Corte di giustizia, Ordinanza C-248/20
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 18 maggio 2021. — Skatteverket contro Skellefteå Industrihus AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’imposta assolta a monte in fase di costruzione di un fabbricato – Regime opzionale di imposizione – Abbandono dell’attività inizialmente prevista – Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte – Risposta alla questione pregiudiziale che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza. — Causa C-248/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha chiarito la disciplina IVA applicabile all’abbandono di un progetto di costruzione immobiliare soggetto a regime opzionale di imposizione. Ha escluso che uno Stato membro possa trasformare tale situazione in una revoca retroattiva del diritto alla detrazione già acquisito, ma ha riconosciuto che può operare il meccanismo di rettifica della detrazione se mancano operazioni imponibili a valle. La soluzione si fonda sulla neutralità dell’IVA e sulla distinzione tra limitazione del diritto di opzione e disciplina delle conseguenze del suo esercizio.
IVA – detrazione su costi di costruzione immobiliare e conseguenze dell’abbandono del progetto: divieto di revoca retroattiva della detrazione, ma ammissibilità della rettifica nei limiti della direttiva IVA
La questione giuridica
Se la direttiva 2006/112/CE osti a una normativa nazionale che impone al proprietario di un immobile, il quale abbia optato per l’imposizione della costruzione di un edificio destinato alla locazione e abbia detratto l’IVA sugli acquisti relativi al progetto, di rimborsare immediatamente l’intera IVA detratta, maggiorata di interessi, quando il progetto è abbandonato prima del completamento e non si realizza alcuna operazione imponibile; in subordine, se una disciplina siffatta possa essere ricondotta al meccanismo di rettifica della detrazione.
Principio di diritto
La Corte afferma che, quando un soggetto passivo ha legittimamente esercitato l’opzione per l’imposizione di una costruzione immobiliare e ha già acquisito il diritto alla detrazione dell’IVA a monte, uno Stato membro non può imporre una revoca retroattiva di tale diritto con obbligo di rimborso immediato dell’intera imposta, maggiorata di interessi, solo perché il progetto viene abbandonato prima di generare operazioni imponibili. Tuttavia, se la situazione concreta integra una mancata utilizzazione dei beni e servizi per operazioni soggette a imposta, la normativa nazionale può prevedere un obbligo di rettifica dell’IVA a monte nel quadro degli articoli 184-187 della direttiva IVA, che non è escluso dagli articoli 189 e 192.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135, paragrafo 1, lettera l), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 137 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168 direttiva 2006/112/CE
- Articoli 184-187 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 189 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 192 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
IVA su progetto immobiliare abbandonato e rettifica della detrazione
La causa C-248/20 riguarda un rinvio pregiudiziale dello Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa svedese) in una controversia tra Skatteverket e Skellefteå Industrihus AB. Il tema è la compatibilità con la direttiva 2006/112/CE della normativa svedese che impone, in caso di abbandono di un progetto edilizio prima del completamento e senza alcuna locazione imponibile, il rimborso immediato dell’IVA a monte già detratta, maggiorato di interessi.
Fatti e procedimento principale
La società resistente aveva ottenuto, in fase di costruzione, il regime opzionale di imposizione per un immobile destinato a uffici da locare. Aveva quindi detratto l’IVA sugli acquisti relativi al progetto, soprattutto prestazioni professionali di architetti. Dopo la rinuncia di un potenziale locatario e la constatazione dell’anti-economicità del progetto, la società aveva abbandonato l’iniziativa, con conseguente cessazione del regime opzionale.
Successivamente, la società aveva rimborsato l’IVA inizialmente detratta, ma aveva poi contestato la compatibilità di tale obbligo con il diritto dell’Unione. Il giudice nazionale rilevava che non vi erano stati abusi o frodi e che gli acquisti non erano stati impiegati per operazioni esenti. La questione verteva quindi solo sull’effetto dell’interruzione del progetto sulla detrazione già operata.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se gli articoli 137, 168 e 184-187, 189 e 192 della direttiva IVA ostino a una normativa nazionale che imponga:
- il rimborso immediato dell’intera IVA detratta a monte, con interessi, quando il progetto non arriva a produrre operazioni imponibili;
- oppure, in alternativa, la rettifica della detrazione in una situazione del genere.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo;
- l’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), che esenta in linea di principio l’affitto e la locazione di beni immobili;
- l’articolo 137, che consente agli Stati membri di prevedere un’opzione per l’imposizione di talune operazioni immobiliari;
- l’articolo 168, che riconosce il diritto alla detrazione per i beni e servizi impiegati ai fini di operazioni soggette a imposta;
- gli articoli 184-187 sul meccanismo di rettifica delle detrazioni;
- gli articoli 189 e 192, che attribuiscono agli Stati membri poteri di adattamento e misure anti-svantaggio/anti-vantaggio in particolari ipotesi.
Ragionamento della Corte
La Corte chiarisce anzitutto che la fattispecie non riguarda una vera e propria cessazione dell’assoggettamento a imposta, ma piuttosto una situazione di mancata realizzazione di operazioni imponibili. Il semplice abbandono dell’attività prevista non fa venir meno automaticamente la qualità di soggetto passivo.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che il diritto alla detrazione nasce con l’acquisto di beni o servizi da parte del soggetto passivo che agisce come tale e, una volta sorto, resta in linea di principio acquisito anche se l’attività progettata non viene poi realizzata. Diversamente, si lederebbe il principio di neutralità dell’IVA e si creerebbero disparità ingiustificate tra operatori che investono per avviare un’attività imponibile.
Quanto all’articolo 137, la Corte precisa che l’ampio margine discrezionale degli Stati membri nel disciplinare l’opzione per l’imposizione non consente di revocare retroattivamente un diritto alla detrazione già acquisito. La normativa nazionale che, di fatto, imponga il rimborso integrale dell’IVA già detratta per il solo fatto che il progetto è stato abbandonato incide non sulla portata dell’opzione, ma sulle conseguenze dell’esercizio del diritto, e pertanto viola gli articoli 167 e 168 richiamati dalla giurisprudenza precedente.
La Corte distingue però tale revoca retroattiva dal meccanismo di rettifica. Osserva infatti che gli articoli 184-187 disciplinano la relazione stretta e diretta tra detrazione a monte e utilizzo dei beni o servizi per operazioni imponibili. Se i beni e servizi acquistati non sono mai stati impiegati per operazioni soggette a imposta, può sorgere l’obbligo di rettifica. Nel caso concreto, tuttavia, il meccanismo dell’articolo 187, relativo ai beni di investimento e alla prima utilizzazione, non è applicabile se non vi è stata alcuna prima utilizzazione o effettivo utilizzo dei beni e servizi acquistati; perciò le modalità nazionali di rettifica non ricadono in tale disposizione. Analoga conclusione vale per l’articolo 192, che lascia agli Stati membri una scelta espressa quanto all’adozione di misure contro vantaggi o svantaggi ingiustificati.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- gli articoli 137, 168, 184-187, 189 e 192 della direttiva IVA ostano a una normativa nazionale che imponga il rimborso immediato dell’intera IVA a monte, maggiorata eventualmente di interessi, quando il progetto alla base della detrazione non ha dato luogo ad alcuna attività imponibile;
- ma tali disposizioni non ostano a una normativa nazionale che, in una situazione siffatta, preveda l’obbligo di rettificare l’IVA assolta a monte.
Principio affermato
La Corte distingue nettamente tra revoca retroattiva della detrazione già acquisita, vietata dal diritto dell’Unione, e rettifica della detrazione, che può invece essere imposta nei limiti e secondo le modalità della direttiva IVA quando i beni o servizi non siano stati effettivamente utilizzati per operazioni imponibili.
Rilievo pratico
Per gli operatori immobiliari e per i consulenti fiscali, la pronuncia conferma che l’esercizio dell’opzione per l’imposizione e la detrazione dell’IVA su costi di progettazione o costruzione non possono essere neutralizzati ex post solo perché il progetto fallisce. Resta però possibile per gli Stati membri ricorrere a meccanismi di rettifica, purché non si traducano in una revoca automatica e integrale del diritto alla detrazione già maturato.
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