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Sentenza

Sentenza n. 2016/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza «della sentenza di accoglimento n. 523/2024 pubblicata il 28.11.2024 resa dal dott. Francesco Manfredi, quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Lodi, all'esito del giudizio R.G. n. 678/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Lodi in data 19.06.2025»;

Giustizia amministrativa202502980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva ordinato l'accredito di complessivi euro 500,00 sulla carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario divenuta irrevocabile, notificata al Ministero quale titolo esecutivo, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'accredito sulla carta del docente dell'importo di euro 500,00 per gli anni scolastici indicati. Ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, che non aveva eseguito l'accredito. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha documentato soltanto il pagamento delle spese legali, estraneo all'oggetto dell'ottemperanza, senza dimostrare l'esecuzione dell'obbligo di accredito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, affermando che il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità. Il giudice ha distinto il titolo esecutivo dalla spedizione in forma esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche dell'art. 475 c.p.c. introdotte dalla legge Cartabia. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero e ha ordinato l'esecuzione integrale del giudicato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia successiva ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con incarico da esercitare su istanza del creditore e da concludere nei successivi sessanta giorni; nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte, poiché, avuto riguardo alla natura e all'entità del debito, avrebbe prodotto una locupletazione e sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta; la domanda di astreinte è stata respinta perché manifestamente iniqua nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; la valutazione deve essere concreta e tener conto della natura e misura dell'obbligazione e del rischio di locupletazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore prima della proposizione dell'azione esecutiva o del ricorso per l'ottemperanza.

  • art. 474 c.p.c.

    diritto certo, liquido ed esigibile

    È richiamato per definire il titolo esecutivo come l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di realizzazione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La spedizione in forma esecutiva non è più necessaria dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia; ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 rileva la notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Ai fini del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, rileva la notificazione presso la sede dell'amministrazione debitrice del titolo esecutivo, inteso come sentenza idonea ad attribuire un diritto certo, liquido ed esigibile e munita dell'attestazione di conformità; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più richiesta dopo le modifiche della legge Cartabia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri di avere eseguito il comando contenuto in una sentenza passata in giudicato, il giudice deve dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per l'adempimento, potendo contestualmente nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua in rapporto alla natura e all'entità dell'obbligazione, anche per il rischio che la misura si traduca in una locupletazione o in una sanzione eccessivamente afflittiva per il debitore pubblico.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l'attività affidatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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