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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25286/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un agente assicurativo aveva convenuto in giudizio una banca sostenendo che questa avesse consentito a un mandatario della compagnia assicurativa di accedere a notizie riservate sulla sua situazione economico-finanziaria e sui suoi conti personali. Secondo l'attore, tale divulgazione avrebbe inciso sulla decisione della compagnia di interrompere il rapporto di agenzia e avrebbe inoltre leso la sua reputazione, generando un danno non patrimoniale. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente: riconosciuto il danno non patrimoniale, era stato negato il danno patrimoniale per mancanza di nesso causale tra divulgazione dei dati e recesso. In appello la banca aveva ottenuto la riforma della decisione anche sul danno non patrimoniale, mentre l'appello incidentale dell'agente sul danno patrimoniale era stato rigettato. In cassazione l'agente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulle presunzioni e vizio di motivazione, lamentando che la corte territoriale avesse valorizzato in modo apodittico una testimonianza e non avesse correttamente apprezzato gli indizi da cui inferire che il recesso fosse dipeso dalla conoscenza dei conti personali; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè una missiva con cui la compagnia lo aveva invitato a rinnovare la fideiussione, fatto che a suo dire avrebbe dimostrato la volontà di proseguire il rapporto e quindi la decisività della divulgazione dei dati; con il terzo ha censurato il rigetto del danno non patrimoniale, sostenendo che la lesione della reputazione o della riservatezza sarebbe risarcibile in re ipsa o comunque presuntivamente, senza necessità di specifica prova del pregiudizio conseguente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e perché non evidenziavano un vero vizio di motivazione nei limiti del sindacato di legittimità, né un fatto decisivo e controverso omesso dal giudice di merito. In particolare, ha confermato che mancava la prova del nesso causale tra la divulgazione delle informazioni riservate e il recesso della compagnia, il quale era stato giustificato da altre irregolarità dell'agente, nonché che il documento invocato non era stato dimostrato come decisivo. Ha inoltre rigettato il terzo motivo, affermando che il danno risarcibile non coincide con la mera lesione dell'interesse protetto e che, anche quando siano coinvolti diritti fondamentali come riservatezza, reputazione o immagine, il danno non patrimoniale richiede prova delle conseguenze pregiudizievoli, prova che può essere anche presuntiva ma che nel caso concreto non era stata fornita in modo specifico. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici richiedono indizi idonei a consentire la deduzione del fatto ignoto; non basta la mera prospettazione di circostanze non spiegate nella loro valenza indiziaria.

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni è ammessa, ma gli indizi devono essere specificamente indicati e logicamente idonei a sostenere il fatto da provare.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è configurabile solo quando manchi l'esposizione delle ragioni della decisione; non quando la motivazione, ancorché sintetica, renda percepibile il percorso logico seguito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una richiesta di diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.

  • art. 1616 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sul danno non patrimoniale, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte della previsione sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito delle prove; il sindacato sulla motivazione resta circoscritto ai casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile nei limiti di legge.
  • Il fatto che un documento sia stato prodotto in giudizio non equivale, di per sé, a dimostrare che il suo contenuto sia stato oggetto di effettiva discussione e che il relativo fatto sia controverso ai fini del vizio di omesso esame.
  • Per inferire un nesso causale mediante presunzioni occorre indicare con precisione i fatti noti, la loro gravità, precisione e concordanza, e spiegare perché essi conducono logicamente al fatto ignoto.
  • Il danno risarcibile non coincide con la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto: anche nelle ipotesi di lesione di riservatezza, reputazione o immagine è necessaria la prova delle conseguenze pregiudizievoli, pur potendo essa essere fornita per presunzioni.
  • La figura del danno in re ipsa non è configurabile come regola generale della responsabilità civile, perché il risarcimento presuppone un pregiudizio-conseguenza e non la sola violazione dell'interesse tutelato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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