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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-643/20

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 19 maggio 2021. — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Paesi Bassi – Garanzia di Stato sui prestiti e prestito subordinato dello Stato a favore della KLM nel contesto della pandemia di COVID‑19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Aiuto concesso in precedenza a un’altra società del medesimo gruppo di imprese – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione. — Causa T-643/20

Giurisprudenza europea62020TJ0643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il ricorso di Ryanair contro la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato l’aiuto dei Paesi Bassi a favore di KLM nel contesto della pandemia di COVID-19. Pur non esaminando gli altri motivi, il Tribunale ha ritenuto insufficiente la motivazione della Commissione sulla separazione tra l’aiuto a KLM e quello già concesso ad Air France, entrambe nel gruppo Air France-KLM. La decisione è stata quindi annullata, ma i suoi effetti sono stati temporaneamente mantenuti per salvaguardare la certezza del diritto e consentire alla Commissione di adottare una nuova decisione.

Aiuti di Stato COVID-19 ai Paesi Bassi a favore di KLM: annullamento per insufficiente motivazione della decisione della Commissione sulla compatibilità dell’aiuto e sulla separazione rispetto all’aiuto già concesso ad Air France nel medesimo gruppo

La questione giuridica

Se la Commissione avesse sufficientemente motivato, ai sensi dell’articolo 296 TFUE, la decisione che dichiarava compatibile con il mercato interno l’aiuto concesso dai Paesi Bassi a KLM, in particolare spiegando perché l’aiuto precedentemente concesso alla controllata Air France del medesimo gruppo non potesse avvantaggiare anche KLM tramite la holding Air France-KLM; se, in mancanza di tale motivazione, la decisione dovesse essere annullata e se dovessero essere mantenuti temporaneamente i suoi effetti.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione perché non era adeguatamente motivata quanto alla delimitazione del beneficiario dell’aiuto e al rapporto con il precedente aiuto concesso ad Air France all’interno del gruppo Air France-KLM: in una situazione in cui la holding partecipava alla conclusione e gestione di entrambe le operazioni e vi erano elementi idonei a far temere un possibile finanziamento incrociato, la Commissione doveva esporre in modo chiaro e inequivocabile perché l’aiuto destinato ad Air France non potesse giovare anche a KLM. Accertata l’insufficienza di motivazione, il Tribunale ha annullato la decisione ma ne ha sospeso gli effetti per un periodo limitato, fino alla nuova decisione della Commissione, per esigenze imperative di certezza del diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 264, secondo comma, TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19
  • Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Aiuti di Stato COVID-19 a favore di KLM e motivazione della decisione della Commissione

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Ryanair DAC contro la decisione della Commissione del 13 luglio 2020 che aveva dichiarato compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato dei Paesi Bassi a favore di KLM, consistente in una garanzia statale e in un prestito di Stato, nel contesto della pandemia di COVID-19. La causa si inserisce nel quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e coinvolge il tema del coordinamento tra misure concesse a società appartenenti allo stesso gruppo Air France-KLM.

Fatti e procedimento

Il Regno dei Paesi Bassi notificò alla Commissione un aiuto del valore complessivo di EUR 3,4 miliardi destinato a fornire liquidità temporanea a KLM. Pochi mesi prima, la Commissione aveva già approvato un aiuto francese a favore di Air France, anch’essa controllata della holding Air France-KLM. Ryanair impugnò la decisione relativa a KLM deducendo cinque motivi, tra cui la mancata apertura del procedimento d’indagine formale e la violazione dell’obbligo di motivazione.

Ricevibilità e tutela dei diritti procedurali

Il Tribunale ha riconosciuto che Ryanair, in quanto concorrente di KLM, era un soggetto interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589. Di conseguenza, il ricorso era ricevibile almeno nella parte in cui lamentava la violazione dei diritti procedurali derivanti dalla mancata apertura del procedimento formale. Il Tribunale ha inoltre ricordato che, per dimostrare tali violazioni, il ricorrente può invocare argomenti di merito idonei a mostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla compatibilità dell’aiuto.

Motivo accolto: violazione dell’obbligo di motivazione

Il Tribunale ha esaminato anzitutto il quinto motivo, relativo all’articolo 296 TFUE. La censura di Ryanair era che la Commissione si fosse limitata ad affermare che KLM era la beneficiaria della misura olandese e che le autorità olandesi avevano confermato che Air France non era beneficiaria di tale misura, senza spiegare perché l’aiuto già concesso ad Air France non potesse avvantaggiare anche KLM tramite la holding comune.

Il Tribunale ha rilevato che la motivazione della decisione impugnata era insufficiente alla luce del contesto complessivo, in particolare perché:

  • Air France e KLM appartenevano allo stesso gruppo, con la holding Air France-KLM al vertice;
  • la Commissione non aveva descritto la struttura partecipativa delle controllate né i legami funzionali, economici e organici tra holding e società operative;
  • la holding era coinvolta nella conclusione e nell’amministrazione sia dell’aiuto olandese sia dell’aiuto francese;
  • dagli elementi disponibili emergeva il rischio che i finanziamenti potessero transitare, almeno indirettamente, attraverso la holding.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che, in una fattispecie caratterizzata da due aiuti paralleli a due controllate del medesimo gruppo e da un ruolo attivo della holding, la Commissione dovesse spiegare in modo chiaro e preciso perché non vi fosse rischio di finanziamento incrociato o di beneficio del secondo aiuto anche per l’altra controllata. Le spiegazioni fornite solo in udienza non potevano integrare ex post la motivazione dell’atto.

Rapporto con il quadro temporaneo e controllo di proporzionalità

Il Tribunale ha anche osservato che l’esame della necessità e della proporzionalità dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del quadro temporaneo presupponeva la chiara individuazione del beneficiario effettivo e l’esclusione di meccanismi di trasferimento tra le società del gruppo. L’insufficienza di motivazione impediva pertanto anche il controllo giurisdizionale sulla corretta applicazione delle soglie e delle condizioni previste dal quadro temporaneo, incluse quelle relative alle garanzie e ai prestiti pubblici.

Decisione e mantenimento temporaneo degli effetti

Accolto il motivo relativo alla motivazione, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione senza esaminare gli altri motivi di ricorso. Tuttavia, facendo applicazione dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, ha sospeso gli effetti dell’annullamento fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione, per evitare effetti pregiudizievoli immediati sull’economia e sui servizi aerei nei Paesi Bassi in un contesto segnato dalla pandemia. La sospensione è stata limitata a un massimo di due mesi nel caso di una nuova decisione adottata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e per un periodo supplementare ragionevole se la Commissione avesse avviato il procedimento formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Principio affermato

Quando la Commissione autorizza un aiuto di Stato a favore di una società appartenente a un gruppo che ha già beneficiato di un altro aiuto per un’altra controllata dello stesso gruppo, e la holding comune è coinvolta nella strutturazione e gestione delle operazioni, la decisione deve contenere una motivazione specifica e verificabile sulla mancanza di trasferimenti o benefici incrociati tra le società del gruppo. In difetto, la decisione viola l’articolo 296 TFUE ed è annullabile, restando possibile il mantenimento temporaneo dei suoi effetti per ragioni imperative di certezza del diritto.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoconcorrenzatrasporto aereopandemia covid-19motivazione degli atti dell’unione

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