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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-628/20

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 19 maggio 2021. — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Spagna – Misure di ricapitalizzazione a sostegno delle imprese sistemiche e strategiche per l’economia spagnola in risposta alla pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Misura riguardante l’insieme dell’economia di uno Stato membro – Principio di non discriminazione – Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento – Proporzionalità – Criterio secondo cui i beneficiari dell’aiuto devono essere stabiliti in Spagna – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Nozione di “regime di aiuti” – Obbligo di motivazione. — Causa T-628/20

Giurisprudenza europea62020TJ0628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Ryanair contro la decisione con cui la Commissione ha approvato il fondo spagnolo di ricapitalizzazione per imprese strategiche colpite dalla pandemia. La Corte ritiene legittimo il criterio di stabilimento in Spagna, coerente con l’obiettivo di rimediare al grave turbamento dell’economia spagnola, e esclude la necessità di un bilanciamento ulteriore tra effetti positivi e negativi dell’aiuto. Conferma inoltre che la misura costituisce un regime di aiuti e che la decisione è adeguatamente motivata.

Aiuto di Stato spagnolo per la ricapitalizzazione di imprese strategiche colpite dal COVID-19: compatibilità con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e legittimità del requisito di stabilimento in Spagna

La questione giuridica

Se la decisione della Commissione che non solleva obiezioni al fondo spagnolo di ricapitalizzazione per imprese sistemiche/strategiche sia illegittima perché: (i) discriminatoria e lesiva della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, in quanto riservata a imprese stabilite in Spagna; (ii) adottata senza un bilanciamento tra effetti positivi e negativi dell’aiuto; (iii) viziata da errore nella qualificazione della misura come "regime di aiuti"; (iv) adottata senza avviare il procedimento formale; (v) insufficientemente motivata.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che uno Stato membro, nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del quadro temporaneo COVID-19, può limitare una misura di ricapitalizzazione alle imprese non finanziarie stabilite sul proprio territorio e realmente radicate nella propria economia, se tale limitazione è funzionale e proporzionata all’obiettivo di porre rimedio a un grave turbamento dell’economia nazionale. In tale ipotesi la Commissione non deve effettuare un bilanciamento autonomo tra effetti positivi e negativi dell’aiuto; inoltre, una misura disciplinata da atti di portata generale che fissano in modo completo criteri, importo, durata, organi e procedura può essere qualificata come "regime di aiuti" ai sensi del regolamento 2015/1589. La decisione di non obiezione è quindi legittima e sufficientemente motivata.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 58 TFUE
  • Articolo 100, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 296, paragrafo 2, TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19

Aiuti di Stato spagnoli per la ricapitalizzazione di imprese strategiche colpite dal COVID-19

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Ryanair DAC contro la decisione della Commissione che, applicando l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e il quadro temporaneo COVID-19, ha ritenuto compatibile con il mercato interno un fondo spagnolo di ricapitalizzazione destinato a imprese non finanziarie sistemiche o strategiche per l’economia spagnola. Il Tribunale esamina in via prioritaria il merito, tenuto conto del procedimento accelerato.

Fatti e procedimento principale

Il Regno di Spagna ha notificato alla Commissione un regime di aiuti per istituire il Fondo di sostegno alla solvibilità delle imprese strategiche, finanziato con 10 miliardi di euro. Il fondo può intervenire mediante strumenti di capitale o ibridi a favore di imprese stabilite in Spagna, con principali centri di attività nel territorio spagnolo, non già in difficoltà al 31 dicembre 2019 e in possesso di ulteriori requisiti cumulativi, tra cui l’importanza sistemica o strategica e la dimostrazione della sostenibilità a medio-lungo termine. La Commissione ha adottato la decisione C(2020) 5414 final del 31 luglio 2020, qualificando la misura come aiuto di Stato compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del quadro temporaneo, senza avviare il procedimento formale.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduce cinque motivi principali:

  • violazione dei principi di non discriminazione, libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento;
  • mancato bilanciamento tra effetti positivi dell’aiuto ed effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi;
  • erronea qualificazione della misura come regime di aiuti;
  • violazione dei diritti procedurali per mancato avvio dell’indagine formale;
  • violazione dell’obbligo di motivazione.

Normativa e quadro di riferimento

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, come base della compatibilità;
  • l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, per la fase di esame preliminare;
  • l’articolo 18 TFUE, invocato dalla ricorrente sul divieto di discriminazione;
  • gli articoli 56, 58 e 100, paragrafo 2, TFUE, in tema di servizi e trasporti;
  • l’articolo 263 TFUE e l’articolo 277 TFUE;
  • l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE;
  • il regolamento (UE) 2015/1589, in particolare l’articolo 1, lettera d), sulla nozione di regime di aiuti;
  • il regolamento (CE) n. 1008/2008, nel contesto del trasporto aereo;
  • il quadro temporaneo della Commissione del 19 marzo 2020 e successive modifiche.

Ragionamento sulla non discriminazione e sulle libertà fondamentali

Il Tribunale osserva che il criterio di ammissibilità che riserva il beneficio alle imprese stabilite in Spagna e con principali centri di attività in Spagna crea certamente una differenza di trattamento rispetto alle imprese stabilite in altri Stati membri. Tuttavia, tale differenza è giustificata dall’obiettivo legittimo di porre rimedio a un grave turbamento dell’economia spagnola ex articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Secondo il Tribunale, il requisito di un radicamento stabile e durevole nell’economia spagnola è adeguato e necessario, perché lo Stato deve poter controllare continuativamente l’uso delle risorse, le condizioni di governance, i limiti antielusivi e l’uscita ordinata dal capitale delle imprese beneficiarie. Tale legame è meno probabile, in linea di principio, per i semplici prestatori di servizi o per imprese stabilite in Spagna ma con centro principale di attività altrove. Il Tribunale esclude anche che il regime ostacoli la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei servizi: la ricorrente non dimostra effetti restrittivi ulteriori rispetto a quelli insiti nel divieto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e la decisione impugnata chiarisce che non vi è obbligo di trasferire attività in Spagna. In materia di trasporti aerei, inoltre, la libera prestazione dei servizi è disciplinata dal regime speciale del TFUE e dal regolamento n. 1008/2008.

Ragionamento sul bilanciamento degli effetti dell’aiuto

Il Tribunale afferma in modo netto che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE non impone alla Commissione un bilanciamento tra effetti benefici dell’aiuto ed effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, a differenza di quanto accade per l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Se sono soddisfatte le condizioni della lettera b) — grave turbamento dell’economia, necessità, adeguatezza e proporzionalità dell’aiuto — si presume che la misura sia nell’interesse dell’Unione. Il quadro temporaneo non introduce un diverso obbligo di bilanciamento.

Qualificazione della misura come regime di aiuti

Il Tribunale conferma la qualificazione della misura come regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589. Il RDL 25/2020 e l’ACM costituiscono atti di portata generale che disciplinano in modo completo la forma dell’aiuto, l’importo complessivo, il periodo di applicazione, i criteri cumulativi di ammissibilità, gli organi competenti e la procedura. Le autorità spagnole non dispongono di un margine discrezionale tale da alterare gli elementi essenziali della misura: possono solo applicare criteri predeterminati, svolgendo valutazioni tecniche nell’ambito di una competenza vincolata. Il semplice fatto che sia prevista una procedura di domanda e selezione non implica la necessità di ulteriori misure di attuazione.

Diritti procedurali e motivazione

Il quarto motivo, relativo alla mancata apertura del procedimento formale, è respinto perché privo di autonoma rilevanza dopo l’esame nel merito dei primi tre motivi e perché non sono stati indicati elementi specifici idonei a far sorgere seri dubbi sulla compatibilità. Quanto alla motivazione, il Tribunale ritiene sufficiente la decisione impugnata, tenuto conto della natura di decisione adottata in esame preliminare, dell’urgenza connessa alla pandemia e del fatto che la Commissione ha esposto i motivi per cui non sussistevano gravi difficoltà nella valutazione della compatibilità. Non era necessario motivare specificamente l’esclusione di tutte le categorie di operatori non beneficiari.

Decisione finale

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Ryanair alle spese, con compensazione autonoma delle spese di Spagna e Francia, intervenienti.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoemergenza covid-19libera prestazione dei servizilibertà di stabilimentomotivazione degli atti ue

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