Sentenza del 20/06/2018 n. 2802 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di liquidazione - Motivazione - Quantificazione imposta - Indicazione criteri astratti - Diritto di difesa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’avviso fosse illegittimo perché non indicava in modo dettagliato tutti gli elementi di fatto utilizzati per quantificare la maggiore imposta, limitandosi a richiamare i criteri astratti applicati dall’Amministrazione. Secondo la contestazione, tale motivazione avrebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. L’avviso di liquidazione può essere motivato mediante l’indicazione dei criteri astratti che hanno condotto alla determinazione della maggiore imposta, senza dover esplicitare ogni singolo elemento fattuale, purché l’atto oggetto di registrazione sia già legalmente conosciuto dal contribuente oppure sia allegato o riprodotto nei suoi contenuti essenziali nell’avviso. La motivazione è sufficiente quando delimita la pretesa dell’Amministrazione e consente al contribuente di difendersi efficacemente nella fase contenziosa.
Norme richiamate
Principio dell’obbligo di motivazione degli atti tributari
La motivazione dell’avviso deve rendere comprensibili la pretesa fiscale e i criteri utilizzati, ma non deve necessariamente indicare ogni elemento di fatto se il contribuente conosce già l’atto presupposto o ne riceve i contenuti essenziali.
Diritto di difesa del contribuente
Il diritto di difesa è rispettato quando l’atto impositivo delimita sufficientemente l’oggetto e l’entità della pretesa, permettendo al contribuente di contestarla in giudizio.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione non è necessariamente illegittimo perché non espone ogni dettaglio fattuale: è sufficiente che indichi chiaramente i criteri di calcolo e renda comprensibile la pretesa fiscale.
- La motivazione può essere sintetica quando il contribuente conosce già legalmente l’atto presupposto, ad esempio l’atto oggetto di registrazione.
- Se l’atto presupposto non è conosciuto dal contribuente, l’Amministrazione deve allegarlo oppure riprodurne nell’avviso i contenuti essenziali.
- Il parametro decisivo è la concreta possibilità di difendersi: la motivazione deve consentire di comprendere perché è richiesta la maggiore imposta e come essa è stata determinata.
- La mancata indicazione di singoli elementi di fatto assume rilievo solo se impedisce di individuare l’origine, i criteri o l’ammontare della pretesa tributaria.
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