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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19538/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito del controllo della dichiarazione annuale di una contribuente titolare della ditta "Grafite", l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato l'imponibile per l'anno d'imposta 2006, disconoscendo costi per euro 59.300,00 ritenuti indeducibili per difetto di inerenza, perché riferiti a prestazioni di logistica genericamente descritte nelle fatture esibite. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, in appello della contribuente, aveva annullato integralmente l'avviso, ritenendo che l'incongruità e l'antieconomicità prospettate nell'atto impositivo fossero irrilevanti, e che l'Ufficio non avesse allegato elementi idonei a dimostrare l'inutilità o l'incongruità dei costi rispetto all'attività esercitata. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, l'omesso esame di fatti addotti dall'Ufficio per dimostrare l'inattendibilità della documentazione a supporto della deduzione dei servizi fatturati, denunciando un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, mentre non sono più deducibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Nel caso concreto, la doglianza dell'Ufficio non riguardava l'omesso esame di un fatto storico, ma mirava in sostanza a contestare la valutazione delle prove e il ragionamento decisorio del giudice di merito, con richiesta di nuova ponderazione del materiale istruttorio, attività preclusa in cassazione. Ne è derivata la condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non consente di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione né di ottenere una rivalutazione delle prove.

  • art. 111 Cost., comma 6

    La motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione solo nei limiti del 'minimo costituzionale'.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Solo la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente integra un vizio che si converte in nullità della sentenza.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b)

    La riforma ha ristretto l'ambito del vizio di motivazione deducibile in cassazione.

  • legge 7 agosto 2012, n. 134

    Norma di conversione della riforma che ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo se il giudice di merito abbia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che sia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia.
  • Non è consentito in sede di legittimità censurare la sentenza per insufficienza, contraddittorietà o mera non condivisibilità della motivazione, né sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il mancato esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In tema di deducibilità dei costi, l'inerenza va ricostruita in senso qualitativo e non può essere esclusa soltanto sulla base di parametri di antieconomicità o incongruità quantitativa, se non accompagnati da elementi concreti idonei a dimostrare l'estraneità dei costi all'attività d'impresa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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