Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5481/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/04/2021 che, nell'ambito di un'istanza ex art. 671 c.p.p., aveva riconosciuto la continuazione tra due reati in materia di stupefacenti ma aveva escluso la continuazione tra il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR n. 309/1990 e il reato associativo di cui all'art. 74, comma 6, DPR n. 309/1990 (associazione per fatti lievi). Il difensore del ricorrente denunciava vizio di motivazione, contraddittorietà e illogicità: i coimputati avevano ottenuto il riconoscimento della continuazione per analoghi fatti, il capo dell'associazione era stato condannato per reati "fine" da cui emergeva continuità; si contestava che il giudice dell'esecuzione non avesse valutato i concreti elementi storici e fattuali necessari per stabilire se vi fosse una unica deliberazione antigiuridica comprensiva del reato ex art. 73, comma 1.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata perché il giudice dell'esecuzione ha motivato l'esclusione della continuazione con argomento astratto (ossia che l'associazione per fatti lievi non potrebbe comprendere delitti non lievi) senza esaminare se, all'atto dell'adesione, l'istante avesse originariamente programmato anche il delitto ex art. 73, comma 1, determinando una unica deliberazione antigiuridica. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che delimita l'associazione di cui al comma 6 dell'art. 74 ma ha osservato che tale principio non decide il profilo della continuazione. Per l'omissione della valutazione concreta la Cassazione ha annullato l'ordinanza e rinviato per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente l'istanza in sede di esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze; base formale dell'istanza del ricorrente.

  • art. 73 DPR n. 309/1990, comma 1

    reato ex art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990

    Fattispecie sostanziale delittuosa (spaccio di rilevante gravità) che il giudice dell'esecuzione aveva escluso dalla continuazione con l'associazione per fatti lievi; la Cassazione richiede di valutare se tale reato sia stato comunque oggetto della stessa deliberazione antigiuridica.

  • art. 73 DPR n. 309/1990, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Comma che definisce i "fatti di lieve entità" in materia di stupefacenti; criterio usato per qualificare la portata dell'associazione di cui al comma 6 dell'art. 74.

  • art. 74 DPR n. 309/1990, comma 6

    art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990

    Prevede l'associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità; la giurisprudenza afferma che questa fattispecie implica una programmazione di reati minori, ma la Corte osserva che questo non esclude a priori la possibile continuazione con reati più gravi se esiste una deliberazione unitaria.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio del trattamento sanzionatorio più favorevole: se vi è una unica deliberazione antigiuridica che comprende più reati, si applica il trattamento più favorevole risultante dalla continuazione; rilevante per la valutazione sulla sussistenza di una unica deliberazione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 183/2013

    sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013

    Richiama l'obbligo di rinnovare il giudizio in diversa composizione della Corte territoriale quando previsto; motivo per cui il rinvio per nuovo esame deve avvenire con diversa composizione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, Rv. 278098)

    In tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6... è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità...

    Giurisprudenza conferma che l'associazione del comma 6 richiede programmazione esclusiva di fatti di lieve entità; la Cassazione richiama tale principio ma precisa che non è sufficiente, nel giudizio di esecuzione, per decidere automaticamente sull'assenza di continuazione con reati non lievi senza valutare i fatti concreti.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra un reato associativo di cui all'art. 74, comma 6, e reati più gravi ex art. 73, comma 1, è necessario valutare i concreti elementi storici: se all'atto dell'adesione l'agente ha condiviso una stessa deliberazione antigiuridica anche rispetto ai reati più gravi, la continuazione può sussistere.
  • L'affermazione astratta che l'associazione per fatti lievi non possa includere reati non lievi non è di per sé sufficiente a escludere la continuazione; il giudice deve esaminare i fatti e la volontà originaria dell'agente.
  • Se il giudice dell'esecuzione non dà conto della valutazione fattuale richiesta (elementi storici, contesto temporale e territoriale, ruolo e condotte), la decisione di esclusione della continuazione può essere annullata in cassazione.
  • Le divergenze di valutazione tra posizioni di coimputati (es. riconoscimento della continuazione per alcuni e non per altri) impongono al giudice dell'esecuzione un esame coerente dei fatti e delle posizioni personali, evitando conclusioni basate solo su qualificazioni astratte.
  • In caso di annullamento per vizio motivazionale, il rinvio deve avvenire alla Corte territoriale in diversa composizione quando richiesto dalle norme costituzionali o dalla giurisprudenza costituzionale.
  • Il principio del trattamento sanzionatorio più favorevole (art. 81 c.p.) gioca un ruolo decisivo: se è dimostrabile una unica deliberazione antigiuridica che comprende più fattispecie, la continuazione può essere riconosciuta per ottenere il regime sanzionatorio più favorevole.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.