Cassazione Civile, Ordinanza n. 00993/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista, già difensore d'ufficio, aveva chiesto alla Corte d'appello la liquidazione del compenso per l'attività svolta; a fronte del rigetto dell'istanza aveva proposto opposizione, che è stata accolta con riconoscimento di una somma per compensi e del rimborso del contributo unificato, ma con compensazione delle spese dell'opposizione per la asserita modestia della causa. Con il ricorso per cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza, sostenendo che, essendo stata accolta l'opposizione, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della parte soccombente e che la motivazione addotta per la compensazione era insufficiente; ha inoltre contestato che la mancata costituzione dell'Amministrazione potesse giustificare la compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha affermato che, in caso di accoglimento dell'opposizione, la parte vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese, e che il mero richiamo alla "modestia della causa" non integra di per sé una ragione sufficiente per derogare al principio di soccombenza. Ha inoltre escluso che la scelta dell'Amministrazione di non resistere possa giustificare la compensazione. Accolto il ricorso, la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., liquidando in favore del ricorrente € 350 per la fase di opposizione, oltre accessori e spese generali, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; in caso di accoglimento dell'opposizione la parte vittoriosa non può essere privata delle spese senza una valida deroga prevista dalla legge.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi limitati previsti dalla norma; il mero richiamo alla modestia della causa non è sufficiente, e l'accoglimento ridotto di una domanda unica non integra reciproca soccombenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ricorso invocato per denunciare la violazione di legge in tema di spese processuali.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, l'accoglimento di un'opposizione comporta, di regola, la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa.
- La compensazione delle spese è eccezionale e richiede la sussistenza dei presupposti tassativi previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.; non basta un richiamo generico alla modestia della controversia.
- L'accoglimento solo parziale di una domanda articolata in un unico capo non determina reciproca soccombenza e, di per sé, non legittima la condanna della parte vittoriosa alle spese della controparte.
- La mancata costituzione della parte intimata non costituisce, da sola, ragione idonea a fondare la compensazione delle spese.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito anche sulla liquidazione delle spese.
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