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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-808/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020. — Commissione europea contro Ungheria. — Inadempimento di uno Stato – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione – Direttive 2008/115/CE, 2013/32/UE e 2013/33/UE – Procedura di riconoscimento di una protezione internazionale – Accesso effettivo – Procedura di frontiera – Garanzie procedurali – Soggiorno obbligatorio in zone di transito – Trattenimento – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Ricorsi proposti contro le decisioni amministrative che respingono la domanda di protezione internazionale – Diritto di rimanere nel territorio. — Causa C-808/18

Giurisprudenza europea62018CJ0808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha accolto in larga misura il ricorso per inadempimento della Commissione contro l’Ungheria. Ha ritenuto contrarie al diritto UE le restrizioni all’accesso alle zone di transito di Röszke e Tompa, il trattenimento generalizzato dei richiedenti protezione internazionale in tali zone, l’allontanamento forzato dei cittadini di paesi terzi irregolari senza la procedura di rimpatrio e la disciplina ungherese sul diritto di rimanere nel territorio durante il ricorso. È stata invece respinta una parte della censura relativa al recepimento dell’articolo 46, paragrafo 6, della direttiva 2013/32 e dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2013/33.

Inadempimento dell’Ungheria in materia di accesso alla protezione internazionale, trattenimento nei centri/zona di transito di Röszke e Tompa, rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari e diritto di rimanere durante il ricorso

La questione giuridica

La Corte era chiamata a stabilire se la normativa e la prassi ungheresi, in particolare quelle relative alle zone di transito di Röszke e Tompa e alle misure di allontanamento alla frontiera, violassero: 1) gli obblighi di garantire accesso effettivo alla procedura di protezione internazionale; 2) il divieto e le condizioni del trattenimento dei richiedenti asilo; 3) le procedure e garanzie del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 4) le regole sul diritto di rimanere nel territorio in pendenza del ricorso avverso le decisioni negative sulla domanda di asilo, ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 2013/32.

Principio di diritto

Uno Stato membro viola il diritto dell’Unione quando, in modo sistematico, limita in maniera drastica e quasi impossibile l’accesso alla presentazione della domanda di protezione internazionale, impone ai richiedenti asilo un soggiorno obbligatorio in zone di transito che integra un trattenimento non conforme alle condizioni tassative previste dalle direttive 2013/32 e 2013/33, procede all’allontanamento forzato dei cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente senza adottare la decisione di rimpatrio e senza rispettarne le garanzie, e subordina il diritto di rimanere nel territorio durante il ricorso a condizioni incompatibili con la direttiva 2013/32. L’articolo 72 TFUE non consente una deroga generale e indeterminata a tali obblighi, dovendo essere interpretato restrittivamente e in presenza di una necessità specificamente dimostrata.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 72 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 6, 18 e 47
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Direttiva 2013/33/UE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Regolamento (UE) 2016/399

Inadempimento dell’Ungheria in materia di asilo, trattenimento e rimpatrio

La sentenza, pronunciata dalla Grande Sezione nella causa C-808/18, riguarda un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro l’Ungheria ai sensi dell’articolo 258 TFUE. La controversia concerne la disciplina nazionale applicata nelle zone di transito di Röszke e Tompa e le misure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Contesto normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
  • la direttiva 2013/32/UE sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale;
  • la direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
  • l’articolo 72 TFUE, invocato dall’Ungheria a giustificazione di deroghe in nome dell’ordine pubblico e della sicurezza interna;
  • la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 6, 18 e 47.

Prima censura: accesso alla procedura di protezione internazionale

La Commissione contestava che la domanda di asilo potesse essere presentata solo personalmente e solo nelle zone di transito, con accesso quotidiano estremamente limitato. La Corte ha ricordato che gli articoli 3, 6 e 7 della direttiva 2013/32 impongono un accesso effettivo, facile e rapido alla procedura, anche alla frontiera e nelle zone di transito, e che la domanda si considera presentata quando il richiedente manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale presso una delle autorità competenti.

La Corte ha accertato, sulla base degli elementi prodotti dalla Commissione, l’esistenza di una prassi amministrativa costante e generalizzata che limitava drasticamente l’ingresso nelle zone di transito di Röszke e Tompa, con tempi di attesa di molti mesi. Tale prassi ha reso quasi impossibile, in concreto, presentare una domanda di protezione internazionale in Ungheria. Ne è derivata la violazione dell’articolo 6 della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima direttiva.

Seconda e terza censura: trattenimento nelle zone di transito

La Corte ha esaminato congiuntamente le censure relative al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e alle garanzie procedurali particolari.

Ha qualificato il soggiorno obbligatorio nelle zone di transito come "trattenimento" ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2013/33, poiché i richiedenti erano tenuti a permanere in un perimetro recintato, sorvegliato e sostanzialmente chiuso, e non avevano una reale possibilità di lasciare la zona verso la Serbia senza mettere a rischio la loro posizione nel procedimento. La Corte ha inoltre osservato che il trattenimento era generalizzato e automatico, non fondato su una valutazione individuale e non ricondotto ad alcuno dei motivi tassativi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33.

La Corte ha escluso che l’articolo 43 della direttiva 2013/32 potesse giustificare il regime ungherese, poiché esso non era limitato nel tempo a quattro settimane, non era finalizzato esclusivamente all’esame di ammissibilità o del merito nei casi previsti dalla norma e si estendeva all’intera procedura. Ha altresì rilevato che il sistema non rispettava l’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, in quanto i richiedenti vulnerabili che necessitano di garanzie procedurali particolari erano trattenuti in modo automatico, senza verifica della compatibilità con il loro bisogno di sostegno adeguato. Infine, l’obbligo di trattenere anche i minori, salvo i minori non accompagnati sotto i 14 anni, è stato ritenuto incompatibile con l’articolo 11 della direttiva 2013/33.

La Corte ha anche respinto il tentativo dell’Ungheria di invocare l’articolo 72 TFUE: tale disposizione non consente una deroga generale e astratta alle direttive in materia di asilo e rimpatrio, e lo Stato membro non aveva dimostrato in modo specifico la necessità delle deroghe invocate.

Quarta censura: allontanamento dei cittadini di paesi terzi irregolari

Quanto alla norma nazionale che autorizzava la polizia a scortare oltre la barriera di frontiera i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno era irregolare, la Corte ha ritenuto che essa integrasse, in sostanza, un allontanamento forzato ai sensi della direttiva 2008/115. Di conseguenza, prima di tale misura, l’Ungheria avrebbe dovuto adottare una decisione di rimpatrio nel rispetto degli articoli 5, 6, 12 e 13 della direttiva, assicurando la considerazione dell’interesse del minore, della vita familiare, dello stato di salute, del principio di non-refoulement e dei mezzi di ricorso effettivi.

Poiché la normativa ungherese consentiva l’allontanamento indiscriminato senza tali garanzie, la Corte ha dichiarato l’inadempimento. Anche qui è stato respinto il richiamo all’articolo 72 TFUE, considerato insufficiente e non specificamente dimostrato.

Quinta censura: diritto di rimanere nel territorio durante il ricorso

La Corte ha riconosciuto che l’articolo 46, paragrafo 5, della direttiva 2013/32 garantisce al richiedente il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per impugnare o, se il ricorso è proposto, fino alla decisione sullo stesso, salvo le eccezioni del paragrafo 6 e dell’articolo 41, paragrafo 1.

Ha quindi ritenuto che la disciplina ungherese, nella parte in cui subordinava tale diritto al trattenimento nelle zone di transito e a condizioni contrarie al diritto dell’Unione, violasse l’articolo 46, paragrafo 5. Invece, ha respinto le censure relative al paragrafo 6 dell’articolo 46, ritenendo che il ricorso all’articolo 50 del codice di procedura giurisdizionale amministrativa fosse sufficiente a garantire la competenza del giudice a decidere sul diritto di permanere nel territorio nelle ipotesi in cui il diritto di soggiorno non è automatico.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi derivanti:

  • dall’articolo 6 della direttiva 2013/32, limitando in modo drastico l’accesso alla presentazione della domanda di protezione internazionale;
  • dall’articolo 24, paragrafo 3, e dall’articolo 43 della direttiva 2013/32, nonché dagli articoli 8, 9 e 11 della direttiva 2013/33, istituendo un sistema di trattenimento generalizzato nelle zone di transito;
  • dagli articoli 5, 6, 12 e 13 della direttiva 2008/115, consentendo l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi irregolari senza la procedura di rimpatrio;
  • dall’articolo 46, paragrafo 5, della direttiva 2013/32, subordinando il diritto di rimanere nel territorio a condizioni incompatibili con il diritto dell’Unione. Il ricorso è stato respinto per il resto ed è stata disposta una ripartizione delle spese con condanna dell’Ungheria ai quattro quinti delle spese della Commissione.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaletrattenimento dei richiedenti asilorimpatrio e allontanamento dei cittadini di paesi terzidiritto di rimanere nel territorio durante il ricorsofrontiere esterne e zone di transito

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