Cassazione Penale, Sentenza n. 9895/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Firenze, resa con rito abbreviato, che aveva riqualificato la condotta come tentata rapina, riconosciuto l'attenuante prevista dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86/2024, ritenuta la continuazione con il reato di lesioni e inflitta la pena di 16 mesi di reclusione e 400 euro di multa. Il Procuratore generale deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella concessione dell'attenuante: sostiene che l'imputato si era impossessato di piu' beni (denaro, documenti, un iPhone 14 e altri oggetti), che la condotta aveva prodotto un danno grave (perdita di dati e valore del telefono), che lo smartphone non aveva valore minimo e che l'azione era stata compiuta con destrezza, violenza non lieve e reiterata nei confronti di piu' persone, elementi che avrebbero reso illegittima l'applicazione dell'attenuante costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso per 'saltum' proposto dal pubblico ministero fosse limitato, ai sensi dell'art. 569 comma 3 c.p.p., alla sola contestazione di violazione di legge e quindi non idoneo a determinare una rivalutazione dei fatti e delle prove fatta dal giudice di merito. I giudici di legittimita' hanno confermato la legittima applicazione dell'attenuante come modulata dalla Corte costituzionale (sent. n. 86/2024) e la qualificazione della condotta come tentata rapina operata dal Tribunale, ritenendo le doglianze del Procuratore sostanzialmente una richiesta di rivalutazione delle prove non consentita in sede di cassazione. Ricorso rigettato.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 2024
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, secondo comma, nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entita' per natura, mezzi, modalita' o per la particolare tenuita' del danno o del pericolo
Consente al giudice di applicare una diminuzione della pena, fino a un terzo, per le rapine di lieve entita', in funzione dei principi di individualizzazione della pena e della finalita' rieducativa
art. 628 cod. pen., secondo comma
Norma sulla rapina che, nella parte richiamata dalla Consulta, e' stata dichiarata parzialmente incostituzionale nella parte che impediva la diminuzione per i casi di lieve entita'
art. 65, primo comma, n. 3) cod. pen.
Regola generale che fissa la misura dell'attenuante collegata alla diminuzione non eccedente un terzo
art. 27 Cost.
Riferimento ai principi costituzionali di individualizzazione della pena e di finalita' rieducativa usati dalla Corte costituzionale per giustificare la possibilita' di diminuzione per le rapine di lieve entita'
artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Norme che disciplinano il procedimento celebrato con contraddittorio scritto e la mancata trattazione orale in mancanza di richiesta nei termini
art. 443 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello in caso di modifica della qualificazione giuridica della condotta
art. 569 comma 3 cod. proc. pen.
Limita il campo d'azione del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero per 'saltum' alle sole questioni di diritto, salvo conversione in appello
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 569 comma 3 c.p.p. e' limitato a questioni di diritto; non puo' essere usato per ottenere la rivalutazione delle prove o della gravita' fattuale della condotta: tali questioni restano di merito.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 il giudice di merito puo' applicare l'attenuante speciale alle rapine quando, valutando natura, mezzi, modalita' o il danno/pericolo, il fatto risulti di lieve entita', riducendo la pena fino a un terzo.
- Se in sede di impugnazione il pubblico ministero ritiene discutibile la valutazione discrezionale del giudice (es. riconoscimento o esclusione dell'attenuante), la strategia corretta e' chiedere la conversione del ricorso in appello o proporre direttamente appello quando ammesso; diversamente la cassazione respingera' doglianze che siano mera richiesta di rivalutazione del merito.
- Elementi fattuali come valore elevato della refurtiva, la perdita di dati sensibili, violenza reiterata o piu' vittime possono legittimare la negazione dell'attenuante, ma sono valutazioni tipicamente riservate al giudice di merito e non rivedibili in cassazione salvo vizi di diritto o motivazione contraddittoria fondata su errori giuridici.
- In procedimenti con rito abbreviato la riqualificazione della fattispecie (es. consumata vs tentata) puo' influire sui rimedi del PM; occorre attenzione procedurale prima di proporre ricorso per saltum.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9793/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9794/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9799/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9800/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9803/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9804/2025 del 11/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →