OBD, un esemplare deteriorato artificialmente. Se i requisiti sono rispettati, l’omologazione CE è rilasciata con numero specifico e il convertitore riceve il marchio di omologazione CE, costituito dal simbolo "e", dal codice dello Stato membro e dal numero di omologazione di base.
Prescrizioni tecniche per i convertitori di ricambio
Il convertitore catalitico di ricambio deve essere progettato e installato in modo da mantenere il veicolo conforme alla direttiva, garantire la limitazione efficace delle emissioni per tutta la durata normale del veicolo, essere installato nella posizione originaria e, se necessario, avere protezione termica equivalente. Deve inoltre soddisfare requisiti di durata e resistenza a corrosione e ossidazione.
Le prove di emissione impongono un confronto tra convertitore d’origine e convertitore di ricambio mediante tre prove di tipo I per ciascuna configurazione, dopo un precondizionamento di 12 cicli extraurbani e un condizionamento termico di almeno sei ore. L’accettazione dipende dal rispetto di specifiche condizioni matematiche per ciascun inquinante regolamentato (CO, HC+NOx e particolati) e, in caso di più tipi di veicolo con stesso convertitore d’origine, la prova può essere limitata ad almeno due veicoli.
Compatibilità con OBD e documentazione obbligatoria
Per i convertitori destinati a veicoli dotati di OBD, la compatibilità deve essere dimostrata secondo le procedure dell’allegato XI, appendice 1, della direttiva 98/69/CE. Il sistema OBD non deve segnalare malfunzionamenti né avere codici d’errore memorizzati prima dell’installazione del ricambio; la MI non deve attivarsi durante la prova prevista. Ogni convertitore di ricambio nuovo deve essere corredato di nome o marchio del costruttore, indicazione dei veicoli e dell’anno di fabbricazione per cui è omologato e, se necessario, delle istruzioni di montaggio. Tali informazioni devono risultare dal foglio allegato, dall’imballaggio o dal catalogo distribuito ai punti vendita.
Conformità della produzione e verifiche successive
Le misure di conformità della produzione si fondano sulla direttiva 70/156/CEE. Le verifiche successive possono utilizzare le prove del punto 6.2 e, in tal caso, il valore medio delle emissioni misurate non deve superare del 15% il valore medio del riferimento utilizzato. Questa regola rafforza il controllo post-omologazione e consente verifiche tecniche sulle prestazioni effettive dei ricambi commercializzati.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è rivolta agli Stati membri, che devono attuarne le prescrizioni tramite il proprio ordinamento nazionale nei termini stabiliti.
Disposizioni principali
Aggiornamento della direttiva 70/220/CEE
Modifica la direttiva 70/220/CEE per adeguarla al progresso tecnico, intervenendo su definizioni, procedure di controllo della conformità in circolazione, sistemi OBD, codici diagnostici, carburanti di riferimento e omologazione dei convertitori catalitici di ricambio.
Nuove definizioni per veicoli a GPL/GN
Sostituisce l’articolo 1 della direttiva 70/220/CEE con definizioni di "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", "veicolo monocarburante" e "veicolo bicarburante"; il veicolo monocarburante può avere un sistema a benzina solo per emergenza o avviamento con serbatoio massimo di 15 litri.
Recepimento e applicazione nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 maggio 2003 e applicarle dal 1° giugno 2003. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno.
Decorrenza del divieto di rifiuto per i veicoli conformi
Dal 1° luglio 2003 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale, né vietare immatricolazione, vendita o messa in circolazione, per i veicoli conformi alla direttiva 70/220/CEE come modificata.
Decorrenza del divieto per i nuovi tipi non conformi
Dal 1° luglio 2003 gli Stati membri non rilasciano più omologazioni CE o nazionali per i nuovi tipi di veicolo non conformi; resta salva la possibilità di rilasciare omologazioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 70/156/CEE.
Applicazione delle sanzioni di non conformità ai veicoli immessi sul mercato
Se i veicoli non sono conformi, i certificati di conformità dei veicoli nuovi diventano non validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e gli Stati membri rifiutano immatricolazione, vendita e messa in circolazione dei veicoli nuovi privi di certificato valido, salvo le deroghe dell’articolo 8, paragrafo 2.
Scaglioni temporali per categorie di veicoli
Il regime del paragrafo 3 dell’articolo 2 si applica dal 1° gennaio 2006 ai veicoli di categoria M, esclusi quelli con massa massima superiore a 2500 kg, e ai veicoli N1 classe I; dal 1° gennaio 2007 ai veicoli N1 classi II e III e ai veicoli M con massa massima superiore a 2500 kg.
Convertitori catalitici di ricambio: omologazione e commercializzazione
Dal 1° luglio 2003 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE né vietare vendita o installazione dei nuovi convertitori catalitici di ricambio destinati ai veicoli omologati; dal medesimo giorno non rilasciano omologazioni CE per convertitori nuovi se non conformi alla direttiva aggiornata. Rimane ammessa la vendita e il montaggio di convertitori già omologati come entità tecniche prima dell’entrata in vigore della direttiva.
Informazioni supplementari sui convertitori catalitici preesistenti
Entro il 1° luglio 2005 i costruttori devono predisporre informazioni supplementari da fornire al punto vendita o ai distributori per tutti i convertitori catalitici di ricambio nuovi immessi sul mercato UE prima dell’entrata in vigore della direttiva e non conformi alla direttiva 98/77/CE; le informazioni devono rispettare l’allegato XIII, punto 7.
Conformità dei veicoli in circolazione
Le nuove regole dell’allegato I, punto 7, si applicano da subito a tutti i veicoli omologati secondo la direttiva 70/220/CEE come modificata dalla direttiva 98/69/CE o da successive modifiche. È richiesto al costruttore di fornire alle autorità informazioni dettagliate sui veicoli in circolazione, sulle famiglie di veicoli, sui VIN, sulle omologazioni, sui richiami, sulle prove e sui risultati OBD.
Esenzione dalla verifica per basse vendite
Il costruttore non è tenuto a effettuare la verifica della conformità dei veicoli in circolazione per un tipo di veicolo se dimostra, in modo accettato dall’autorità di omologazione, che le vendite di quel tipo nella Comunità non superano 5000 esemplari all’anno.
Criteri di accettazione o rifiuto della conformità in circolazione
Le autorità di omologazione possono chiudere il controllo senza ulteriori misure, chiedere integrazioni documentali o prove, oppure ordinare prove secondo l’appendice 3 se la conformità è insoddisfacente. È introdotta una procedura statistica dettagliata per i casi di "fonti di emissioni fuori linea" e per le zone intermedie o di rifiuto.
Definizione di fonte di emissioni fuori linea e soglie statistiche
L’appendice 4 dell’allegato I introduce una procedura di campionamento e soglie di superamento: per veicoli omologati sulla riga A il superamento è pari a 1,2 volte il limite applicabile, per la riga B a 1,5 volte. Sono disciplinate la zona intermedia e la zona rifiuto, con ulteriori estrazioni di veicoli e programmi di ripristino in caso di esito negativo.
OBD: obblighi informativi del costruttore
L’allegato II impone al costruttore di comunicare informazioni complementari necessarie alla fabbricazione di ricambi, dispositivi di diagnosi e attrezzature di prova compatibili con OBD, salvo copertura da diritti di proprietà intellettuale o know-how proprietario. Tali dati confluiscono nell’appendice 2 del certificato di omologazione CE.
OBD: standard tecnici e accesso normalizzato
L’allegato XI prevede che l’accesso al sistema diagnostico per il controllo delle emissioni sia normalizzato e illimitato, con richiamo a ISO 9141-2, SAE J1850, ISO 14230-4 e ISO DIS 15765-4. Sono richiamate anche le norme ISO DIS 15031-4, -5, -6 e -3 per comunicazione, servizi diagnostici, codici guasto e connettore di diagnosi.
OBD: funzionamento della spia MI e codici di guasto
Il malfunzionamento è ridefinito come guasto che determina superamento dei limiti o incapacità dell’OBD di soddisfare i requisiti fondamentali. La spia MI deve attivarsi in determinate condizioni, non oltre una media superiore a due cicli di condizionamento, e non sono ammessi sistemi che richiedano in media più di dieci cicli di guida. I codici di guasto devono essere registrati e coerenti con la norma ISO 15031-6.
Veicoli bicarburante a gas: gestione indipendente delle funzioni OBD
Per i veicoli a gas bicarburante, attivazione e disattivazione della MI, memorizzazione e cancellazione dei codici di guasto avvengono indipendentemente per funzionamento a benzina e a gas. Sono previste deroghe e opzioni autorizzabili dall’autorità di omologazione per anomalie ammesse, segnali diagnostici e indirizzi di partenza dei dati.
Durata di anomalie ammesse nei sistemi OBD
Un’anomalia può protrarsi fino a due anni dopo l’omologazione del tipo, o fino a tre anni se occorre una modifica sostanziale dell’hardware; per i veicoli a gas bicarburante i termini diventano rispettivamente tre e quattro anni. È inoltre prevista la possibilità di ammettere con effetto retroattivo un’anomalia manifestatasi dopo l’omologazione originaria.
Convertitori catalitici di ricambio: definizioni e campo di applicazione
L’allegato XIII disciplina l’omologazione CE, come entità tecniche, dei convertitori catalitici destinati a veicoli M1 e N1. Definisce convertitore d’origine, di ricambio e di ricambio d’origine, nonché i criteri del tipo di convertitore catalitico.
Domanda, prove e rilascio dell’omologazione dei catalizzatori di ricambio
La domanda è presentata dal costruttore ai sensi della direttiva 70/156/CEE e deve essere corredata della scheda informativa; per i veicoli da testare e per i campioni di convertitore sono richiesti esemplari specifici, inclusi casi con OBD e convertitori deteriorati artificialmente. Se le prescrizioni sono soddisfatte, l’omologazione CE è rilasciata con numero specifico e il marchio di omologazione CE.
Prescrizioni tecniche per i convertitori catalitici di ricambio
Il convertitore deve essere installato nella posizione originaria, con protezione termica equivalente se presente, e deve garantire durata e limitazione efficace delle emissioni. Le prove di tipo I confrontano le prestazioni del convertitore di ricambio con quelle del convertitore d’origine tramite tre prove per ciascun campione e con limiti di accettazione per CO, HC+NOx e particolati.
Compatibilità OBD dei convertitori catalitici di ricambio
Per i convertitori destinati a veicoli dotati di OBD, la compatibilità deve essere dimostrata secondo le procedure dell’allegato XI, appendice 1, della direttiva 98/69/CE. Il sistema OBD del veicolo non deve indicare malfunzionamenti o codici errore prima dell’installazione del ricambio e la MI non deve attivarsi durante la prova di funzionamento prevista.
Conformità della produzione e controllo successivo
Si applicano le disposizioni della direttiva 70/156/CEE sulla conformità della produzione; i controlli devono anche riguardare le caratteristiche essenziali del tipo di convertitore. È consentito usare le prove del punto 6.2 per verifiche successive, con la regola del 15% come soglia media massima di scostamento rispetto al riferimento.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri ne sono destinatari.
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