Cassazione Civile, Ordinanza n. 27841/2025 del 19/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso delle ritenute d'acconto IRPEF operate da un sostituto d'imposta, relative a somme sui cui rendimenti era stata applicata ritenuta che il contribuente assumeva non dovuta oltre il limite del 12,5%. Dopo il rigetto in appello, egli proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi. Successivamente, a seguito della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. fondata sulla manifesta infondatezza del ricorso, non aveva presentato istanza di decisione nel termine, con conseguente decreto di estinzione e condanna alle spese. Con l'istanza ex art. 391 c.p.c. chiedeva la fissazione dell'udienza per ottenere la riforma del decreto limitatamente alla regolazione delle spese, sostenendo che queste dovessero essere compensate, anche in considerazione del fatto che l'Agenzia aveva richiesto l'accoglimento del quinto motivo e che vi era stato un parziale riconoscimento/rimborso delle somme.
La decisione
La Corte ha ritenuto regolare il decreto di estinzione emesso a seguito della mancata istanza di decisione sulla proposta di definizione accelerata, escludendo che in tale sede potesse essere riesaminato il merito del ricorso. Ha però accolto la richiesta limitatamente alle spese, osservando che l'art. 391 c.p.c. consente, in caso di estinzione, anche la compensazione. Poiché nel caso concreto l'Agenzia aveva in parte aderito alla pretesa del ricorrente e si era comunque verificato un parziale rimborso, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese, confermando per il resto il decreto di estinzione.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione accelerata, se comunicata e non seguita da istanza di decisione nel termine di quaranta giorni, determina l'estinzione del giudizio, equiparandosi la mancata richiesta a rinuncia al ricorso.
art. 391 c.p.c.
L'istanza di fissazione dell'udienza dopo il decreto di estinzione consente alla Corte di verificare la correttezza dell'estinzione e di regolare le spese; la norma lascia al giudice di legittimità il potere di condannare o compensare le spese in caso di estinzione.
d.lgs. n. 149/2022
Ha introdotto nel rito di cassazione il meccanismo della proposta di definizione accelerata con effetto estintivo in mancanza di istanza di decisione nel termine previsto.
Cass. n. 15817/2009
Richiamata per affermare che l'istanza ex art. 391 c.p.c. non è un rimedio impugnatorio in senso proprio, ma una richiesta di passaggio a una fase successiva per l'esame completo della controversia, nei limiti consentiti dalla regolarità del decreto di estinzione.
Cass. Sez. U. n. 19980/2014
Richiamata per affermare che nella fase successiva al decreto di estinzione può trovare spazio la verifica della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese.
Cass. n. 26444/2024
Richiamata a conferma che la soccombenza virtuale può rilevare nella determinazione delle spese in caso di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata presentazione dell'istanza di decisione nel termine previsto dopo la proposta di definizione accelerata determina l'estinzione del ricorso per effetto equiparabile alla rinuncia.
- L'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391 c.p.c. non riapre automaticamente il merito della controversia: la Corte può anzitutto verificare la regolarità del decreto di estinzione e, se questo è legittimo, non può procedere all'esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio, il regolamento delle spese può essere effettuato anche in base alla soccombenza virtuale e il giudice conserva il potere discrezionale di compensarle, ove ne ricorrano i presupposti.
- La statuizione sulle spese nel decreto di estinzione non dipende necessariamente dall'esito di merito del ricorso, ma dal complessivo comportamento processuale delle parti e dalla natura della fattispecie estintiva.
- Quando la controparte abbia in parte aderito alla pretesa del ricorrente o vi sia stato un parziale soddisfacimento della domanda, la compensazione integrale delle spese può essere giustificata anche in presenza di estinzione per rinuncia.
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