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Ordinanza

Ordinanza n. 219/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 1121 del 20 aprile 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il trasferimento della sede centrale dell’Istituto Superiore Rizza Insolera dall’edificio di viale Diaz a quello di via Modica, a Siracusa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, la sentenza semplificata del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso di primo grado. La controversia riguarda il provvedimento del Libero Consorzio Comunale di Siracusa diretto a trasferire la sede centrale dell’Istituto Superiore Rizza Insolera da un edificio sito in viale Diaz a un edificio sito in via Modica, entrambi nel Comune di Siracusa. Le doglianze e le eccezioni di rito sono state prospettate nell’appello, ma il testo dell’ordinanza non ne specifica il contenuto; il Collegio ha precisato che le eccezioni processuali saranno esaminate nella sede di merito. La domanda cautelare è stata valutata alla luce del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommario esame, propria della fase cautelare, ha ritenuto che le doglianze dell’appello non fossero assistite dal necessario fumus di fondatezza, riservando l’esame delle eccezioni di rito alla fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto recessivo l’interesse degli appellanti a impedire provvisoriamente il trasferimento della sede rispetto alle esigenze di razionalizzazione e riduzione dei costi poste a fondamento del provvedimento del Libero Consorzio. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la verifica del fumus boni iuris è necessariamente sommaria e non comporta la definizione delle questioni di rito riservate alla fase di merito.
  • La tutela cautelare deve essere negata quando le doglianze non presentano, allo stato degli atti e a un sommario esame, il necessario fumus di fondatezza.
  • Nella valutazione del pregiudizio grave e irreparabile, l’interesse interinale del privato può risultare recessivo rispetto a esigenze pubbliche di razionalizzazione organizzativa e riduzione dei costi adeguatamente poste a fondamento dell’atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRiordino e organizzazione della PA
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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