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Sentenza

Sentenza n. 2741/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 538/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 538/2025 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad attribuire complessivamente euro 2.500,00, oltre interessi dalla maturazione del credito al saldo. Nonostante la notificazione della sentenza ai fini esecutivi, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e una successiva diffida, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato le somme. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, essendo la sentenza passata in giudicato, notificata e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto che la pronuncia del giudice ordinario è titolo eseguibile in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non ha dimostrato di avere eseguito il comando contenuto nel giudicato; gli ha quindi ordinato di accreditare sulla Carta euro 2.500,00 per le cinque annualità, oltre agli interessi stabiliti dal giudicato, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, o un dirigente delegato, da attivare su istanza della ricorrente dopo l’inutile decorso del termine ministeriale e tenuto a provvedere entro ulteriori 60 giorni. L’eventuale compenso commissariale è posto a carico del Ministero e sarà determinato con separato decreto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 550,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato possono essere eseguite mediante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso è ammissibile, avuto riguardo: i) al passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda; ii) all’avvenuta notificazione della sentenza; iii) al decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996.

    Per l’ammissibilità dell’ottemperanza al titolo in questione il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Il Tribunale di Termini Imerese ha accertato il diritto della ricorrente a beneficiare della Carta elettronica per ciascuna delle predette annualità e ha condannato il Ministero a provvedere in tal senso, mediante l’attribuzione dell’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi dalla maturazione del credito sino al saldo.

    La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per le annualità indicate e ordinato l’attribuzione dell’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’eventuale compenso per l’attività commissariale sarà posto a carico dell’Amministrazione intimata e determinato con separato decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    L’eventuale compenso per l’attività del commissario ad acta è a carico dell’amministrazione inadempiente e viene determinato con separato decreto collegiale.

Massime di principio

  • La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.; ai fini dell’ammissibilità devono risultare il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione non fornisce elementi idonei a dimostrare l’esecuzione del comando contenuto nel giudicato, il giudice ordina l’integrale adempimento, individuando il termine per provvedere e, per l’eventuale ulteriore inadempimento, può nominare sin da subito un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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