Cassazione Penale, Sentenza n. 32892/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso: 1) illegittima trattazione in rito cartolare dell'appello nonostante richiesta di trattazione orale, sostenendo che il rinvio dell'udienza disposto d'ufficio avrebbe dovuto rendere tempestiva l'istanza; 2) inutilizzabilità delle immagini estrapolate dalle telecamere dello sportello bancomat perché acquisite coattivamente senza provvedimento dell'autorità giudiziaria e in violazione delle regole per l'acquisizione di dati informatici (art. 247 c.p.p.); 3) inutilizzabilità del supporto contenente le riprese integrali, depositato solo al primo grado oltre i limiti del provvedimento di integrazione della prova; 4) vizio di motivazione e violazione di legge nella responsabilità per il capo 2) per mancati accertamenti tecnici sulla coerenza degli orari delle videoregistrazioni e mancata acquisizione degli estratti conto a riscontro delle dichiarazioni delle persone offese; 5) erronea applicazione della recidiva reiterata e specifica, senza motivazione sull'effettiva espressività del nuovo reato e senza considerare la risalenza e modesta rilevanza dei precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i primi quattro motivi (1: intempestività dell'istanza di trattazione orale; 2: legittimità dell'acquisizione/duplicazione delle immagini tramite consegna/duplicazione da parte del titolare e irrilevanza, nel rito abbreviato, di inutilizzabilità non patologiche; 3: irrilevanza dell'omessa acquisizione del supporto integrale se la prova è stata comunque formata dai fotogrammi allegati al fascicolo del P.M.; 4: assenza di elementi concreti per mettere in dubbio la corrispondenza degli orari e quindi mancata necessità di accertamenti tecnici). Il quinto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte territoriale non ha assolto l'onere motivazionale richiesto per l'applicazione della recidiva (occorre spiegare perché il nuovo reato è espressivo di maggiore pericolosità, tenendo conto della natura e del tempo dei precedenti). Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della recidiva e ha disposto il rinvio per nuovo esame su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 248 c.p.p.
Consente l'acquisizione delle cose pertinenti al reato mediante consegna volontaria del detentore (sequestro consensuale); tale forma legittima l'acquisizione senza bisogno di sequestro formale quando il titolare collabora
art. 234 c.p.p.
Riguarda l'acquisizione di documenti; le videoregistrazioni fatte in luoghi aperti o esposti al pubblico rientrano nella categoria dei documenti acquisibili senza perquisizione/sequestro formale se consegnate o duplicate
art. 247 c.p.p.
Norme sulle modalità di acquisizione dei supporti informatici: il ricorso lamentava violazioni formali, ma la Corte ha osservato che la duplicazione dei dati può avvenire validamente anche senza previa perquisizione/sequestro quando la polizia giudiziaria ottiene la duplicazione dal titolare
art. 252 c.p.p.
Richiamato nel contesto delle indagini sui luoghi e sulle cose; non sussiste rapporto di biunivoca implicazione tra duplicazione dei dati e sequestro del dispositivo
art. 354 c.p.p. (2° comma, penultimo periodo)
Consente alla polizia giudiziaria, nell'espletamento di accertamenti urgenti, la duplicazione dei dati informatici e prevede il sequestro solo 'se del caso', confermando che la duplicazione può legittimamente precedere o sostituire il sequestro
Sez. U, Sentenza n. 26795 del 28/03/2006 (Prisco)
Giurisprudenza che qualifica le videoregistrazioni effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico come documenti acquisibili ai sensi degli articoli relativi ai documenti
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)
Principio secondo cui il giudice deve motivare specificamente sia l'applicazione sia l'esclusione della recidiva; obbligo motivazionale che include valutazione dell'espressività del nuovo reato rispetto ai precedenti
Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022 (Chiarelli) e Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021 (Carchiolo)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che una istanza di trattazione orale intempestiva non diventa tempestiva per effetto di un successivo differimento dell'udienza, salvo nuova tempestiva istanza
Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022 (Jovanovic)
Pronuncia relativa a fattispecie diversa (fissazione nuova udienza per omessa citazione) e non applicabile al caso di ritardo dell'istanza di trattazione orale seguito da differimento
Massime di principio
- Una richiesta di trattazione orale è tempestiva solo se presentata nei termini previsti: il successivo rinvio dell'udienza non rende tempestiva un'istanza già tardiva a meno che non sia proposta nuovamente nei termini successivi
- Le videoregistrazioni realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico possono essere acquisite come documenti tramite consegna o duplicazione da parte del titolare senza bisogno di formale sequestro; la duplicazione effettuata dalla polizia giudiziaria è legittima anche in assenza di preventiva perquisizione/sequestro quando sussiste collaborazione o documentazione che attesta l'operato
- Nel rito abbreviato le eccezioni di inutilizzabilità della prova che non siano di particolare gravità procedurale (patologiche) possono avere incidenza limitata, posto che il ricorrente ha scelto un rito che riduce le possibilità di sviluppare ulteriori mezzi istruttori
- Per attribuire responsabilità sulla base di riprese video non è sempre necessario un accertamento tecnico sugli orari delle registrazioni, salvo che il ricorrente indichi fatti o elementi concreti che rendano verosimile un'anomalia temporale
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione specifica: il giudice deve spiegare perché il nuovo reato dimostra una maggiore espressività di pericolosità rispetto ai precedenti, tenendo conto della natura dei precedenti e del tempo intercorso; la mera elencazione dei precedenti non è sufficiente
- Se si intende contestare la mancata acquisizione di prove o la loro completezza, è preferibile farlo tempestivamente e, ove necessario, scegliere il rito ordinario per non vincolare la possibilità di ottenere accertamenti istruttori supplementari
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