Sentenza n. 1606/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione, - della determinazione prot. n. -OMISSIS-, notificata il giorno 27 successivo, con cui il Vice Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato maggiore dell’Esercito ha nuovamente respinto la domanda di trasferimento presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, a seguito del riesame della stessa imposto dalla sentenza del TAR Sicilia - sezione staccata di Catania n. 216 del 2026 resa a definizione del ricorso R.G. n. 2717/2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti a detta determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo diniego di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, adottato in riesame dopo l'annullamento del precedente diniego
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il nuovo diniego della domanda di trasferimento presso una sede nella quale era dislocato un Parco veicoli inefficienti, domanda proposta per assistere la madre con disabilità grave. Ha dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione e illogicità. Il precedente diniego era stato annullato perché fondato sulla mancanza, presso la sede richiesta, di una posizione vacante corrispondente all'incarico di assistente ai comandi, ritenuto generico e non specialistico, nonché su asserite criticità dell'ente di appartenenza non adeguatamente dimostrate. Nel riesame, l'Amministrazione ha svolto una nuova istruttoria rilevando che presso la sede richiesta era presente esclusivamente un'articolazione priva di tabelle ordinative organiche, dipendente da un ente con sede a Palermo, e che vi era già un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, ritenuto sufficiente per le limitate necessità operative. Ha quindi sostenuto l'impossibilità di un proficuo impiego del ricorrente e l'assenza di vacanze organiche presso l'ente di riferimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo adeguatamente motivato il nuovo diniego e infondate le censure di carenza di istruttoria, carenza di motivazione e illogicità. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 presuppone la disponibilità, nella sede richiesta, di una posizione compatibile con il ruolo e il grado del dipendente e il suo proficuo utilizzo entro i limiti delle posizioni organiche. L'Amministrazione deve esercitare il proprio potere discrezionale mediante un'accurata verifica e ponderazione delle esigenze funzionali, esponendone le ragioni in modo congruo; le esigenze di servizio non possono essere meramente generiche. Nel caso concreto, tuttavia, il riesame ha individuato una carenza assoluta di possibilità di impiego proficuo, non più riferita soltanto all'incarico specifico del militare: la sede richiesta era una semplice articolazione senza autonoma dotazione organica, le esigenze operative erano già soddisfatte dal personale presente e l'ente da cui l'articolazione dipendeva non presentava vacanze nel ruolo e grado dell'interessato. Tale motivazione è stata ritenuta coerente con la sentenza precedente e sufficiente a giustificare il diniego nell'esercizio della discrezionalità organizzativa e funzionale della Forza armata. Le spese sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente
Il trasferimento del dipendente militare che assiste un familiare con disabilità grave presuppone una collocazione compatibile con il ruolo e il grado del richiedente e il suo proficuo impiego entro le posizioni organiche disponibili; l'Amministrazione deve ponderare concretamente tale interesse con le esigenze funzionali del servizio.
art. 97 Cost.
criteri di efficienza, efficacia ed economicità
Le esigenze di funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione militare possono giustificare il diniego quando l'assegnazione determinerebbe un'eccedenza di personale non supportata da effettive necessità operative o vacanze organiche.
art. 1 l. 241/1990
efficienza, efficacia ed economicità
I principi generali dell'azione amministrativa sono richiamati quale parametro delle esigenze organizzative poste a fondamento del diniego.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Ha consentito la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni connesse alle peculiarità delle questioni trattate.
Massime di principio
- La concessione del trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 a un dipendente militare non è automatica: richiede che nella sede richiesta esista una posizione compatibile con il ruolo e il grado del richiedente, tale da consentirne il proficuo utilizzo entro i limiti della dotazione organica.
- Nel valutare una domanda di trasferimento per assistenza a familiare con disabilità grave, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria concreta sulle esigenze funzionali della sede di destinazione e motivare specificamente le ragioni ostative, senza limitarsi a generici richiami a scoperture o criticità organizzative.
- Il diniego può essere legittimamente fondato sull'impossibilità assoluta di un proficuo impiego nella sede richiesta quando questa costituisca una semplice articolazione priva di autonoma dotazione organica, le limitate esigenze operative siano già soddisfatte dal personale presente e non risultino vacanze nell'ente da cui l'articolazione dipende.
- L'annullamento giurisdizionale di un precedente diniego non impone l'accoglimento della domanda di trasferimento, ma obbliga l'Amministrazione a un nuovo esame conforme ai rilievi della sentenza e consente un nuovo diniego se fondato su un'istruttoria effettiva e su una motivazione adeguata.
- Nell'esercizio della discrezionalità organizzativa militare, l'interesse del dipendente all'assegnazione per assistenza familiare deve essere ponderato con le esigenze di efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione e con l'effettiva possibilità di impiego nella sede richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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