Sentenza del 22/02/2016 n. 940 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborsi - Imposta indebitamente dovuta - Istanza - Proposizione - Termine - Decorrenza - Data del versamento - Eccezioni - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza di rimborso deve essere considerata tardiva se presentata oltre il termine decorrente dalla data del versamento. La successiva pronuncia giurisprudenziale sull’illegittimità del tributo non riapre né sposta il termine per chiedere la restituzione. La decisione conferma quindi il principio secondo cui la decorrenza ordinaria è ancorata al pagamento e non alla conoscenza successiva dell’illegittimità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine per presentare l’istanza di rimborso di un’imposta ritenuta indebitamente versata. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il termine dovesse decorrere dalla successiva pronuncia giurisprudenziale che aveva dichiarato illegittima l’imposizione. La regola applicata è invece che il termine decorre dalla data del versamento, senza che rilevi, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, il successivo riconoscimento giudiziale dell’illegittimità del tributo.
Norme richiamate
Disciplina del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso tributario
Il termine per chiedere il rimborso dell’imposta indebitamente versata decorre, in via ordinaria, dalla data del versamento. La successiva dichiarazione giudiziale di illegittimità del tributo non costituisce, di per sé, un’eccezione alla decorrenza.
Cassazione n. 13676/2014
Il principio richiamato conferma che il termine per l’istanza di rimborso decorre dalla data del pagamento dell’imposta e non dalla successiva pronuncia giurisprudenziale che ne abbia riconosciuto l’illegittimità.
Massime di principio
- Chi ritiene di aver versato un tributo non dovuto deve presentare l’istanza di rimborso entro il termine previsto calcolato dalla data del versamento.
- Una sentenza successiva che dichiari illegittima l’imposizione, di regola, non fa decorrere nuovamente il termine e non sana la tardività dell’istanza.
- La decorrenza diversa dalla data del pagamento può operare solo quando una specifica disposizione normativa preveda espressamente un diverso dies a quo o una particolare eccezione.
- È opportuno verificare tempestivamente la legittimità del tributo e conservare la documentazione dei versamenti, poiché l’inerzia può comportare la perdita del diritto al rimborso.
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