Sentenza n. 9515/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 16.10.2025, con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza presentata il 16 ottobre 2025 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, volta al riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’ordine di emanare il provvedimento conclusivo, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile. La ricorrente ha dedotto, in particolare, che erano inutilmente decorsi i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 senza che l’amministrazione avesse adottato il provvedimento finale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo giuridico di provvedere in capo all’amministrazione e l’inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento. Ha affermato che il Ministero era tenuto a provvedere sulla domanda di riconoscimento entro i termini stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, richiamando anche l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020. Poiché il termine era decorso senza l’adozione del provvedimento conclusivo, il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato inoltre nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, affinché, su richiesta dell’interessata e in caso di ulteriore inerzia, provveda entro i successivi 180 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Costituisce, insieme all’art. 117 c.p.a., la base processuale dell’azione diretta ad accertare l’illegittimità del silenzio e l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito dell’azione avverso il silenzio; nel caso concreto ha consentito al giudice di ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento e di nominare preventivamente un commissario ad acta.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
È richiamato quale fondamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
“Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”
Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
“Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”
Stabilisce il termine entro il quale l’autorità competente deve adottare il provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è fondata quando sussistono congiuntamente un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento e l’inutile decorso del termine previsto per l’adozione del provvedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’autorità competente è tenuta a verificare la completezza della documentazione, richiedere eventualmente le integrazioni necessarie e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro il termine previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata alla richiesta dell’interessato e resa operativa dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per provvedere.
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