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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22225/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasceva da una sentenza di primo grado che aveva condannato la professionista al pagamento di euro 7.000, oltre IVA, interessi e spese, sulla base di una pretesa creditoria collegata ad asserita attività di mediazione. In appello la soccombente sosteneva che la citazione introduttiva del primo giudizio non le fosse mai stata validamente notificata, o comunque che la relata fosse inesistente o nulla, poiché la notifica sarebbe avvenuta "a mani proprie" in modo falso; affermava di trovarsi, alla data indicata nella relata, in altra località. Da ciò faceva discendere anche la prescrizione del credito. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 138 e 164 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'ufficiale giudiziario non avrebbe potuto attestare l'identità del consegnatario come persona del destinatario senza le dovute verifiche, e che la relata sarebbe stata falsa; con il secondo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, motivazione illogica e violazione degli artt. 115, 116 e 147 c.p.c., contestando l'affermazione della corte d'appello secondo cui avrebbe potuto comunque rientrare in tempo utile nel luogo della notifica. La resistente chiedeva il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notificazione a mani proprie del destinatario, effettuata dall'ufficiale giudiziario, comporta che l'identificazione della persona consegnataria desunta dalle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e riscontrate da questi sia assistita da fede privilegiata e sia contestabile solo con querela di falso; pertanto, in assenza di querela di falso utilmente rilevante nel giudizio di legittimità, la censura non poteva essere accolta. Ha inoltre osservato che la pendenza della querela di falso proposta successivamente non era idonea a determinare la sospensione del giudizio di cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un'argomentazione resa dalla corte territoriale ad abundantiam, dunque non costituente ratio decidendi; comunque, anche a volerla considerare autonoma ratio, la sua censura non avrebbe potuto condurre alla cassazione della decisione, essendo già sufficiente l'altra ragione posta a base del rigetto dell'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di difendersi personalmente, richiamato solo per descrivere la rappresentanza della ricorrente

  • art. 138 c.p.c.

    la notificazione a mani proprie del destinatario, se eseguita dall'ufficiale giudiziario, rende irrilevante l'indagine su residenza, domicilio o dimora

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della notificazione e della citazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle risultanze processuali

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove e della relata di notifica

  • art. 147 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la validità temporale e materiale della notificazione

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi denunciati nel ricorso per cassazione

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore di manifesta infondatezza/inammissibilità

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la mancata memoria

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria non è applicabile in cassazione sulla base della sola pendenza successiva della querela di falso, se non risultante dagli atti rilevanti del giudizio di merito

  • art. 495 c.p.

    le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale sull'identità, se mendaci, sono penalmente sanzionate; ciò rafforza la fede privilegiata della relata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • La notificazione a mani proprie del destinatario, eseguita dall'ufficiale giudiziario, fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, inclusa l'identificazione del consegnatario come destinatario dell'atto, quando tale identificazione derivi da dichiarazioni rese al pubblico ufficiale durante l'atto notificatorio.
  • Le contestazioni sulla veridicità della relata di notificazione non possono essere fatte valere come semplice motivo di impugnazione ordinaria se investono la falsità di un atto pubblico: occorre la querela di falso, altrimenti la relata conserva piena efficacia probatoria.
  • La pendenza di una querela di falso proposta dopo la decisione di merito non consente, di per sé, la sospensione del giudizio di cassazione quando il relativo documento non risulti utilmente acquisito nel giudizio di legittimità secondo le regole processuali applicabili.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto contro un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, perché tale argomentazione non costituisce ratio decidendi; inoltre, quando la decisione si fonda su più rationes autonome, l'infondatezza di una sola rende inammissibili le censure sulle altre per difetto di interesse.
  • Per censurare utilmente una decisione basata su plurime autonome rationes decidendi, il ricorrente deve aggredirle tutte; la mancata impugnazione o l'infondatezza di una di esse rende comunque definitiva la decisione.
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Come è indicizzato

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