Cassazione Penale, Sentenza n. 7253/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per errore materiale ed errore di fatto. Il ricorrente contestava che i giudici di merito e la Corte di Cassazione avessero erroneamente ritenuto la sua responsabilità nella vicenda fallimentare (Savona Calcio 1907 S.p.A.), nonostante non avesse cariche sociali né fosse socio della società fallita; lamentava inoltre che la Corte di appello avesse rifiutato la rinnovazione dell'istruttoria (audizione del curatore fallimentare della General Broking 1996 s.r.l.), prova ritenuta decisiva dalla difesa, e che la valutazione delle dichiarazioni testimoniali (in particolare dell'ufficiale GdF Arrighi) fosse stata viziata e non adeguatamente considerata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che le doglianze esposte attengano a valutazioni di merito, travisamenti delle risultanze processuali e questioni non riconducibili all'istituto dell'errore materiale o dell'errore di fatto rimesso all'art. 625-bis; ha richiamato la giurisprudenza sul fatto che il travisamento del fatto o errori valutativi del giudice di merito non sono rimediabili con il ricorso straordinario. Ha altresì confermato il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale e il diniego può essere censurato solo per vizio di motivazione, assente nel caso. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
errore materiale ed errore di fatto come motivi di ricorso straordinario
La Corte interpreta l'art. 625-bis limitandone la portata: ammissibili solo errore materiale (difformità grafica) ed errori di fatto interni al giudizio di legittimità, non i vizi valutativi o il travisamento delle risultanze attribuibili al giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
condanna al pagamento delle spese del procedimento
Applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese per l'inammissibilità del ricorso
disposizioni sul diritto alla prova (art. 190 e art. 495 cod. proc. pen.)
richiamate nella parte relativa alla rinnovazione istruttoria
Richiamate per chiarire che le parti non hanno un diritto automatico alla rinnovazione istruttoria in appello salvo prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado
art. 606 cod. proc. pen. (lett. d) ed e))
distinzione tra censure per mancata assunzione della prova
La mancata assunzione della prova in appello non è censurabile in Cassazione secondo la lett. d) salvo i limiti della lett. e) (vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego
R.D. 267/1942 e d.lgs. 74/2000
norme penali relative ai reati contestati (indicate nella motivazione di merito)
Richiamate in quanto disposizioni che definiscono i reati per i quali era stato condannato il ricorrente; la sentenza di Cassazione non discute il merito di tali norme, ma l'ammissibilità del ricorso straordinario
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori materiali (difformità tra volontà e espressione grafica) o per specifici errori di fatto che riguardano atti interni al giudizio di legittimità; non è strumento per riesaminare valutazioni di merito.
- Le contestazioni sul travisamento delle risultanze probatorie o sulle valutazioni dei testi vanno proposte nei rimedi ordinari (impugnazioni in grado o, se il caso, istanze di revisione) e non mediante 625-bis.
- Il diniego della rinnovazione istruttoria in appello è una scelta discrezionale eccezionale: può essere censurato in Cassazione solo per vizio di motivazione, non perché la Corte di legittimità non abbia condiviso la valutazione del merito.
- Per ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è necessario dimostrare l'esistenza di prove sopravvenute o riconoscere che la mancata assunzione della prova abbia inciso sul vizio di motivazione della sentenza di appello.
- Chi valuta di presentare un ricorso straordinario dovrebbe evitare censure che siano in realtà questioni di merito, perché ciò può comportare inammissibilità e condanne alle spese e ammende per irritualità; è opportuno documentare in modo chiaro l'esistenza di un vero errore materiale o di un errore di fatto ammissibile.
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