Tribunale, Sentenza T-465/20
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 19 maggio 2021. — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Mercato portoghese del trasporto aereo – Aiuto concesso dal Portogallo alla TAP a causa della pandemia di COVID-19 – Prestito di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Punto 22 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Società facente parte di un gruppo – Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione. — Causa T-465/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato un aiuto di Stato portoghese alla TAP sotto forma di prestito, ritenendo insufficiente la motivazione sull’applicazione del punto 22 degli orientamenti per imprese facenti parte di un gruppo. Pur senza esaminare gli altri motivi di ricorso, il Tribunale rileva che la Commissione non aveva spiegato adeguatamente né l’esistenza di un gruppo né il carattere intrinseco e non risolvibile delle difficoltà del beneficiario. Per ragioni di certezza del diritto, gli effetti dell’annullamento sono sospesi fino a una nuova decisione della Commissione.
Aiuti di Stato al trasporto aereo: annullamento, per difetto di motivazione, della decisione della Commissione che autorizzava un prestito di Stato al gruppo TAP in regime di esame preliminare senza avvio del procedimento formale
La questione giuridica
Se la Commissione avesse correttamente ritenuto compatibile con il mercato interno, senza avviare il procedimento d’indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE, l’aiuto di Stato consistente in un prestito alla TAP; in particolare, se avesse adeguatamente motivato l’applicazione del punto 22 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, verificando l’eventuale appartenenza del beneficiario a un gruppo e le condizioni dell’intrinseca natura delle difficoltà e della loro non risolvibilità da parte del gruppo stesso, nonché se vi fosse violazione dell’articolo 296 TFUE e dei diritti procedurali della ricorrente.
Principio di diritto
La Commissione, nel dichiarare compatibile un aiuto di salvataggio concesso a una società che potrebbe far parte di un gruppo, deve motivare in modo sufficientemente chiaro e verificabile perché ritiene soddisfatte le condizioni cumulative del punto 22 degli orientamenti: appartenenza a un gruppo, difficoltà intrinseche non derivanti da una ripartizione arbitraria dei costi e difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo. Se tale motivazione manca o è solo assertiva, la decisione adottata in fase di esame preliminare è viziata da insufficiente motivazione ed è annullata; il Tribunale può tuttavia mantenere temporaneamente gli effetti dell’annullamento per esigenze di certezza del diritto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
- Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Articolo 264, secondo comma, TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Raccomandazione 2003/361/CE
- Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)
Aiuti di Stato al trasporto aereo: aiuto del Portogallo alla TAP
La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Ryanair DAC contro una decisione della Commissione che aveva dichiarato compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato concesso dal Portogallo al gruppo TAP nel contesto della pandemia di COVID-19. Il Tribunale esamina soprattutto la motivazione della decisione alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione e del punto 22 relativo alle imprese facenti parte di un gruppo.
Fatti e procedimento
Il 9 giugno 2020 il Portogallo notificava alla Commissione una misura di aiuto, consistente in un prestito di Stato o in una combinazione di prestito e garanzia, per un importo massimo di 1,2 miliardi di euro, destinata alla Transportes Aéreos Portugueses SGPS SA, società controllante della TAP Air Portugal. Il 10 giugno 2020 la Commissione adottava la decisione C(2020) 3989 final, qualificando la misura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti.
Ryanair, concorrente della TAP Air Portugal nel mercato portoghese del trasporto aereo, impugnava la decisione sostenendo, tra l’altro, la mancata apertura del procedimento di indagine formale, la violazione dei criteri sostanziali di compatibilità, la lesione delle libertà fondamentali, il difetto di motivazione e l’erronea applicazione degli orientamenti.
Ricevibilità e tutela dei diritti procedurali
Il Tribunale ricorda la distinzione tra fase di esame preliminare ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE e procedimento d’indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Poiché il procedimento formale non era stato avviato, la ricorrente, in quanto concorrente diretto e quindi "interessata" ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, poteva far valere la violazione dei propri diritti procedurali.
Il ricorso è dunque ricevibile nella parte in cui mira a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla compatibilità dell’aiuto e avviare il procedimento formale. Il Tribunale precisa inoltre che la ricorrente può invocare argomenti di merito solo nella misura in cui essi servano a corroborare l’esistenza di tali dubbi.
Motivo accolto: insufficiente motivazione della decisione
Il Tribunale esamina anzitutto il quinto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 296 TFUE. Ricorda che la motivazione deve esporre in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dall’istituzione, tenendo conto del contesto e della materia, e che, in materia di aiuti di Stato, una decisione di non avvio del procedimento formale deve almeno indicare perché la Commissione non ritiene esistenti gravi difficoltà nella valutazione della compatibilità.
La censura centrale riguardava il punto 22 degli orientamenti, secondo cui un’impresa facente parte di un gruppo non può beneficiare, in linea di principio, di aiuti di salvataggio salvo che dimostri:
- che le difficoltà sono intrinseche e non derivano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo;
- che tali difficoltà sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.
Il Tribunale osserva che la decisione impugnata si limita ad affermare, in modo assertivo, che il beneficiario era controllato da altri azionisti, che le sue difficoltà erano intrinseche, non derivavano da una ripartizione arbitraria dei costi e non potevano essere risolte dagli azionisti di maggioranza o dagli altri azionisti. Tuttavia, la Commissione non aveva prima chiarito se il beneficiario facesse effettivamente parte di un gruppo ai sensi degli orientamenti, né aveva analizzato la composizione di tale gruppo secondo i criteri richiamati dagli stessi orientamenti e dalla raccomandazione 2003/361/CE.
Inoltre, i rinvii della decisione ai punti relativi alla situazione finanziaria del beneficiario e agli effetti della pandemia non erano sufficienti a dimostrare:
- la natura intrinseca delle difficoltà;
- l’assenza di una ripartizione arbitraria dei costi;
- l’incapacità del gruppo o degli azionisti di risolvere le difficoltà.
Secondo il Tribunale, la motivazione non può essere integrata ex post nelle memorie della Commissione o in udienza. Di conseguenza, non era possibile verificare se le condizioni del punto 22 fossero davvero soddisfatte e, quindi, se l’aiuto potesse essere autorizzato senza avviare un’indagine formale.
Esito: annullamento e mantenimento temporaneo degli effetti
Accolto il quinto motivo, il Tribunale annulla la decisione della Commissione senza esaminare gli altri motivi di ricorso. Tuttavia, per esigenze imperative di certezza del diritto, sospende gli effetti dell’annullamento fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione.
Il Tribunale giustifica questa soluzione richiamando il fatto che:
- l’aiuto era concesso per un periodo limitato di sei mesi già trascorso;
- la misura si inseriva in un processo ancora in corso, con possibili sviluppi successivi come rimborso, piano di ristrutturazione o piano di liquidazione;
- l’illegittimità accertata consisteva in un difetto di motivazione, non in un errore di merito;
- la pandemia aveva inciso gravemente sul trasporto aereo e sull’economia portoghese.
La Commissione è quindi tenuta, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, ad adottare i provvedimenti necessari in esecuzione della sentenza. Gli effetti dell’annullamento sono sospesi per un periodo non superiore a due mesi dalla pronuncia, se la Commissione adotta una nuova decisione ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e per un periodo ulteriore ragionevole se decide di avviare il procedimento ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Principio ricavabile
La decisione di autorizzazione di un aiuto di salvataggio a favore di una società potenzialmente inserita in un gruppo deve contenere una motivazione effettiva e verificabile sull’applicazione del punto 22 degli orientamenti; non basta una formula meramente assertiva. In mancanza di tale motivazione, la Commissione non dimostra l’assenza di dubbi tali da giustificare l’apertura del procedimento formale, con conseguente annullamento della decisione per violazione dell’articolo 296 TFUE.
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