Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06196/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per due episodi di evasione dagli arresti domiciliari. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione della condotta come delitto di evasione, sostenendo in sostanza che l'allontanamento dal domicilio nelle fasce orarie autorizzate integrasse al più una trasgressione delle prescrizioni della misura, sanzionabile in via cautelare, e non il reato di cui all'art. 385 c.p. Ha inoltre censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p., nonché il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché meramente reiterativi delle doglianze già esaminate in appello. Ha confermato che l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari in orari e giorni diversi da quelli autorizzati integra il delitto di evasione ex art. 385 c.p., e non una semplice violazione delle prescrizioni cautelari. Ha ritenuto corretta l'esclusione dell'attenuante del comma 4 dell'art. 385 c.p., poiché essa richiede la consegna a un istituto carcerario o ad autorità obbligata a tradurre in carcere, non essendo sufficiente il mero rientro spontaneo al domicilio. Ha giudicato non illogico il diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando la presenza di un precedente specifico e dunque la non abitualità non predicabile. Ha infine ritenuto non censurabile la pena, essendo stata la base fissata nel minimo edittale e l'aumento per la continuazione contenuto in due mesi, quindi privo di abnormità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    L'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari in un arco temporale incompatibile con l'autorizzazione concessa integra il delitto di evasione; l'attenuante del comma 4 non è configurabile se l'evaso rientra spontaneamente al domicilio, occorrendo la presentazione a un istituto carcerario o la consegna a un'autorità obbligata a tradurlo in carcere.

  • art. 276 c.p.p.

    La mera trasgressione alle prescrizioni della misura cautelare è distinta dal delitto di evasione; quest'ultimo ricorre quando l'allontanamento eccede i limiti temporali dell'autorizzazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione evidenzi elementi di abitualità o un precedente specifico, incompatibili con la qualificazione del fatto come non abituale.

  • art. 385, comma 4, c.p.

    La circostanza attenuante richiede un comportamento collaborativo qualificato, consistente nella presentazione a un istituto penitenziario o alla consegna ad autorità che abbia l'obbligo di traduzione in carcere.

Massime di principio

  • In tema di arresti domiciliari, l'allontanamento effettuato fuori dagli orari o dai giorni autorizzati integra evasione ex art. 385 c.p. quando il superamento dei limiti della permanenza autorizzata è tale da rendere la condotta incompatibile con la mera violazione delle prescrizioni della misura.
  • L'attenuante prevista per l'evasione non può essere riconosciuta per il solo rientro spontaneo nel luogo degli arresti domiciliari: è necessario che l'agente si consegni a un istituto carcerario o a un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere.
  • Il giudizio di particolare tenuità del fatto può essere negato quando il comportamento dell'imputato non sia isolato e risulti ostacolato da precedenti specifici, poiché ciò esclude la non abitualità richiesta dall'art. 131-bis c.p.
  • È inammissibile la doglianza sulla pena quando la base edittale è stata determinata nel minimo e l'aumento per la continuazione sia di entità esigua, mancando un abuso del potere discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.