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Sentenza

Sentenza n. 743/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 31.5.2024, n. 643, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Genova che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e al pagamento delle relative somme

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 643 del 31 maggio 2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere in suo favore la carta del docente e ad accreditare complessivamente € 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Nelle more del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento del dovuto. Il ricorrente ha quindi insistito soltanto per la rifusione delle spese processuali, secondo il principio della soccombenza virtuale. Con memoria non notificata è stata inoltre formulata, nell’interesse del difensore, una domanda relativa al pagamento delle competenze legali liquidate dalla sentenza civile con distrazione in suo favore.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa sostanziale del ricorrente risultava integralmente soddisfatta dal pagamento effettuato dall’Amministrazione. Ha dichiarato inammissibile la domanda relativa alle competenze legali spettanti al difensore distrattario: essa era stata introdotta con memoria non notificata e, soprattutto, il giudizio di ottemperanza era stato promosso dal docente, titolare del diritto sostanziale all’attivazione della carta del docente, non anche dal difensore in proprio. Il procuratore distrattario è titolare di un rapporto autonomo quanto al credito antistatario ex art. 93 c.p.c. ed è legittimato esclusivamente a chiedere l’esecuzione del giudicato nella parte concernente le spese processuali liquidate in suo favore. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente, in ragione della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive. Sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente viene integralmente soddisfatta.

  • art. 93 c.p.c.

    Il procuratore distrattario è titolare di un autonomo credito antistatario relativo alle spese processuali liquidate in suo favore ed è legittimato a chiedere personalmente l’esecuzione del giudicato limitatamente a tale credito.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale riconosciuta dal giudicato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Il difensore cui siano state distratte le spese processuali è titolare di un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti del giudizio principale ed è legittimato a promuovere personalmente l’ottemperanza soltanto per ottenere l’esecuzione del giudicato concernente il proprio credito antistatario.
  • Una domanda relativa al credito del difensore distrattario, proposta dal titolare del diritto sostanziale mediante memoria non notificata e non dal difensore in proprio, è inammissibile.
  • Anche quando la domanda principale di ottemperanza diviene improcedibile per soddisfacimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, valutando la sua posizione sostanziale e la natura della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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