Sentenza n. 2653/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento del 27.1.2025, notificato in data 3.6.2025, con cui la Prefettura di Caserta ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato P-CE/L/Q/2023/100808 emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al cittadino straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo la violazione dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998, della circolare n. 3836 del 2007, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione delle garanzie partecipative. Ha rappresentato di essere entrato regolarmente in Italia sulla base del nulla osta e del visto, di non essere riuscito a contattare il datore di lavoro originario, di avere chiesto alla Prefettura la fissazione dell'appuntamento per la procedura di soggiorno e di avere successivamente intimato al datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno. Ha inoltre evidenziato di avere trovato, mentre il nulla osta era ancora efficace, un nuovo impiego stabile presso altro datore di lavoro. La revoca, adottata il 27 gennaio 2025, è stata conosciuta soltanto in occasione della convocazione del 3 giugno 2025. Il ricorrente ha lamentato, in particolare, che il preavviso di revoca e il provvedimento finale non fossero stati comunicati alla PEC del difensore incaricato di seguire la procedura, nonostante tale difensore avesse già interloquito con l'amministrazione e ricevuto la convocazione per l'accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. In primo luogo ha ritenuto fondate le censure relative alla partecipazione procedimentale, poiché l'amministrazione non ha provato che il preavviso di revoca fosse stato comunicato alla PEC del difensore del ricorrente, specificamente incaricato di seguire la procedura di ingresso e già in contatto con l'ufficio. La rilevanza del recapito era ulteriormente confermata dal fatto che la Prefettura vi aveva inviato la convocazione per l'accesso agli atti. Il TAR ha inoltre ravvisato difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor lavoratoris. In presenza della buona fede del lavoratore straniero, dell'ingresso effettuato sulla base di un nulla osta ancora efficace, del lungo tempo trascorso dall'ingresso e dell'assunzione sopravvenuta presso altro datore di lavoro, non possono essere automaticamente imputate al lavoratore le omissioni o l'irreperibilità del datore originario. L'amministrazione avrebbe dovuto valorizzare anche il positivo inserimento lavorativo, economico e sociale dello straniero. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale parametro della disciplina del nulla osta al lavoro subordinato e della sua revoca; il giudice ne applica la disciplina alla luce delle garanzie partecipative e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
circolare n. 3836 del 2007
È richiamata dal ricorrente quale atto regolativo della procedura relativa al nulla osta, senza che il testo riporti uno specifico contenuto interpretativo ulteriore.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta al lavoro subordinato deve essere preceduta da una comunicazione partecipativa effettiva; quando il lavoratore abbia incaricato un difensore di seguire la procedura e l'amministrazione abbia già utilizzato la relativa PEC per comunicazioni inerenti alla pratica, l'amministrazione deve provare l'avvenuta comunicazione del preavviso a tale recapito.
- Nel procedimento di revoca del nulla osta non è sufficiente imputare al lavoratore straniero le omissioni o l'irreperibilità del datore di lavoro originario: l'amministrazione deve verificare la buona fede del lavoratore e la sua concreta condotta nella procedura.
- Quando il cittadino straniero sia entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta efficace, abbia trovato un'occupazione presso altro datore di lavoro e abbia dimostrato un positivo inserimento lavorativo e sociale, la revoca del nulla osta deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza e considerare il favor lavoratoris.
- La revoca del nulla osta è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione se non considera il lungo tempo trascorso dall'ingresso, la buona fede del lavoratore, l'assunzione sopravvenuta e l'eventuale impossibilità di addebitargli le condotte del datore di lavoro originario.
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