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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7253/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per errore materiale ed errore di fatto. Il ricorrente contestava che i giudici di merito e la Corte di Cassazione avessero erroneamente ritenuto la sua responsabilità nella vicenda fallimentare (Savona Calcio 1907 S.p.A.), nonostante non avesse cariche sociali né fosse socio della società fallita; lamentava inoltre che la Corte di appello avesse rifiutato la rinnovazione dell'istruttoria (audizione del curatore fallimentare della General Broking 1996 s.r.l.), prova ritenuta decisiva dalla difesa, e che la valutazione delle dichiarazioni testimoniali (in particolare dell'ufficiale GdF Arrighi) fosse stata viziata e non adeguatamente considerata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che le doglianze esposte attengano a valutazioni di merito, travisamenti delle risultanze processuali e questioni non riconducibili all'istituto dell'errore materiale o dell'errore di fatto rimesso all'art. 625-bis; ha richiamato la giurisprudenza sul fatto che il travisamento del fatto o errori valutativi del giudice di merito non sono rimediabili con il ricorso straordinario. Ha altresì confermato il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale e il diniego può essere censurato solo per vizio di motivazione, assente nel caso. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    errore materiale ed errore di fatto come motivi di ricorso straordinario

    La Corte interpreta l'art. 625-bis limitandone la portata: ammissibili solo errore materiale (difformità grafica) ed errori di fatto interni al giudizio di legittimità, non i vizi valutativi o il travisamento delle risultanze attribuibili al giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna al pagamento delle spese del procedimento

    Applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese per l'inammissibilità del ricorso

  • disposizioni sul diritto alla prova (art. 190 e art. 495 cod. proc. pen.)

    richiamate nella parte relativa alla rinnovazione istruttoria

    Richiamate per chiarire che le parti non hanno un diritto automatico alla rinnovazione istruttoria in appello salvo prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. d) ed e))

    distinzione tra censure per mancata assunzione della prova

    La mancata assunzione della prova in appello non è censurabile in Cassazione secondo la lett. d) salvo i limiti della lett. e) (vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego

  • R.D. 267/1942 e d.lgs. 74/2000

    norme penali relative ai reati contestati (indicate nella motivazione di merito)

    Richiamate in quanto disposizioni che definiscono i reati per i quali era stato condannato il ricorrente; la sentenza di Cassazione non discute il merito di tali norme, ma l'ammissibilità del ricorso straordinario

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori materiali (difformità tra volontà e espressione grafica) o per specifici errori di fatto che riguardano atti interni al giudizio di legittimità; non è strumento per riesaminare valutazioni di merito.
  • Le contestazioni sul travisamento delle risultanze probatorie o sulle valutazioni dei testi vanno proposte nei rimedi ordinari (impugnazioni in grado o, se il caso, istanze di revisione) e non mediante 625-bis.
  • Il diniego della rinnovazione istruttoria in appello è una scelta discrezionale eccezionale: può essere censurato in Cassazione solo per vizio di motivazione, non perché la Corte di legittimità non abbia condiviso la valutazione del merito.
  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è necessario dimostrare l'esistenza di prove sopravvenute o riconoscere che la mancata assunzione della prova abbia inciso sul vizio di motivazione della sentenza di appello.
  • Chi valuta di presentare un ricorso straordinario dovrebbe evitare censure che siano in realtà questioni di merito, perché ciò può comportare inammissibilità e condanne alle spese e ammende per irritualità; è opportuno documentare in modo chiaro l'esistenza di un vero errore materiale o di un errore di fatto ammissibile.

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