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Sentenza

Sentenza n. 985/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di avvio e definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a un impianto agrivoltaico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato al MASE, il 29 dicembre 2022, un’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 39,827 MW, qualificato come progetto strategico ai fini del PNRR e ricompreso tra quelli rilevanti per il PNIEC. Dopo la pubblicazione degli elaborati progettuali, una prima consultazione pubblica, contributi istruttori, una richiesta di integrazioni del Ministero della cultura e il deposito delle integrazioni da parte della società, è stata avviata una seconda consultazione pubblica, conclusa il 29 giugno 2024. Nonostante l’istanza-diffida del 9 giugno 2025, il procedimento risultava ancora fermo presso la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, senza adozione dello schema di provvedimento di VIA. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 97 Cost. e dei principi di buon andamento, efficienza, tutela dell’affidamento, certezza del diritto, giusto procedimento e massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 25, commi 2-bis e 7, del d.lgs. n. 152/2006. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna della Commissione tecnica a predisporre lo schema di VIA e del MASE ad adottare il provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l’illegittimità del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto che i termini previsti per il procedimento di VIA siano perentori e che né eventuali criteri di priorità nella trattazione dei progetti né il numero elevato delle istanze né disfunzioni organizzative interne possano giustificare il mancato rispetto dei termini procedimentali. Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto esprimersi entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione; tali termini risultavano ampiamente decorsi senza l’adozione della determinazione istruttoria. Il TAR ha precisato che il concerto del Ministero della cultura riguarda una fase successiva rispetto alla stasi censurata, che consisteva anzitutto nella mancata espressione della Commissione tecnica. Ha ordinato alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di esprimersi e predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di provvedimento di VIA entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con prosecuzione del procedimento secondo l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Il MASE è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto; la sua violazione integra silenzio-inadempimento.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione dell’istanza e della documentazione necessaria per l’avvio del procedimento di VIA.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la fase di consultazione pubblica, la cui conclusione costituisce il dies a quo del termine per l’espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Prevede che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC si esprima entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione; nei successivi 30 giorni il Ministero adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministero della cultura entro 20 giorni.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Stabilisce la perentorietà dei termini del procedimento di VIA.

  • art. 3-bis d.lgs. 152/2006

    le norme in materia ambientale “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali”

    Rafforza la stabilità della disciplina ambientale e impedisce che la scansione temporale del procedimento sia superata implicitamente.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Attribuisce alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC la competenza per la fase istruttoria dei procedimenti di VIA relativi ai progetti strategici PNRR e PNIEC.

  • art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006

    La disciplina sull’ordine di trattazione dei progetti prioritari non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale relativi ai progetti PNRR e a quelli finanziati dal fondo complementare.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione

    Il principio è stato applicato, in via analogica, per escludere che ritardi e disfunzioni organizzative interne possano giustificare la mancata conclusione tempestiva del procedimento.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di VIA disciplinati dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, i termini previsti per le diverse fasi procedimentali hanno natura perentoria e il loro inutile decorso integra un’inerzia illegittima dell’amministrazione.
  • Per i progetti sottoposti alla competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la Commissione deve esprimersi entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione progettuale; il successivo termine per l’adozione del provvedimento di VIA decorre dalla determinazione della Commissione.
  • L’esistenza di criteri amministrativi di priorità, l’elevato numero di procedimenti pendenti e le disfunzioni organizzative interne non possono derogare ai termini perentori stabiliti dalla disciplina della VIA né giustificare il silenzio-inadempimento.
  • Quando la stasi riguarda la mancata espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il successivo concerto del Ministero della cultura non impedisce l’accertamento dell’inerzia, poiché tale concerto interviene in una fase successiva rispetto alla determinazione istruttoria omessa.
  • In caso di silenzio-inadempimento nel procedimento di VIA, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine prefissato, senza predeterminare il contenuto del provvedimento finale o dello schema istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàPrincipi di precauzione e prevenzione

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