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Sentenza

Sentenza n. 5071/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, n. 3106 del 6 ottobre 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni Arera nn. 386/2022/R/gas, 494/2023/R/gas, 303/2024/R/gas, 28/2025/R/gas e 111/2025/R/gas, relative al meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione nella gestione del delta in-out

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Italgas ha impugnato le deliberazioni Arera istitutive e modificative del meccanismo di responsabilizzazione dei distributori del gas nella gestione del delta in-out, deducendo, tra l’altro, violazione della legge n. 481/1995, della legge n. 689/1981, della legge n. 241/1990 e dei principi di certezza del diritto, irretroattività, legalità, legittimo affidamento, ragionevolezza e proporzionalità. Sono stati denunciati difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e incompetenza. L’appellante sosteneva che le delibere fossero immediatamente lesive, poiché avrebbero introdotto nuovi obblighi di contenimento del delta in-out, obblighi operativi di comunicazione e recupero del gas disperso o fraudolentemente prelevato e un meccanismo di penalità applicabile anche a condotte pregresse, senza che fosse necessario attendere un successivo atto applicativo. Contestava inoltre la natura regolamentare degli atti, la retroattività del meccanismo, l’assenza di standard di performance predeterminati e l’imputazione ai distributori di un fenomeno non integralmente dipendente dalla loro condotta. Arera ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e ha chiesto il rigetto dell’appello; in particolare, ha sostenuto che le comunicazioni del responsabile del bilanciamento e le successive penalità fossero estranee al giudizio originario e che il secondo motivo d’appello fosse inammissibile per violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR Lombardia. Ha qualificato le deliberazioni impugnate come atti generali e regolamentari, adottati nell’esercizio del potere regolatorio attribuito ad Arera dall’art. 2, comma 12, lett. e), della legge n. 481/1995. L’interesse al ricorso deve essere personale, attuale e concreto e deve sussistere al momento della proposizione della domanda, permanendo fino alla decisione. Al momento dell’impugnazione nessuna penalità era stata applicata a Italgas e non era stato ancora determinato il livello di performance rilevante per ciascuna cabina; pertanto le delibere non avevano prodotto una lesione effettiva e attuale. La successiva comunicazione di penalità da parte di Snam non poteva rendere ammissibile retroattivamente il ricorso originario, anche perché era stata impugnata in altro giudizio. L’art. 8.6-bis della deliberazione n. 386/2022/R/gas è stato interpretato come previsione di una facoltà, e non di un obbligo, per il distributore di comunicare valori di prelevato ritenuti erronei. Il giudice ha ribadito che le disposizioni regolamentari generali, suscettibili di applicazione ripetuta e lesive solo con l’atto applicativo, devono essere impugnate unitamente a quest’ultimo. Le ulteriori censure di merito sono state assorbite per effetto dell’inammissibilità. In via aggiuntiva, il Collegio ha precisato che la retroazione connessa al settlement del gas risponde alla necessità di ricostruire correttamente partite fisiche ed economiche la cui misurazione non può avvenire contestualmente e che la cosiddetta penalità ha natura tariffaria, non sanzionatoria, poiché mira a riallineare il corrispettivo tariffario alla qualità della prestazione resa dal gestore. Italgas è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 6.000, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 12, lett. e), l. 481/1995

    Costituisce la base normativa del potere regolatorio di Arera esercitato mediante le deliberazioni sul meccanismo di responsabilizzazione nella gestione del delta in-out.

  • art. 100 c.p.c.

    Rileva, tramite il rinvio esterno dell’art. 39, comma 1, c.p.a., quale fondamento della condizione dell’azione rappresentata dall’interesse ad agire.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo il principio dell’art. 100 c.p.c. sull’interesse ad agire.

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    È stato invocato dall’Arera per eccepire l’inammissibilità di un motivo d’appello, ma la sentenza definisce la controversia sulla base della carenza di interesse al ricorso.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    È richiamato per la condanna dell’appellante alle spese del grado secondo il principio della soccombenza.

Massime di principio

  • Le disposizioni regolamentari generali e astratte, suscettibili di applicazione ripetuta e produttive di effetti lesivi soltanto mediante un successivo atto applicativo, non sono autonomamente impugnabili per difetto di interesse attuale e concreto; devono essere contestate insieme all’atto che ne rende concreta l’applicazione.
  • L’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto: deve esistere al momento della proposizione del ricorso, permanere fino alla decisione e consistere in un’utilità giuridicamente apprezzabile che il ricorrente non possa conseguire senza l’intervento del giudice.
  • La sopravvenuta adozione di un atto applicativo, o la comunicazione di una penalità, non rende retroattivamente ammissibile un ricorso originariamente proposto contro una disciplina generale in assenza di lesione attuale; gli effetti di tali atti devono essere fatti valere nel giudizio rivolto contro l’atto applicativo, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Nel meccanismo di settlement del gas, la retroazione dei criteri di quantificazione può costituire una modalità fisiologica di ricostruzione delle partite fisiche ed economiche, quando la misurazione dei consumi e dei flussi non sia contestuale all’erogazione.
  • La penalità prevista dalla regolazione del delta in-out, se diretta a riallineare il corrispettivo tariffario alla qualità della prestazione resa dal gestore e non a reprimere un illecito, ha natura tariffaria e non sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Reti e impianti energeticiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAutorità indipendenti e regolazioneEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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