Sentenza n. 407/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto dirigenziale del settore 7 del Comune di Pavia, datato 01.04.2025, a firma del dirigente Giovanni Biolzi, notificato via p.e.c. in pari data, protocollo n. 0041351/2025; - del provvedimento a questo allegato, ovvero la comunicazione del settore 6 del Comune di Pavia, datata 11.03.2025, a firma del dirigente Mara Latini, protocollo n. 0031959/2025, che trasmette al dirigente del settore 7 la relazione del settore UOA RETI datata 11.03.2025, a firma Olga Garlaschelli; - della relazione del settore UOA RETI datata 11.03.2025, a firma Olga Garlaschelli indicante quale oggetto “intervento: sostituzione centrale termica mercato ipogeo POP. 459 CUP G15E24000270004”; - di ogni altro provvedimento, prodromico e/o connesso e/o derivato e/o conseguente, rispetto agli atti oggetto di impugnazione che precedono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale che ha dichiarato cessata al 31 agosto 2024 la concessione del mercato ipogeo e ha ingiunto il rilascio dell'immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di una concessione comunale relativa a parte del mercato sotterraneo di Piazza della Vittoria, ha impugnato il decreto con cui il Comune ha dichiarato cessato il rapporto concessorio, ritenendo impossibile la realizzazione delle nuove centrali elettrica e termica previste dalla convenzione di proroga del 24 ottobre 2022, e ha ordinato il rilascio dell'immobile. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 7, 8 e 9 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e mancata partecipazione alla verifica tecnica; difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'accertamento avrebbe riguardato principalmente la centrale termica e non anche quella elettrica; erronea qualificazione della clausola convenzionale come condizione risolutiva impossibile ai sensi dell'art. 1354, comma 2, c.c., anziché come termine o previsione di proroga; travisamento delle risultanze istruttorie e violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; inadempimento contrattuale del Comune. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità per tardività, sostenendo l'applicabilità del rito accelerato degli artt. 119 e 120 c.p.a., e ha difeso la legittimità del decreto. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per circa 222.700 euro annui, corrispondenti alla perdita degli incassi e dei canoni dei subconcessionari.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità: la controversia non riguardava una procedura di affidamento né la scelta del concessionario, ma l'interpretazione e l'esecuzione della convenzione accessiva a una concessione già risalente, sicché si applicava il termine ordinario di sessanta giorni e il ricorso era tempestivo. Ha inoltre riconosciuto la giurisdizione esclusiva amministrativa, poiché la controversia incideva sull'esistenza e sulla permanenza del rapporto concessorio e sulla regolazione, da parte del concedente, dell'uso del bene pubblico. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente. La verifica dell'avveramento o dell'impossibilità dell'evento previsto dalla clausola di proroga incideva significativamente sulla durata della concessione e non poteva essere svolta unilateralmente dal Comune, senza il coinvolgimento della concessionaria. L'amministrazione aveva inoltre qualificato in modo contraddittorio la clausola, alternativamente come termine e come condizione risolutiva impossibile, senza un'adeguata ricostruzione giuridica e fattuale. La partecipazione non poteva essere esclusa invocando l'art. 21-octies l. 241/1990, perché la clausola non attribuiva natura vincolata al provvedimento e il Comune non aveva dimostrato che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso; in ogni caso, nella fase esecutiva operavano i doveri di correttezza e buona fede, che imponevano una verifica in contraddittorio. Il decreto è stato pertanto annullato per deficit istruttorio e motivazionale e per violazione delle regole di partecipazione, correttezza e buona fede. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata allegazione e prova di tutti gli elementi costitutivi del danno. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e complessità della controversia.
Norme richiamate
artt. 119 e 120 c.p.a.
Il rito accelerato e il termine dimidiato si applicano alle controversie concernenti procedure di affidamento; non si applicano quando è contestata la cessazione di una concessione già instaurata e non la scelta del concessionario.
art. 133, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le controversie relative ai rapporti di concessione di beni o servizi anche nella fase esecutiva, quando incidono sull'esistenza o sulla corretta gestione del rapporto concessorio.
artt. 7, 8 e 9 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale è necessaria quando l'amministrazione svolge una verifica destinata a incidere sulla durata e sulla permanenza del rapporto concessorio.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di cessazione deve essere sorretto da un'istruttoria adeguata e da una motivazione coerente, soprattutto quando l'amministrazione interpreta una clausola contrattuale ambigua e accerta l'impossibilità dell'evento previsto.
art. 21-octies l. 241/1990
La sanatoria del vizio partecipativo non opera se la clausola applicata non rende l'atto vincolato e l'amministrazione non dimostra che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; inoltre, in fase esecutiva, la partecipazione può essere imposta dai doveri di buona fede contrattuale.
art. 1354, comma 2, c.c.
La qualificazione di una previsione convenzionale come condizione risolutiva impossibile richiede una ricostruzione coerente della clausola; non può essere utilizzata dall'amministrazione in modo contraddittorio e senza adeguata istruttoria.
art. 1358 c.c.
Durante la pendenza della condizione le parti devono comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte; tale regola impone anche una verifica leale e condivisa dell'evento dedotto in condizione.
artt. 1175 e 1375 c.c.
I doveri di correttezza e buona fede governano l'esecuzione del rapporto concessorio e impediscono al concedente di accertare unilateralmente, senza contraddittorio, l'impossibilità dell'evento da cui dipende la durata della concessione.
art. 1, commi 1, 1-bis e 2-bis, l. 241/1990
L'attività amministrativa e l'esecuzione degli accordi devono rispettare imparzialità, buona fede e correttezza, anche quando l'amministrazione utilizza strumenti negoziali.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria richiede l'allegazione e la prova degli elementi costitutivi del danno; la mera indicazione di una perdita economica, non adeguatamente documentata, non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione dichiara cessata una concessione già in essere sulla base dell'interpretazione e dell'esecuzione di una clausola convenzionale, la controversia non riguarda una procedura di affidamento ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a.; si applica pertanto il termine ordinario di impugnazione.
- Le controversie sulla permanenza, sulla durata e sulla corretta esecuzione di una concessione di beni o servizi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche se il rapporto è disciplinato, in parte, mediante strumenti privatistici.
- La verifica dell'avveramento o dell'impossibilità di un evento dedotto in una clausola di proroga concessoria, quando incide sulla durata del rapporto, non può essere svolta unilateralmente dal concedente: richiede istruttoria adeguata, motivazione coerente e coinvolgimento del concessionario.
- Il principio di buona fede impone all'amministrazione concedente, durante l'esecuzione della concessione e la pendenza di una condizione, di conservare integre le ragioni del concessionario e di accertare in contraddittorio l'impossibilità dell'evento dedotto nella clausola.
- L'art. 21-octies l. 241/1990 non consente di superare il vizio di mancata partecipazione quando la clausola applicata è ambigua, l'atto non è vincolato e l'amministrazione non dimostra che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
- La domanda di risarcimento del danno da illegittima cessazione della concessione deve essere corredata dall'allegazione e dalla prova concreta del danno, del nesso causale e degli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
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