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Sentenza

Sentenza n. 219/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palmi Sezione Lavoro n. 1450/2023, pubblicata il 15/12/2023, notificata il 19/12/2024 e passata in cosa giudicata;

Giustizia amministrativa202500327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, n. 1450/2023, divenuta irrevocabile e notificata al Ministero il 19 dicembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione dei relativi buoni elettronici dell'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'amministrazione non ha provveduto all'esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale ottemperanza del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accertato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Ha inoltre rilevato, sulla base della documentazione e delle difese processuali, la persistente inerzia dell'amministrazione. Ha pertanto dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza mediante la messa a disposizione della ricorrente dell'importo dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere entro i successivi 60 giorni tutti gli atti necessari, su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inadempimento.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Costituiscono la disciplina generale dell'azione di ottemperanza e fondano l'ordine rivolto all'amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Stabilisce le modalità e le condizioni di utilizzazione dei buoni elettronici relativi alla Carta per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione e, decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'amministrazione non ne abbia dato esecuzione.
  • In presenza di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta, una volta inutilmente decorso il termine assegnato all'amministrazione, può essere attivato su istanza della parte interessata e deve compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La notificazione del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione costituiscono presupposti verificabili dal giudice prima di ordinare l'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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