Tribunale, Sentenza T-324/20
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 19 May 2021. — Yongkang Kugooo Technology Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark kugoo – Earlier EU and national word marks KUGA and earlier EU word mark KUGA ENERGI – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-324/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Yongkang Kugooo Technology contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto in parte l’opposizione di Ford Motor Company. Viene confermato il rischio di confusione per numerosi prodotti della classe 12, in particolare veicoli e relativi accessori, rispetto ai marchi anteriori KUGA e KUGA ENERGI. Il Tribunale corregge alcune valutazioni della commissione sulla comparazione di taluni prodotti, ma ritiene che tali errori non incidano sull’esito finale. La pronuncia ribadisce i criteri classici di valutazione globale del rischio di confusione nel diritto dei marchi UE.
Marchio UE figurativo "kugoo": sussistenza del rischio di confusione con i segni anteriori "KUGA" e "KUGA ENERGI" in un’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea.
La questione giuridica
Se, in un procedimento di opposizione, il segno figurativo richiesto "kugoo" debba essere respinto per rischio di confusione con i marchi anteriori "KUGA" e "KUGA ENERGI", tenuto conto della comparazione dei prodotti, del livello di attenzione del pubblico rilevante e della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni; in particolare, se la commissione di ricorso abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 tra il segno figurativo richiesto "kugoo" e i marchi anteriori "KUGA" e "KUGA ENERGI" per i prodotti identici o simili del settore dei veicoli, poiché i prodotti sono in larga parte identici, i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica media, non vi è confronto concettuale e il pubblico, pur attento, può ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. L’azione è quindi respinta integralmente.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articoli 46, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE figurativo "kugoo"
La causa riguarda un ricorso proposto contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il contenzioso opponeva Yongkang Kugooo Technology Co. Ltd a Ford Motor Company ed era fondato, principalmente, sul rischio di confusione con i marchi anteriori KUGA e KUGA ENERGI.
Fatti e procedimento amministrativo
Yongkang Kugooo Technology Co. Ltd aveva depositato il 20 luglio 2017 una domanda di marchio UE per un segno figurativo contenente l’elemento verbale "kugoo", per prodotti della classe 12, tra cui veicoli elettrici, automobili autonome, motocicli, biciclette, moto e altri mezzi di trasporto, oltre a taluni accessori come i roof racks per automobili. Ford Motor Company aveva presentato opposizione sulla base di tre marchi anteriori: un marchio del Regno Unito KUGA, un marchio UE KUGA e un marchio UE KUGA ENERGI, nonché di un segno non registrato KUGA invocato per altri motivi di opposizione.
La divisione di opposizione aveva respinto integralmente l’opposizione. La commissione di ricorso, invece, aveva accolto in parte l’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), annullando la decisione di primo grado per una serie di prodotti della classe 12, mentre la confermava per "trolleys" e "pushchairs". Aveva invece respinto l’opposizione fondata sugli articoli 8, paragrafi 4 e 5.
Normativa rilevante
Il Tribunale applica la normativa sostanziale vigente alla data di deposito della domanda, cioè il regolamento n. 207/2009, come modificato, pur ricordando che le disposizioni corrispondenti del regolamento 2017/1001 hanno contenuto identico. La disposizione centrale è l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), relativo al rifiuto della registrazione in caso di rischio di confusione. Richiama inoltre l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), sulla nozione di marchi anteriori, e le norme procedurali del Tribunale per la decisione senza udienza e per le spese.
Questioni esaminate dal Tribunale
L’unico motivo di ricorso dedotto dalla richiedente era l’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), per insussistenza del rischio di confusione. La ricorrente contestava in particolare:
- la valutazione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione;
- la comparazione dei prodotti, sostenendo che alcuni beni non fossero identici ma diversi;
- la comparazione visiva, fonetica e concettuale tra "KUGA" e "kugoo";
- la sussistenza complessiva del rischio di confusione.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante è composto sia dal pubblico in generale sia dai professionisti, nel territorio dell’Unione e del Regno Unito, in quanto i marchi anteriori sono protetti rispettivamente come marchio UE e marchio britannico. Considerate la natura dei prodotti della classe 12, il loro possibile prezzo elevato, le caratteristiche tecniche e i potenziali rischi per la sicurezza, il pubblico presenta un livello di attenzione elevato.
Comparazione dei prodotti
Sul punto, il Tribunale distingue tra tre gruppi di prodotti.
- Prodotti identici ai marchi anteriori KUGA: conferma l’identità tra i prodotti della domanda quali "electric vehicles", "driverless cars [autonomous cars]", "motorcycles", "golf carts [vehicles]", "air cushion vehicles", "camping cars", "roof racks for automobiles", "electric cars", "mobility scooters", "electric bicycles", "mopeds" e "self-balancing unicycles" e la categoria ampia "motor land vehicles" o "parts and accessories therefor" coperta dai marchi anteriori n. 1 e 2.
- Prodotti simili ma non identici: ritiene errata la commissione di ricorso nel considerare "push scooters [vehicles]" e "bicycles" come identici; tali prodotti sono invece soltanto simili a "motor land vehicles", pur non essendo esclusi dall’ambito della comparazione rilevante.
- Prodotti diversi: conclude che "yachts", "air vehicles", "sailing vessels" e "airships" sono diversi da "motor land vehicles". La sola comunanza funzionale astratta di essere mezzi di trasporto non basta a fondare una somiglianza, mancando complementarità, concorrenza, medesimi canali distributivi e medesimo pubblico.
Per il marchio anteriore KUGA ENERGI, il Tribunale conferma invece che "yachts; air vehicles; sailing vessels; airships" rientrano nella più ampia categoria di "motor vehicles" e sono quindi identici ai prodotti coperti da quel marchio.
Comparazione dei segni
Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i segni sono simili in misura media sul piano visivo e fonetico, mentre il confronto concettuale è neutro.
Sotto il profilo visivo, i segni coincidono nella sequenza iniziale "kug", che domina la percezione complessiva, differendo solo nelle finali "a" e "oo". La diversa lunghezza di una lettera non è ritenuta decisiva, soprattutto perché la parte comune è iniziale e rappresenta più della metà di ciascun segno.
Sotto il profilo fonetico, i segni si pronunciano rispettivamente "ku-ga" e "ku-goo"; la coincidenza dell’attacco fonetico e del ritmo complessivo prevale sulla differenza finale. L’ipotesi di una pronuncia in tre sillabe del segno richiesto viene considerata meramente speculativa.
Sul piano concettuale, nessuno dei due segni ha un significato globale percepibile; l’asserita evocazione del "kangaroo" per "kugoo" è respinta perché basata su una mera supposizione e comunque non corrisponde al segno effettivamente registrando.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e distintività del marchio anteriore, il Tribunale afferma che il rischio di confusione sussiste per i prodotti identici e anche per quelli simili. Il fatto che il pubblico sia attento non esclude di per sé il rischio di confusione: anche un consumatore attento conserva un’immagine imperfetta dei marchi nella memoria e non li confronta sempre in modo analitico.
Il Tribunale sottolinea che la commissione di ricorso ha correttamente considerato la distintività media dei marchi anteriori KUGA e che, insieme all’identità dei prodotti e alla somiglianza media dei segni, ciò basta a far ritenere plausibile che il pubblico attribuisca i prodotti alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
Quanto ai prodotti "push scooters [vehicles]" e "bicycles", il Tribunale corregge la qualificazione di identità ma conferma comunque il rischio di confusione, poiché la somiglianza dei prodotti, sommata agli altri fattori, non elimina il rischio.
Quanto ai prodotti "yachts; air vehicles; sailing vessels; airships", l’errore della commissione sulla somiglianza con i marchi KUGA non incide sul risultato finale, poiché per tali prodotti il rischio di confusione resta escluso in relazione ai marchi anteriori KUGA e, quanto al marchio KUGA ENERGI, è comunque confermato per identità dei prodotti.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Yongkang Kugooo Technology Co. Ltd. Condanna la ricorrente alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e ricorda che le spese del procedimento amministrativo dinanzi alla divisione di opposizione non sono recuperabili; la domanda relativa a tali costi è quindi inammissibile.
Principi ribaditi
La pronuncia ribadisce che:
- l’identità sussiste quando i prodotti della domanda sono ricompresi nella categoria ampia del marchio anteriore;
- nei marchi brevi, la differenza finale non neutralizza necessariamente la somiglianza se la parte iniziale coincide;
- il livello elevato di attenzione del pubblico non esclude automaticamente il rischio di confusione;
- la valutazione deve essere globale e fondata sull’interdipendenza tra i fattori pertinenti, non su una semplice sommatoria aritmetica.
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