Sentenza n. 605/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento - della nota della Provincia di Latina, protocollo p_ it/A19E46C GE/2026/0017034 del 27 luglio 2026, recante la diffida alla ricorrente: i) di riconsegnare, nel termine perentorio di 15 giorni, i luoghi oggetto della concessione idrico-fluviale del 9 gennaio 2012; ii) di rimuovere ogni manufatto, imbarcazione o attrezzatura, con ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida alla riconsegna dei luoghi oggetto della concessione idrico-fluviale e alla rimozione di manufatti, imbarcazioni e attrezzature, con ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la diffida adottata dalla Provincia dopo la scadenza della concessione idrico-fluviale, deducendo di avere presentato tempestive istanze di rinnovo, di avere continuato a versare i canoni e a gestire l’area confidando nel rinnovo, nonché di non avere ricevuto una decisione espressa sull’istanza. Ha lamentato la violazione delle disposizioni del disciplinare concessorio e dei regolamenti regionali applicabili, il mancato rispetto delle garanzie procedimentali, la violazione dei principi di legittimo affidamento e buona fede, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per manifesta illogicità e per omessa adozione del provvedimento presupposto. Ha inoltre chiesto che l’Amministrazione fosse condannata a pronunciarsi espressamente sull’istanza di rinnovo. La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’irricevibilità dell’azione avverso il silenzio e l’inammissibilità dell’impugnazione della mera diffida. La ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare le censure di merito. Ha ritenuto che la controversia riguardi direttamente l’occupazione e l’utilizzo di una porzione di demanio idrico fluviale e che tanto la diffida e gli altri atti commissivi quanto il silenzio sull’istanza di rinnovo siano idonei a incidere immediatamente e direttamente sul regime di utilizzazione delle acque pubbliche. Per tale ragione la cognizione spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933. Il TAR ha precisato che il rito sul silenzio non attribuisce autonomamente la giurisdizione al giudice amministrativo: esso è utilizzabile soltanto quando il giudice amministrativo abbia giurisdizione sul rapporto sostanziale sottostante. Ha indicato il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quale giudice munito di giurisdizione e ha riconosciuto la possibilità di proseguire il processo mediante riproposizione della domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la problematicità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933
La giurisdizione appartiene al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per le controversie relative ad atti amministrativi in materia di acque pubbliche che incidano in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, anche se gli atti non provengono da amministrazioni istituzionalmente preposte alla materia.
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio è inammissibile davanti al giudice amministrativo quando quest’ultimo non abbia giurisdizione sul rapporto giuridico sottostante.
art. 11, comma 1, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudice deve indicare il giudice munito di giurisdizione; nella fattispecie è stato indicato il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La domanda può essere riproposta davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
art. 60 c.p.a.
Ricorrendone i presupposti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata dopo l’avviso alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La controversia relativa a un provvedimento concessorio, al suo rinnovo o alla sua cessazione appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando l’atto incide direttamente e immediatamente sul regime di utilizzazione delle acque pubbliche o del demanio idrico, anche se adottato da un’amministrazione non istituzionalmente preposta alla gestione delle acque.
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste sia quando venga contestato un atto espresso relativo all’attribuzione, al diniego o al rinnovo di una concessione idrico-fluviale, sia quando venga censurata l’inerzia dell’amministrazione sulla relativa istanza, poiché in entrambi i casi l’attività amministrativa può incidere direttamente sul regime delle acque pubbliche.
- Il rito speciale avverso il silenzio non fonda autonomamente la giurisdizione del giudice amministrativo: l’azione è proponibile davanti a tale giudice soltanto se quest’ultimo è munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale cui si riferisce l’istanza rimasta inevasa.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la controversia può essere riproposta davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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