Cassazione Penale, Ordinanza n. 34650/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze sollecitano una rivalutazione o una lettura alternativa delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e ripropongono questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito. Quest’ultimo aveva negato le attenuanti in considerazione delle modalità del fatto: l’aggressione era avvenuta all’interno di un istituto penitenziario, con rischio per l’incolumità e la sicurezza anche degli altri detenuti.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le censure sulle attenuanti generiche chiedono una rivalutazione del materiale probatorio e sono inoltre ripetitive di doglianze già adeguatamente disattese in appello. La motivazione del giudice d’appello è ritenuta conforme all’orientamento secondo cui, per concedere o negare le attenuanti generiche, il giudice può valorizzare uno solo degli elementi indicati dall’art. 133 c.p., se ritenuto prevalente e decisivo. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Il dispositivo riportato nel testo è incompleto dopo le parole «Dichiara i»; l’esito d’inammissibilità è tuttavia affermato espressamente nella motivazione.
Norme richiamate
al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio
Nel decidere sulle attenuanti generiche, il giudice può fondare il riconoscimento o il diniego su un singolo elemento tra quelli contemplati dall’art. 133 c.p., purché lo ritenga prevalente e idoneo a determinare la decisione.
Massime di principio
- Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando anche uno solo degli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quando lo ritenga prevalente e decisivo; non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento prospettato.
- È inammissibile in cassazione la censura sul diniego delle attenuanti generiche che, anziché individuare un vizio deducibile in sede di legittimità, solleciti una rivalutazione o una lettura alternativa delle risultanze probatorie.
Come è indicizzato
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