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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22982/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata ex art. 12 L. n. 289/2002 su un ruolo relativo, tra l'altro, a imposta di registro, tassa di circolazione auto, IVA, sanzioni e interessi. L’Amministrazione aveva notificato il diniego del condono, fondato sulla non applicabilità del beneficio alle tasse di circolazione e sul mancato perfezionamento per omesso pagamento della seconda rata relativa all’IVA. Il contribuente aveva impugnato il diniego deducendo, in sintesi: 1) decadenza del potere di negare il condono e vizi dell’atto, sostenendo l’applicabilità dei termini previsti per le iscrizioni a ruolo/cartelle e la natura liquidatoria della procedura; 2) violazione della normativa sul termine e sulla motivazione, con contestazione della tesi della CTR sulla decorrenza del termine decennale e sulla sufficienza della motivazione; 3) erroneità della statuizione secondo cui il condono si perfezionerebbe solo con il pagamento integrale, sostenendo che il versamento della prima rata sarebbe sufficiente e chiedendo, in subordine, il riconoscimento della validità proporzionale alle rate versate; 4) nullità del diniego per difetto di sottoscrizione valida, poiché firmato da un soggetto delegato senza prova della qualifica dirigenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che il diniego di definizione agevolata sia un atto diverso dalla cartella di pagamento e non soggetto alle regole invocate dal ricorrente in tema di iscrizione a ruolo o termini decadenziali; in difetto di una specifica decadenza prevista per la procedura clemenziale, opera il termine ordinario di prescrizione decennale, risultando comunque interrotto. Ha inoltre affermato che il condono ex art. 12 L. n. 289/2002 si perfeziona solo con l’integrale pagamento entro i termini e secondo le modalità previste, sicché il pagamento parziale non produce l’effetto estintivo e legittima la pretesa erariale per l’intero. Quanto alla sottoscrizione del diniego, la Corte ha ritenuto inconferente la doglianza sulla mancanza della qualifica dirigenziale del firmatario, richiamando la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo competente in mancanza di una sanzione espressa di nullità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 L. n. 289/2002

    La definizione agevolata è un provvedimento clemenziale che si perfeziona solo con l’integrale pagamento dovuto nei termini e modi previsti; il pagamento parziale non produce l’effetto estintivo.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Non si applica al diniego di condono, perché questo è un atto negativo su un’istanza di beneficio e non una cartella di pagamento o un atto di liquidazione della pretesa.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Non è norma applicabile alla fattispecie del diniego di condono; la disciplina speciale della procedura clemenziale non prevede decadenze analoghe.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure, ma non ritenuto decisivo dalla Corte nel rigetto dei motivi.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’impugnabilità degli atti tributari, ma non ritenuto idoneo a fondare l’assunto di decadenza del diniego.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    Norma processuale evocata dal ricorrente nei motivi, senza accoglimento della tesi difensiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia e per vizi motivazionali, ma le censure sono state respinte.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    secondo periodo del comma 1

    Invocato in tema di motivazione degli atti tributari, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel motivo sulla sottoscrizione, ma non rilevante per la validità del diniego di condono nei termini prospettati.

  • art. 2 d.M. n. 231/1999

    Citato nel motivo sulla delega e sottoscrizione, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/2001

    Evocato per contestare i poteri del delegato, ma ritenuto inconferente.

  • artt. 19 e 53 d.lgs. n. 300/1999

    Richiamati in tema di organizzazione e poteri dell’Agenzia, senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere l’onere probatorio sulla qualifica del sottoscrittore, ma la Corte ha applicato la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo competente.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    È norma speciale che prevede la nullità per difetto di sottoscrizione degli avvisi di accertamento; la Corte precisa che tale regime non si estende automaticamente al diniego di condono.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il diniego di una procedura di definizione agevolata è un atto autonomo e negativo, distinto dalla cartella di pagamento o dall’atto di liquidazione della pretesa, sicché non gli si applicano automaticamente le regole decadenziali previste per tali atti.
  • In materia di condoni e definizioni agevolate, la mancanza di una specifica previsione di decadenza impedisce di estendere per analogia termini decadenziali propri di altri istituti tributari; in tal caso opera, se del caso, il termine ordinario di prescrizione.
  • Le procedure clemenziali o agevolative si perfezionano solo mediante l’integrale adempimento delle condizioni poste dalla legge; il pagamento parziale non consente di considerare definito il rapporto tributario né di ottenere una riduzione proporzionale dell’effetto estintivo.
  • In assenza di una sanzione espressa di nullità per difetto di sottoscrizione, l’atto amministrativo tributario si presume riferibile all’organo titolare del potere, salvo prova contraria dell’usurpazione o della non appartenenza del firmatario all’ufficio.
  • La disciplina speciale sulla nullità per difetto di sottoscrizione degli avvisi di accertamento non è automaticamente estensibile ad altri atti tributari, come il diniego di condono o la cartella, per i quali vale il diverso regime della riferibilità dell’atto all’amministrazione competente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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