Cassazione Civile, Ordinanza n. 08303/2025 del 29/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per lo scoperto di conto corrente e per l'inadempimento di un mutuo chirografario originariamente di euro 300.000. In via difensiva aveva sostenuto che gli affidamenti e il debito bancario dovessero considerarsi compensati con crediti provvigionali asseritamente maturati dal suo amministratore per attività di procacciamento di clientela a favore della banca; successivamente aveva anche dedotto la simulazione dei rapporti bancari e l'insussistenza in fatto dei crediti azionati, formulando domanda riconvenzionale per il pagamento delle provvigioni e per i danni derivanti dalla revoca degli affidamenti e dalla segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello, ritenendo tra l'altro che il mutuo non fosse estinto ma rinnovato, che varie nuove domande fossero inammissibili perché tardive, che la segnalazione alla Centrale Rischi fosse legittima e che fosse necessario rinnovare le attività processuali a seguito del decesso del difensore della banca. In Cassazione la società ha articolato cinque motivi: nullità della sentenza per la rimessione della causa sul ruolo e la concessione alla banca del deposito della comparsa conclusionale dopo il decesso del difensore; omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali, oltre a censure sulla rilevabilità officiosa di nullità contrattuali, sulla documentazione prodotta e sulla novità delle eccezioni; violazione delle regole sulla prova e sul potere di apprezzamento delle risultanze probatorie; errata valutazione della consulenza tecnica di parte ai fini della domanda riconvenzionale risarcitoria e delle provvigioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la morte dell'unico difensore della banca aveva determinato l'automatica interruzione del processo e che il giudice d'appello aveva correttamente regressato il procedimento e rinnovato le attività alle quali la parte non aveva potuto partecipare. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo perché cumulava censure eterogenee, deduceva un omesso esame di elementi di prova e non di un fatto storico decisivo, prospettava un vizio motivazionale non più scrutinabile nei termini invocati e non colpiva adeguatamente la ratio decidendi sulla non pertinenza delle nullità contrattuali dedotte. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, poiché diretti essenzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro di censura per dedurre violazioni di legge, ma la Corte rileva che le doglianze formulate non colpiscono correttamente la ratio decidendi o sono inammissibili perché meramente assertive.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è richiamato per la dedotta nullità della sentenza; la Corte esclude la nullità perché la regressione del processo e la rinnovazione delle attività sono state disposte correttamente a seguito dell'interruzione automatica.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio oggi è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una nuova rivalutazione delle prove o della motivazione in termini di insufficienza o contraddittorietà.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
è richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata fosse incomprensibile o apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
è evocato quale parametro del dovere di motivazione; la Corte lo considera rispettato dalla sentenza d'appello.
art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.
è richiamato nel contesto della dedotta novità di domande e allegazioni; la Corte condivide la declaratoria di inammissibilità delle nuove domande formulate tardivamente.
art. 2697 c.c.
è citato per le doglianze sulla prova dei crediti, ma la Corte osserva che i motivi mirano in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 1832 c.c.
è richiamato tra le norme asseritamente violate nella contestazione dell'esistenza dei crediti bancari, senza che la Corte riconosca una violazione.
art. 50 d.lgs. n. 385/1993
è menzionato nei motivi come norma sulla prova del credito bancario, ma la Corte non ravvisa errori di diritto nella decisione di merito.
art. 115 c.p.c.
è richiamato per contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che le censure tendono a una nuova lettura del compendio probatorio.
art. 348-ter c.p.c.
è menzionato nel contesto dell'inammissibilità del motivo sul preteso omesso esame di elementi di prova in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
è richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
art. 30 d.lgs. n. 58/1998
è evocato dalla ricorrente per sostenere una nullità di protezione, ma la Corte ritiene la censura inconferente rispetto ai rapporti bancari oggetto del giudizio.
Massime di principio
- La morte, la radiazione o la sospensione dell'unico difensore della parte costituita determina l'automatica interruzione del processo anche se il giudice o le altre parti non ne abbiano conoscenza; gli atti compiuti dopo tale evento sono nulli e il giudice deve regredire il procedimento alla fase anteriore per rinnovare le attività precluse alla parte colpita.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né di sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio; è scrutinabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi di prova.
- Le censure che cumulano profili eterogenei senza autonoma specificazione e che non colpiscono in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili.
- Le contestazioni sull'esistenza e sulla consistenza del credito bancario, ove formulate come richiesta di nuova valutazione delle prove, non sono ammissibili in cassazione quando la decisione di merito abbia già apprezzato il compendio istruttorio in modo logicamente comprensibile.
- Le domande ed eccezioni introdotte tardivamente nel processo di merito sono inammissibili e non possono essere recuperate in sede di legittimità sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale.
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