Cassazione Civile, Ordinanza n. 30826/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di appalto edilizio tra le parti. La società appaltatrice chiedeva il saldo di lavori eseguiti per conto della committente, deducendo che il contratto fosse a misura e non a corpo e che, quindi, le spettassero compensi aggiuntivi per opere ulteriori o varianti. In appello la Corte territoriale aveva riconosciuto solo parte di tali somme, escludendo il compenso per alcune lavorazioni ritenute già comprese nel progetto originario e rigettando altresì la domanda risarcitoria per ritardo nell’esecuzione, per difetto di prova della responsabilità della committente. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice ha denunciato: 1) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., per l’erronea qualificazione di alcuni spazi come non abitativi, benché di fatto predisposti per uso abitativo, con conseguente mancato riconoscimento del relativo compenso; 2) omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, nn. 4 e 5 c.p.c., per non avere la Corte considerato il valore di opere eseguite extra contratto, pur individuate e quantificate dal consulente tecnico; 3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., per il rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardata esecuzione, ritenendo non provata l’imputabilità del ritardo alla committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato che la ricorrente, sotto la veste del vizio di motivazione e dell’omesso esame, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione non apparente né manifestamente illogica, idonea a integrare il minimo costituzionale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
La censura di nullità e omesso esame è inammissibile quando mira sostanzialmente a contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che prospetta omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diverso apprezzamento del merito.
- La scelta delle prove ritenute decisive, la valutazione della loro attendibilità e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito, purché la motivazione consenta di comprendere l’iter logico seguito.
- Una sentenza di merito non è censurabile per vizio motivazionale quando la motivazione, pur sintetica, non è apparente e non presenta manifeste illogicità, risultando idonea a soddisfare il minimo costituzionale.
- Nel contratto di appalto, la spettanza di compensi ulteriori per opere extra o varianti dipende dalla loro effettiva estraneità al progetto/contratto e dalla corretta ricostruzione del contenuto delle prestazioni pattuite, accertamento demandato al giudice di merito.
- La domanda di risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione dell’appalto richiede la prova dell’imputabilità del ritardo alla controparte; in mancanza di allegazioni e riscontri documentali idonei, la domanda può essere rigettata.
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