Tribunale, Sentenza T-254/18
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 maggio 2021. — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a. contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di alcuni articoli di ghisa originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Associazione – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire – Determinazione del danno – Calcolo del volume delle importazioni – Indicatori macroeconomici e microeconomici – Campionamento – Calcolo del costo di produzione dell’industria dell’Unione – Prezzi fatturati infragruppo – Nesso di causalità – Analisi di imputazione e di non imputazione – Mancata analisi del danno per segmento – Valutazione dell’importanza della sottoquotazione – Trattamento riservato di informazioni – Diritti della difesa – Metodo NCP per NCP – Comparabilità dei prodotti – Calcolo del valore normale – Paese di riferimento – Adeguamento IVA – Determinazione dei costi di vendita, dei costi generali e delle spese amministrative, nonché dei profitti. — Causa T-254/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato integralmente il regolamento antidumping definitivo sui lavori di ghisa originari della Cina, respingendo tutte le eccezioni di irricevibilità e tutti i motivi di annullamento. Centrale è stata la posizione della CCCME, riconosciuta legittimata ad agire sia per la tutela dei propri diritti procedurali sia per quelli dei membri identificati. Sul piano sostanziale, il Tribunale ha considerato sufficientemente attendibili le stime e i dati utilizzati dalla Commissione e ha ritenuto corretti i metodi applicati per danno, nesso causale, comparabilità dei prezzi e calcolo del valore normale.
Ricorso di annullamento contro il dazio antidumping definitivo sui lavori di ghisa originari della Cina: ricevibilità della CCCME e legittimità delle valutazioni su danno, nesso causale, comparabilità dei prezzi, riservatezza e adeguamenti metodologici.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a verificare, in primo luogo, la ricevibilità del ricorso proposto dalla CCCME in proprio, in nome dei propri membri e dalle altre società ricorrenti; in secondo luogo, se la Commissione abbia commesso errori manifesti o violazioni del regolamento di base 2016/1036 nella determinazione del pregiudizio, del nesso di causalità, della sottoquotazione, della comparabilità dei prodotti, del valore normale, degli adeguamenti IVA e del trattamento riservato alle informazioni.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto il ricorso: la CCCME era legittimata e interessata ad agire sia in proprio, per tutelare i diritti procedurali riconosciutile nel procedimento antidumping, sia in nome dei suoi 19 membri identificati; anche i produttori esportatori individuali ricorrenti erano ricevibili. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse commesso errori manifesti o violazioni sostanziali nel calcolo del volume delle importazioni, nella valutazione del pregiudizio e del nesso causale, nel ricorso a dati Eurostat e a stime ragionevoli, nel campionamento, nel trattamento delle informazioni riservate, nel metodo NCP per NCP, nell’adeguamento IVA, né nella costruzione del valore normale e delle SGAV/profitti nel paese di riferimento. Il dazio antidumping definitivo è quindi rimasto valido.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 20 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2, paragrafi 1, 6, 7, 10 e 10, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140
- Regolamento (CE) n. 1212/2005
- Regolamento (CE) n. 500/2009
- Regolamento (UE) n. 952/2013
Dazio antidumping definitivo sui lavori di ghisa originari della Cina: ricorso CCCME respinto
Il Tribunale, in composizione ampliata, è stato investito di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro il regolamento di esecuzione (UE) 2018/140, con cui la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese. La controversia riguarda sia profili di ricevibilità sia la legittimità della metodologia seguita dalla Commissione nel procedimento antidumping.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Il procedimento antidumping è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 31 ottobre 2016 da sette produttori dell’Unione e sostenuta da due ulteriori produttori. Il prodotto oggetto dell’inchiesta consisteva in determinati lavori di ghisa destinati a coprire o consentire l’accesso a sistemi superficiali o sotterranei. La Commissione ha adottato un dazio provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 e, successivamente, il regolamento definitivo impugnato.
La CCCME, associazione cinese che riunisce produttori esportatori del prodotto in esame, aveva partecipato al procedimento amministrativo. Al ricorso hanno aderito anche nove produttori esportatori cinesi individualmente identificati. La Commissione, sostenuta da imprese dell’industria dell’Unione intervenute ad adiuvandum, ha contestato in via preliminare la ricevibilità dell’azione.
Ricevibilità: legittimazione della CCCME e dei produttori esportatori
Il Tribunale ha respinto tutte le eccezioni di irricevibilità.
Quanto alla CCCME in proprio, il Tribunale ha rilevato che la Commissione, durante l’inchiesta, le aveva riconosciuto diritti procedurali specifici previsti dal regolamento di base, quali l’accesso al fascicolo, la comunicazione delle conclusioni provvisorie e definitive e la partecipazione ad audizioni. Tale riconoscimento l’aveva resa individualmente e direttamente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, con interesse ad agire per far valere la tutela di quei diritti.
Quanto al ricorso proposto dalla CCCME in nome dei suoi membri, il Tribunale ha affermato che l’associazione poteva agire in giudizio per tutelare gli interessi dei membri identificati, poiché il suo statuto comprendeva espressamente la difesa degli interessi dei membri contro misure di difesa commerciale. Non era necessario che i membri fossero stati associati già nella fase amministrativa, né che l’associazione fosse “rappresentativa” secondo una nozione restrittiva sostenuta dalla Commissione. È stato inoltre escluso che il fatto di non essere inseriti nel campione privasse tali membri della legittimazione, poiché il regolamento impugnato li riguardava individualmente, applicando loro dazi specifici.
Anche le altre imprese ricorrenti dell’allegato I sono state ritenute legittimate ad agire, poiché erano produttori esportatori individuati nel regolamento impugnato e soggetti a dazi differenziati.
Primo motivo: determinazione del pregiudizio e dei dati macroeconomici
Le ricorrenti contestavano innanzitutto il calcolo del volume delle importazioni oggetto di dumping. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il ricorso della Commissione ai dati Eurostat, opportunamente corretti per tener conto della classificazione doganale imperfetta e dell’esclusione di prodotti non rientranti nel prodotto in esame, come le griglie per canali. La Commissione non si era limitata ad accettare passivamente le proposte delle denuncianti, ma aveva verificato il metodo e non disponeva di dati alternativi più affidabili.
Con riferimento agli indicatori macroeconomici dell’industria dell’Unione, il Tribunale ha ritenuto ammissibile il ricorso a stime per i produttori non collaboranti, evidenziando che la Commissione aveva svolto verifiche, richiesto aggiornamenti e operato correzioni per migliorare l’attendibilità dei dati. Non è stata ravvisata alcuna incoerenza decisiva nel materiale utilizzato, né un obbligo della Commissione di raccogliere dati individuali da tutte le autorità doganali o dagli importatori in modo più oneroso e meno affidabile.
Quanto alla redditività dell’industria dell’Unione, il Tribunale ha osservato che i dati rilevanti erano quelli del periodo in esame e che le censure delle ricorrenti vertevano in gran parte su dati non pertinenti o su confronti con periodi e procedure diversi.
Sul campionamento dei produttori dell’Unione, il Tribunale ha confermato la legittimità della selezione effettuata in base ai maggiori volumi di produzione e di vendita. La consultazione delle parti interessate è stata considerata effettiva, poiché la CCCME aveva potuto conoscere il campione provvisorio in tempo utile per presentare osservazioni. La mancanza di produttori dell’Europa orientale nel campione non è stata reputata decisiva, dato che l’articolo 17 del regolamento di base consente un campionamento fondato sui volumi più rappresentativi.
Il Tribunale ha inoltre escluso che l’inclusione di prezzi infragruppo avesse alterato il calcolo dei costi di produzione di Saint-Gobain PAM, poiché ciò che rilevava era il costo di fabbricazione del prodotto e la Commissione aveva verificato la natura di mercato delle operazioni con parti correlate.
Infine, il Tribunale ha respinto l’obiezione relativa alla diversa conclusione per i produttori esportatori cinesi e indiani: la differenza era spiegata dal diverso tipo di prodotto esportato, dalla comparabilità dei prezzi e dall’adeguamento IVA operato per ristabilire la simmetria nel confronto.
Secondo motivo: nesso di causalità e analisi del pregiudizio
Il Tribunale ha confermato l’analisi della Commissione sul nesso di causalità ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base.
Ha ritenuto sufficiente che la Commissione avesse valutato l’andamento dell’intero periodo in esame, e non solo il confronto tra inizio e fine periodo, evidenziando che le importazioni cinesi erano aumentate nel complesso mentre le vendite, la produzione e la quota di mercato dell’industria dell’Unione erano diminuite. Il calo temporaneo delle importazioni nel 2015 non escludeva il nesso, dato che il livello restava comunque superiore a quello iniziale e che il picco del 2014 aveva potuto esercitare effetti distorsivi sul mercato.
Il Tribunale ha anche respinto l’argomento secondo cui sarebbe stato necessario un esame del pregiudizio per segmento. Ha richiamato la propria giurisprudenza e quella della Corte per ribadire che tale analisi è necessaria solo quando i prodotti non sono sufficientemente interscambiabili o quando l’analisi generale diventa inattendibile. Nel caso di specie, i prodotti standard e non standard, nonché la ghisa grigia e la ghisa duttile, erano considerati interscambiabili; le ricorrenti non avevano provato il contrario. Analogamente, non vi erano elementi sufficienti per imporre un’analisi separata per l’Europa orientale.
Sulla sottoquotazione, il Tribunale ha ritenuto corretto che la Commissione si basasse su una sottoquotazione accertata nel periodo dell’inchiesta per dedurne effetti sul periodo in esame. La percentuale di sottoquotazione osservata sui tipi di prodotto del campione è stata considerata rappresentativa dell’intera industria dell’Unione, proprio perché il campione era stato scelto secondo l’articolo 17 del regolamento di base.
Terzo motivo: diritto di accesso e riservatezza
Il Tribunale ha trattato in modo articolato il motivo relativo al rifiuto di comunicare talune informazioni.
Ha riconosciuto che la CCCME, in quanto parte interessata che aveva partecipato all’inchiesta, poteva far valere la violazione dei propri diritti procedurali. Al contrario, i membri della CCCME e le altre società dell’allegato I non potevano lamentare la violazione dei diritti della CCCME, poiché la violazione dei diritti della difesa è una illegittimità soggettiva che deve essere fatta valere dalla parte direttamente interessata.
Nel merito, il Tribunale ha ribadito il necessario equilibrio tra diritti della difesa e tutela delle informazioni riservate. Ha rilevato che i calcoli richiesti dalla CCCME contenevano inevitabilmente dati riservati dei produttori indiani, cinesi e dell’industria dell’Unione: costi di produzione, SGAV, profitti, prezzi, dati micro e macroeconomici. La Commissione aveva tuttavia fornito alla CCCME descrizioni sufficientemente dettagliate dei metodi e risultati aggregati, consentendole di comprendere i principali fatti e considerazioni rilevanti. La richiesta di accesso integrale o di redazione di calcoli ad hoc per la CCCME è stata ritenuta incompatibile con il regime di riservatezza del regolamento di base.
Quarto motivo: comparabilità dei prezzi, metodo NCP e adeguamenti
Quanto al metodo NCP per NCP, il Tribunale ha ritenuto legittimo che la Commissione avesse selezionato, tra le caratteristiche inizialmente connesse ai codici NCP, solo quelle utili ai fini del confronto. Le ricorrenti non avevano dimostrato che la codificazione fosse manifestamente inadeguata.
Il Tribunale ha poi escluso che la Commissione dovesse necessariamente utilizzare le stesse caratteristiche NCP per il calcolo del dumping e per l’analisi del pregiudizio: i due confronti hanno finalità diverse e coinvolgono prodotti e mercati confrontati in modo diverso.
Quanto all’asserita necessità di un adeguamento per i costi di produzione della ghisa duttile in India, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva verificato la rappresentatività delle vendite del produttore indiano rilevante e che le ricorrenti non avevano fornito elementi concreti per dimostrare che i costi indiani fossero irragionevoli o che servisse un ulteriore adeguamento.
Quinto motivo: adeguamento IVA
Sul trattamento IVA, il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione aveva in parte applicato erroneamente l’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Tuttavia, ha ritenuto che l’errore non incidesse sul risultato, perché un adeguamento analogo era comunque consentito dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), in quanto necessario a ristabilire la simmetria tra valore normale e prezzo all’esportazione e a garantire un confronto equo.
Il Tribunale ha inoltre affermato che il ricorso al metodo del paese di riferimento non impedisce, in linea di principio, ulteriori adeguamenti del valore normale, purché questi non reintroducano elementi distorsivi del paese non di mercato. Nel caso di specie, l’adeguamento per l’IVA non reintroduceva distorsioni cinesi nel calcolo del valore normale determinato sulla base dell’India.
Sesto motivo: SGAV e profitti nella costruzione del valore normale
Per i tipi di prodotto non venduti, ma fabbricati da almeno un produttore indiano, la Commissione aveva costruito il valore normale partendo dal costo di produzione del produttore indiano e aggiungendo SGAV e profitto dello stesso produttore. Il Tribunale ha ritenuto che tale metodo non fosse manifestamente inappropriato e non violasse l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Pur trattandosi di un paese di riferimento, la Commissione può utilizzare elementi metodologici dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, se ciò non contrasta con la logica del sistema e non reintroduce parametri del paese non di mercato.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Le ricorrenti sono state condannate alle spese, incluse quelle delle intervenienti.
Principi ricavabili
La sentenza conferma che, in materia antidumping, il giudice dell’Unione esercita un controllo limitato all’errore manifesto, ma verifica con attenzione la coerenza, l’affidabilità e la completezza del materiale probatorio. Conferma inoltre che un’associazione può agire sia per la tutela dei propri diritti procedurali sia in nome dei propri membri, se ciò risulta dal suo statuto e dal modo in cui è stata trattata nel procedimento amministrativo. Infine, ribadisce che il bilanciamento tra diritti della difesa e riservatezza consente alla Commissione di comunicare dati aggregati e descrizioni metodologiche sufficienti, senza dover divulgare calcoli dettagliati riservati.
Come è indicizzato
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