Sentenza n. 3040/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - della determina dirigenziale del Comune di Afragola 2360/25 del 15/12/25, conosciuta in data 16/12/25, recante l’esclusione della ricorrente dalla selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 10 “Istruttori direttivi tecnici PNRR”; - della nota del Comune di Afragola 1649/2025 - U del 10/12/25 avente ad oggetto: “Procedimento finalizzato all’esclusione dalla selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 10 “Istruttori direttivi tecnici PNRR” - Riscontro osservazioni”; nonché in via presupposta: - del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pie-no e determinato di n. 10 (dieci) posti di “istruttore direttivo tecnico” - categoria d - del c.c.n.l. del comparto funzioni locali a valere su specifiche risorse afferenti il PNRR” del Comune di Afragola ove interpretato nel senso prospettato dall’Amministrazione quanto al possesso del titolo di abilitazione profes-sionale richiesto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti all’atto della loro conoscenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla selezione per l’assunzione a tempo determinato di istruttori direttivi tecnici PNRR e conseguente caducazione ex tunc del contratto di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata vincitrice della selezione e già assunta con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, ha impugnato la determina comunale che, a seguito di un procedimento di riesame, ne ha disposto l’esclusione per la ritenuta mancanza dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto, prevista dal bando. L’interessata deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’abilitazione posseduta come pianificatore fosse equipollente a quella di architetto e quindi idonea a soddisfare il requisito previsto dalla lex specialis. Nel corso del giudizio il TAR ha prospettato il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; la ricorrente ha aderito a tale prospettazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il rapporto controverso riguarda infatti un pubblico impiego privatizzato e l’impugnazione concerne una determinazione adottata dopo l’approvazione della graduatoria finale e dopo la stipulazione del contratto di lavoro. Secondo il Collegio, l’approvazione della graduatoria segna il termine della fase provvedimentale e concorsuale; da quel momento subentra la fase esecutiva del rapporto, nella quale l’amministrazione agisce come datore di lavoro privato e le relative condotte devono essere valutate secondo i principi civilistici. La controversia sulla validità o sulla caducazione del contratto e sulla posizione della dipendente appartiene pertanto alla giurisdizione ordinaria. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario competente ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza, previo avviso alle parti della possibilità di decisione secondo il rito previsto dalla disposizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha previamente segnalato alle parti la possibile questione relativa al difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, l’approvazione della graduatoria finale segna il termine della fase provvedimentale e concorsuale; le controversie successive, attinenti all’assunzione, alla validità del contratto o allo svolgimento del rapporto di lavoro, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo le controversie riferibili alla fase antecedente della procedura selettiva.
- Quando l’amministrazione, dopo l’approvazione della graduatoria e la stipulazione del contratto, dispone l’esclusione del vincitore e la caducazione del rapporto per ritenuta carenza di un requisito, la controversia concerne l’esercizio dei poteri privatistici del datore di lavoro e non l’esercizio di un potere autoritativo, sicché spetta al giudice ordinario.
- La declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario non impedisce la prosecuzione del giudizio mediante riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
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