Cassazione Civile, Ordinanza n. 27431/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che era stata perfezionata la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, come convertito, poiché la domanda era stata presentata e il pagamento eseguito, senza che l'Agenzia notificasse diniego entro il termine previsto. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Piemonte che aveva respinto il suo appello e, quindi, confermato l'annullamento in primo grado di un avviso di accertamento relativo a omessa effettuazione di ritenute su rapporti che l'Ufficio aveva qualificato come contratti di agenzia, mentre la contribuente sosteneva fossero contratti di trasporto. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della lite, allegando di avere presentato domanda di adesione e di avere versato la somma dovuta; l'Agenzia non ha notificato diniego nei termini previsti dalla disciplina invocata e ha essa stessa chiesto l'estinzione con spese compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 119/2018
È richiamato come base normativa della definizione agevolata della lite, il cui perfezionamento conduce all'estinzione del giudizio.
art. 6, comma 12, d.l. 119/2018
La mancata notificazione del diniego entro il termine previsto impedisce di opporsi alla definizione e consente di dichiarare estinto il processo.
L. 136/2019
convertito con modificazioni dalla l. 136/2019
È richiamata quale legge di conversione del decreto-legge che disciplina la definizione agevolata.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento integrale di quanto dovuto, in assenza di diniego notificato entro il termine normativamente previsto, determinano il perfezionamento della procedura e l'estinzione del giudizio.
- Quando la lite è validamente definita in via agevolata, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza esaminare il merito della pretesa impositiva.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono il criterio indicato dalla disciplina applicata e possono essere poste a carico di chi le ha anticipate.
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